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Document 32005R1974

    Regolamento (CE) n. 1974/2005 della Commissione, del 2 dicembre 2005 , che modifica gli allegati X e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda laboratori nazionali di riferimento e materiale a rischio specifico (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 317 del 3.12.2005, p. 4–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 321M del 21.11.2006, p. 312–316 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/12/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1974/oj

    3.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 317/4


    REGOLAMENTO (CE) N. 1974/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 2 dicembre 2005

    che modifica gli allegati X e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda laboratori nazionali di riferimento e materiale a rischio specifico

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23, primo paragrafo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 999/2001 contiene un elenco di laboratori nazionali di riferimento designati per le encefalopatie spongiformi ereditarie (TSE).

    (2)

    Alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione cambiamenti di nome o di indirizzo dei propri laboratori nazionali di riferimento, il cui elenco va perciò aggiornato.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 999/2001 dichiara certi tessuti bovini materiali a rischio specifico e fissa le regole per la loro rimozione.

    (4)

    Il regolamento (CE) n. 999/2001 vieta l’esportazione di materiale a rischio specifico che può essere autorizzata solo per la sua distruzione definitiva. Le misure transitorie di cui all’allegato XI del regolamento prevedono che carcasse, semicarcasse o quarti non contenenti altro materiale a rischio specifico oltre la colonna vertebrale, possano essere spediti a un altro Stato membro in cui la colonna vertebrale sarà rimossa ai sensi delle norme comunitarie. Tale rimozione non è certa nel caso di esportazioni verso paesi terzi. Per ragioni di sicurezza dei prodotti alimentari, tale eccezione non va permessa per le esportazioni di materiale a rischio specifico verso paesi terzi.

    (5)

    Nel parere del 9 dicembre 1997, il comitato scientifico direttivo (CSD) ha proposto un elenco di materiali a rischio specifico (MSR) nei bovini da escludere dal consumo umano e animale in base all’infettività relativa del tessuto. Il CSD ha aggiornato e rivisto tale parere nel febbraio 1998 con uno sul rischio di encefalopatia spongiforme bovina (BSE), nel dicembre 1999 con uno sui rischi dell’esposizione umana alla BSE attraverso gli alimenti, nell’aprile 2000 con uno sull’esposizione orale delle persone all’agente della BSE e nel gennaio 2002 con uno sulla distribuzione dell’infettività della TSE nei tessuti dei ruminanti.

    (6)

    Il CSD ritiene estremamente improbabile che il sistema nervoso centrale si potesse infettare in modo avvertibile a un’età inferiore a 30 mesi anche in bestiame esposto all’infezione molto giovane. Ma l’individuazione eccezionale di giovani animali con i sintomi clinici della BSE ha suggerito approcci prudenti e il CSD ha raccomandato perciò la rimozione di vari MSR dal bestiame di 12 mesi d’età o più. Tale raccomandazione ha portato alla decisione amministrativa di fissare a 12 mesi il limite d’età per rimuovere taluni MSR nei bovini.

    (7)

    Si registrano tendenze favorevoli nell’epidemia di BSE e negli ultimi anni un chiaro miglioramento della situazione grazie a provvedimenti di riduzione dei rischi, come il divieto totale di alimentazione con MSR e la loro rimozione e distruzione. Le relazioni ispettive sottolineano che l’attuazione delle misure contro la BSE negli Stati membri è migliorata. Dato l’andamento favorevole dei dati epidemici e la disponibilità di nuovi dati da studi sulla patogenesi della BSE, nell’ottobre 2004 la Commissione europea ha rinnovato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare il mandato per valutare il limite d’età per rimuovere i MSR nei bovini.

    (8)

    Tra il 2001 e il 2004, l’età media dei casi positivi di BSE nell’UE è aumentata da 86 a 108 mesi. Si registrano solo 4 casi di BSE sotto i 35 mesi di età su 6 520 casi di BSE su un totale di 41 milioni di animali analizzati dal 2001.

    (9)

    Nel parere del 28 aprile 2005, l’AESA conclude che in base alle attuali conoscenze scientifiche l’infettività rilevabile appare a 3/4 circa del periodo d’incubazione.

    (10)

    Esiste pertanto una base scientifica per rivedere il limite d’età della rimozione di taluni MSR nei bovini, soprattutto della colonna vertebrale. Dato lo sviluppo dell’infettività nel sistema nervoso centrale durante l’incubazione, la struttura della popolazione in relazione all’età dei casi positivi di BSE e la diminuzione dell’esposizione del bestiame nato dopo il 1o gennaio 2001, il limite d’età per rimuovere la colonna vertebrale e i gangli spinali dei bovini come materiale a rischio specifico può essere aumentata a 24 mesi. Questo limite d’età può essere rivisto alla luce della valutazione dell’epidemia di BSE.

    (11)

    Il regolamento (CE) n. 999/2001 va dunque modificato di conseguenza.

