This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32005D0743
2005/743/EC: Commission Decision of 19 October 2005 allowing Member States to extend provisional authorisations granted for the new active substances boscalid, indoxacarb, spinosad and Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus (notified under document number C(2005) 4002) (Text with EEA relevance)
2005/743/CE: Decisione della Commissione, del 19 ottobre 2005, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive boscalid, indoxacarb, spinosad e virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua[notificata con il numero C(2005) 4002] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2005/743/CE: Decisione della Commissione, del 19 ottobre 2005, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive boscalid, indoxacarb, spinosad e virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua[notificata con il numero C(2005) 4002] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 279 del 22.10.2005, p. 73–74
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 349M del 12.12.2006, p. 483–484
(MT)
In force
22.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279/73 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 2005
che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive boscalid, indoxacarb, spinosad e virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua
[notificata con il numero C(2005) 4002]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/743/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell’aprile 2001, la Germania ha ricevuto dalla BASF AG la domanda di iscrizione della sostanza attiva boscalid (già nicobifen) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2002/268/CE della Commissione (2) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e di informazioni stabiliti dagli allegati II e III della direttiva. |
(2) |
Nell’ottobre 1997 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla società DuPont de Nemours una domanda concernente l’indoxacarb (già DPX-KN128). La decisione 98/398/CE della Commissione (3) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e di informazioni stabiliti dagli allegati II e III della direttiva. |
(3) |
Nel luglio 1999 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla società Dow Agrosciences una domanda concernente lo spinosad. La decisione 2000/210/CE della Commissione (4) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e di informazioni stabiliti dagli allegati II e III della direttiva. |
(4) |
Nel luglio 1996 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla società Biosys una domanda concernente il virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua. La decisione 97/865/CE della Commissione (5) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e di informazioni stabiliti dagli allegati II e III della direttiva. |
(5) |
La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere al loro esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie, per un periodo massimo di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario in base ai requisiti previsti dalla direttiva. |
(6) |
Gli effetti di queste sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per gli impieghi proposti dai rispettivi richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato alla Commissione la bozza di rapporto di valutazione rispettivamente il 22 novembre 2002 (boscalid), il 7 febbraio 2000 (indoxacarb), il 5 marzo 2001 (spinosad) e il 19 novembre 1999 (virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua). |
(7) |
In seguito alla presentazione delle bozze di rapporto di cui sopra da parte degli Stati membri relatori, è stato necessario domandare ulteriori informazioni ai richiedenti e gli Stati membri relatori hanno dovuto esaminarle e presentare la loro valutazione. Pertanto l’esame dei fascicoli è ancora in corso e non sarà possibile ultimarne la valutazione entro i termini di cui alla direttiva 91/414/CEE. |
(8) |
Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo da consentire la prosecuzione dell'esame dei fascicoli. Si prevede che la procedura di valutazione e di adozione di una decisione in merito all'eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva di ciascuna di tali sostanze attive sarà portata a termine entro 24 mesi. |
(9) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti boscalid, indoxacarb, spinosad o virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva come modificata da ultimo dalla direttiva 2005/34/CE della Commissione (GU L 125 del 18.5.2005, pag. 5).
(2) GU L 92 del 9.4.2002, pag. 34.
(3) GU L 176 del 20.6.1998, pag. 34.
(4) GU L 64 dell’11.3.2000, pag. 24.
(5) GU L 351 del 23.12.1997, pag. 67.