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Document 32006D0924
2006/924/EC: Commission Decision of 13 December 2006 amending Decision 2005/176/EC laying down the codified form and the codes for the notification of animal diseases pursuant to Council Directive 82/894/EEC (notified under document number C(2006) 6437) (Text with EEA relevance)
2006/924/CE: Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006 , recante modifica della decisione 2005/176/CE che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE [notificata con il numero C(2006) 6437] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2006/924/CE: Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006 , recante modifica della decisione 2005/176/CE che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE [notificata con il numero C(2006) 6437] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 354 del 14.12.2006, p. 48–49
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 142M del 5.6.2007, p. 817–818
(MT)
In force
14.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 354/48 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2006
recante modifica della decisione 2005/176/CE che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE
[notificata con il numero C(2006) 6437]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/924/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,
vista la direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (1), in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2005/176/CE stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE (2). |
(2) |
In vista dell’adesione della Bulgaria e della Romania, è opportuno aggiornare le disposizioni della decisione 2005/176/CE. |
(3) |
La decisione n. 1/2001 del comitato misto CE-isole Færøer, del 31 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra (3), stabilisce l’inclusione delle isole Færøer nel sistema di notifica delle malattie degli animali (ADNS). |
(4) |
Le isole Færøer hanno presentato alla Commissione un elenco delle regioni alle quali intendono applicare il sistema ADNS. Occorre pertanto aggiungere tali regioni alla decisione 2005/176/CE. |
(5) |
La Spagna ha modificato i nomi e i confini delle sue regioni veterinarie. Queste modifiche interessano il sistema ADNS istituito dalla decisione 2005/176/CE. Nell'ambito dell'ADNS occorre pertanto sostituire le attuali regioni con le nuove. |
(6) |
Nell’assemblea generale del maggio 2005 l’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) ha adottato un capitolo modificato riguardante l’influenza aviaria, rendendo obbligatoria, a decorrere dal 1o gennaio 2006, la notifica all’UIE della presenza di focolai di influenza aviaria sia ad alta patogenicità che a bassa patogenicità. Per poter distinguere le notifiche all'ADNS relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità da quelle relative all’influenza aviaria a bassa patogenicità, occorre fornire codici diversi per tali zoonosi. |
(7) |
Inoltre, affinché la presenza dell’influenza aviaria nei volatili selvatici sia distinta da quella nei volatili da cortile, occorre contraddistinguere questi eventi separati con codici diversi. |
(8) |
La decisione 2005/176/CE deve essere dunque modificata di conseguenza. |
(9) |
Per tutelare la riservatezza delle informazioni trasmesse, gli allegati della presente decisione non vanno pubblicati. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2005/176/CE è così modificata:
1) |
Gli allegati IV, V e X/11 sono sostituiti dal testo dell’allegato I della presente decisione. |
2) |
Il testo figurante nell'allegato II della presente decisione è inserito nell’allegato X. |
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
L’introduzione della Bulgaria e della Romania negli allegati IV e X della decisione 2005/176/CE si applica con riserva dell'entrata in vigore e a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione di tali paesi.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/216/CE (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 27).
(2) GU L 59 del 5.3.2005, pag. 40.
(3) GU L 46 del 16.2.2001, pag. 24. Decisione modificata dalla decisione n. 2/2005 (GU L 8 del 13.1.2006, p. 46).