    (12)

    Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente della catena alimentare e della salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati X e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati in conformità dell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2005.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1292/2005 della Commissione (GU L 205 del 6.8.2005, pag. 3).


    ALLEGATO

    Gli allegati X e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati come segue:

    1)

    nell’allegato X, capitolo A, il punto 3 è sostituito dal seguente:

    «3)

    I laboratori nazionali di riferimento sono:

    Austria:

    Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

    Robert Koch Gasse 17

    A-2340 Mödling

    Belgio:

    CERVA -CODA-VAR

    Centre d'Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques

    Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie

    Veterinary and Agrochemical Research Centre

    Groeselenberg 99

    B-1180 Bruxelles

    Cipro:

    State Veterinary Laboratories

    Veterinary Services

    CY-1417 Athalassa

    Nicosia

    Repubblica ceca:

    Státní veterinární ústav Jihlava

    Rantířovská 93

    586 05 Jihlava

    Danimarca:

    Danmarks Fødevareforskning

    Bülowsvej 27

    DK-1790 København V

    Estonia:

    Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

    Kreutzwaldi 30

    Tartu 51006

    Finlandia:

    Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos

    Hämeentie 57

    FIN-00550 Helsinki

    Francia:

    Agence française de sécurité sanitaire des aliments

    Laboratoire de pathologie bovine

    31, avenue Tony Garnier

    69 364 LYON CEDEX 07

    Germania:

    Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

    Anstaltsteil Insel Riems Boddenblick 5A

    D-17498 Insel Riems

    Grecia:

    Ministry of Agriculture — Veterinary Laboratory of Larisa

    7th km of Larisa — Trikala Highway

    GR-411 10 Larisa

    Ungheria:

    Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI)

    Pf. 2.

    Tábornok u. 2.

    H-1581 Budapest

    Irlanda:

    Central Veterinary Research Laboratory

    Young's Cross

    Celbridge

    Co. Kildare

    Italia:

    Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta — CEA

    Via Bologna, 148

    I-10154 Torino

    Lettonia:

    State Veterinary Medicine Diagnostic Centre

    Lejupes Str. 3

    Riga LV 1076

    Lituania:

    Nacionalinė veterinarijos laboratorija

    J. Kairiūkščio g. 10

    LT-08409 Vilnius

    Lussemburgo:

    CERVA -CODA-VAR

    Centre d'Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques

    Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie

    Veterinary and Agrochemical Research Centre

    Groeselenberg 99

    B-1180 Bruxelles

    Malta:

    National Veterinary Laboratory

    Albert Town Marsa

    Paesi Bassi:

    Centraal Instituut voor Dierziektecontrole-Lelystad

    Houtribweg 3g

    8221 RA Lelystad

    Postbus 2004

    8203 AA Lelystad

    Polonia:

    Państwowy Instytut Weterynaryjny (PIWet)

    24-100 Puławy

    al. Partyzantów 57

    Portogallo:

    Laboratório Nacional de Investigação Veterinária Estrada de Benfica

    701 P-1500 Lisboa

    Slovacchia:

    State Veterinary Institute Zvolen

    Pod dráhami 918

    SK-960 86, Zvolen

    Slovenia:

    National Veterinary Institute

    Gerbičeva 60

    1000 Ljubljana

    Spagna:

    Laboratorio Central de Veterinaria (Algete)

    Ctra. de Algete km. 8

    28110 Algete (Madrid)

    Svezia:

    National Veterinary Institute

    S-751 89 Uppsala

    Regno Unito:

    Veterinary Laboratories Agency

    Woodham Lane

    New Haw Addlestone Surrey KT15 3NB»

    2)

    l’allegato XI, parte A, è modificato come segue:

    a)

    il punto 1, lettera a), comma i), è sostituito dal seguente:

    «i)

    il cranio — esclusa la mandibola — encefalo e occhi compresi, e il midollo spinale dei bovini di età superiore a 12 mesi, la colonna vertebrale escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e trasverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma gangli spinali e midollo spinale inclusi, dei bovini di età superiore a 24 mesi, nonché le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età;»

    b)

    il punto 13 è sostituito dal seguente:

    «13.

    Gli Stati membri possono decidere di permettere la spedizione a un altro Stato membro di teste o carcasse intere, contenenti materiale a rischio specifico, solo dopo che tale Stato membro abbia accettato di riceverlo e approvato le condizioni particolari di spedizione valide per tale trasporto.

    Le carcasse, le semicarcasse e le semicarcasse tagliate in non più di tre parti per il commercio all’ingrosso nonché i quarti che non contengono materiale a rischio specifico oltre alla colonna vertebrale, compresi i gangli della radice dorsale, possono tuttavia essere importate da un paese terzo in uno Stato membro o essere spedite a un altro Stato membro senza l’accordo preliminare di quest’ultimo.

    È vietata l’esportazione all’esterno della Comunità di teste e di carne fresca di bovini, ovini o caprini contenenti materiali a rischio specifico.»


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