Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0743

    2005/743/CE: Decisione della Commissione, del 19 ottobre 2005, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive boscalid, indoxacarb, spinosad e virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua[notificata con il numero C(2005) 4002] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 279 del 22.10.2005, p. 73–74 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 349M del 12.12.2006, p. 483–484 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/743/oj

    22.10.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 279/73


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 19 ottobre 2005

    che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive boscalid, indoxacarb, spinosad e virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua

    [notificata con il numero C(2005) 4002]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2005/743/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell’aprile 2001, la Germania ha ricevuto dalla BASF AG la domanda di iscrizione della sostanza attiva boscalid (già nicobifen) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2002/268/CE della Commissione (2) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e di informazioni stabiliti dagli allegati II e III della direttiva.

    (2)

    Nell’ottobre 1997 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla società DuPont de Nemours una domanda concernente l’indoxacarb (già DPX-KN128). La decisione 98/398/CE della Commissione (3) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e di informazioni stabiliti dagli allegati II e III della direttiva.

    (3)

    Nel luglio 1999 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla società Dow Agrosciences una domanda concernente lo spinosad. La decisione 2000/210/CE della Commissione (4) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e di informazioni stabiliti dagli allegati II e III della direttiva.

    (4)

    Nel luglio 1996 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla società Biosys una domanda concernente il virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua. La decisione 97/865/CE della Commissione (5) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e di informazioni stabiliti dagli allegati II e III della direttiva.

    (5)

    La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere al loro esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie, per un periodo massimo di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario in base ai requisiti previsti dalla direttiva.

    (6)

    Gli effetti di queste sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per gli impieghi proposti dai rispettivi richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato alla Commissione la bozza di rapporto di valutazione rispettivamente il 22 novembre 2002 (boscalid), il 7 febbraio 2000 (indoxacarb), il 5 marzo 2001 (spinosad) e il 19 novembre 1999 (virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua).

    (7)

    In seguito alla presentazione delle bozze di rapporto di cui sopra da parte degli Stati membri relatori, è stato necessario domandare ulteriori informazioni ai richiedenti e gli Stati membri relatori hanno dovuto esaminarle e presentare la loro valutazione. Pertanto l’esame dei fascicoli è ancora in corso e non sarà possibile ultimarne la valutazione entro i termini di cui alla direttiva 91/414/CEE.

    (8)

    Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo da consentire la prosecuzione dell'esame dei fascicoli. Si prevede che la procedura di valutazione e di adozione di una decisione in merito all'eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva di ciascuna di tali sostanze attive sarà portata a termine entro 24 mesi.

    (9)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti boscalid, indoxacarb, spinosad o virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2005.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva come modificata da ultimo dalla direttiva 2005/34/CE della Commissione (GU L 125 del 18.5.2005, pag. 5).

    (2)  GU L 92 del 9.4.2002, pag. 34.

    (3)  GU L 176 del 20.6.1998, pag. 34.

    (4)  GU L 64 dell’11.3.2000, pag. 24.

    (5)  GU L 351 del 23.12.1997, pag. 67.


    Top