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Document 32006R0945

Regolamento (CE) n. 945/2006 della Commissione, del 26 giugno 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2003 che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso

GU L 173 del 27.6.2006, p. 12–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 338M del 17.12.2008, p. 377–378 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/945/oj

27.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/12


REGOLAMENTO (CE) N. 945/2006 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2003 che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli 11 bis e 11 quater del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono il meccanismo per il calcolo e la fissazione periodica del dazio applicabile alle importazioni di riso semigreggio del codice NC 1006 20 e del riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30.

(2)

Per evitare che il funzionamento di questi meccanismi sia perturbato da domande abusive di titoli d’importazione, è opportuno fissare, nel regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (2), ad un livello sufficientemente elevato il tasso della cauzione relativa ai titoli d’importazione di riso semigreggio, di riso semilavorato e di riso lavorato.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1342/2003.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, è inserita la seguente lettera a bis):

«a bis)

30 EUR per tonnellata, in deroga alla lettera a), per i prodotti di cui ai codici NC 1006 20 e 1006 30, se si tratta di titoli d’importazione;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 830/2006 (GU L 150 del 3.6.2006, pag. 3).


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