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Document 32007R0491

    Regolamento (CE) n. 491/2007 della Commissione, del 3 maggio 2007 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1947/2005 del Consiglio per quanto concerne la comunicazione di dati riguardanti le sementi

    GU L 116 del 4.5.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013; abrogato da 32013R0565

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/491/oj

    4.5.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 116/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 491/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 3 maggio 2007

    recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1947/2005 del Consiglio per quanto concerne la comunicazione di dati riguardanti le sementi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1947/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2358/71 e (CEE) n. 1674/72 (1), in particolare l’articolo 11,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2081/2004 della Commissione, del 6 dicembre 2004, che stabilisce le norme per la comunicazione dei dati necessari per l’applicazione del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (2), riguarda le specie e i gruppi di varietà di cui all’allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio (3). Questi sono adesso ripresi nell’allegato XI del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi a favore degli agricoltori.

    (2)

    Alla luce della riforma del settore delle sementi è opportuno rivedere e semplificare la comunicazione dei dati necessari per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1947/2005. Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2081/2004 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

    (3)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica, per ciascuna specie e gruppo di varietà di cui all’allegato XI del regolamento (CE) n. 1782/2003, i dati elencati nell’allegato del presente regolamento entro le date ivi specificate.

    Articolo 2

    Il regolamento (CE) n. 2081/2004 è abrogato.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2007.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 312 del 29.11.2005, pag. 3.

    (2)  GU L 360 del 7.12.2004, pag. 6.

    (3)  GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).


    ALLEGATO

    Dati che gli Stati membri devono comunicare conformemente all’articolo 1:

    N.

    Tipo di dati

    (per specie e gruppo di varietà)

    Termine entro cui le informazioni devono essere trasmesse

    Anno di raccolta

    Anno di calendario successivo alla raccolta

    1

    Superficie totale accettata per la certificazione (in ettari)

    15 novembre

     

    2

    Raccolto stimato (t) (1)  (2)

    15 novembre

     

    3

    Quantità totale raccolte (t) (3)

     

    1o ottobre

    4

    Scorte detenute dai grossisti al termine della campagna di commercializzazione (t) (3)  (4)

     

    1o ottobre


    (1)  Dati applicabili esclusivamente alle sementi di base e alle sementi certificate.

    (2)  Cifre per le quantità delle sementi accettate per la certificazione.

    (3)  Per quanto riguarda le quantità, si prendono in considerazione le cifre relative alle sementi conformi ai requisiti di certificazione.

    (4)  La campagna di commercializzazione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1947/2005 del Consiglio (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 3).


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