Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1552

    Regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 255 del 30.9.2005, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/08/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1552/oj

    30.9.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 255/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 1552/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 7 settembre 2005

    relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione,

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    In occasione del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, l'Unione europea ha stabilito l'obiettivo strategico di diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.

    (2)

    L'occupabilità, l'adattabilità e la mobilità dei cittadini sono vitali per l'Unione, se essa vuole mantenere l'impegno a diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo.

    (3)

    L'apprendimento permanente è un elemento chiave per lo sviluppo e la promozione di una manodopera qualificata, formata e adattabile.

    (4)

    Il Consiglio, nelle sue conclusioni del 5 maggio 2003 in merito ai livelli di riferimento del rendimento medio europeo nel settore dell'istruzione e della formazione (parametri di riferimento) (2), ha adottato il seguente parametro di riferimento per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita: «Pertanto, entro il 2010, il livello medio di partecipazione all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita dovrebbe attestarsi nell'Unione europea almeno al 12,5 % della popolazione adulta in età lavorativa (fascia di età compresa tra 25 e 64 anni)».

    (5)

    Il Consiglio europeo di Lisbona ha confermato che l'apprendimento permanente costituisce una componente essenziale del modello sociale europeo.

    (6)

    La nuova strategia europea per l'occupazione, confermata dalla decisione 2003/578/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (3), intende meglio contribuire alla strategia di Lisbona e porre in atto strategie coerenti e globali per l'apprendimento permanente.

    (7)

    Nell'applicazione del presente regolamento, è opportuno tenere conto della nozione di «persone svantaggiate sul mercato di lavoro», presente negli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione.

    (8)

    Si dovrebbe riservare un'attenzione particolare alla formazione sul posto di lavoro e durante l'orario di lavoro quali aspetti decisivi dell'apprendimento permanente.

    (9)

    Informazioni statistiche comparabili a livello comunitario, con un'attenzione specifica per la formazione professionale nelle imprese, sono essenziali per lo sviluppo di strategie di apprendimento permanente e per il monitoraggio dei progressi realizzati nella loro attuazione.

    (10)

    La produzione di statistiche comunitarie specifiche è disciplinata da regole stabilite nel regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (4).

    (11)

    La trasmissione di dati che sottostanno all'obbligo di riservatezza dei dati statistici è disciplinata dalle regole enunciate nel regolamento (CE) n. 322/97 e dal regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (5).

    (12)

    Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici (6), stabilisce le condizioni in base alle quali può essere consentito l'accesso ai dati riservati trasmessi alla Comunità.

    (13)

    Poiché lo scopo del presente regolamento, cioè la creazione di standard statistici comuni che consentano la produzione di dati armonizzati, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato in tale articolo.

    (14)

    Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7). Tali misure dovrebbero tenere conto delle risorse disponibili negli Stati membri per la raccolta e la trasformazione dei dati.

    (15)

    Il comitato del programma statistico è stato consultato conformemente all'articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (8),

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sulla formazione professionale nelle imprese.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

    1)

    «impresa»: l'impresa quale definita nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (9);

    2)

    «NACE Rev. 1.1»: la classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea stabilita dal regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (10).

    Articolo 3

    Dati da raccogliere

    1.   I dati sono raccolti dagli Stati membri al fine di produrre statistiche comunitarie per l'analisi della formazione professionale continua nelle imprese nei seguenti ambiti:

    a)

    la politica di formazione e le strategie di formazione delle imprese per lo sviluppo delle capacità della loro manodopera;

    b)

    la gestione, l'organizzazione e i tipi di formazione professionale continua nelle imprese;

    c)

    il ruolo delle parti sociali nell'assicurare in tutti i suoi aspetti una formazione professionale continua sul posto di lavoro;

    d)

    l'accesso alla formazione professionale continua, il suo volume e contenuto, soprattutto in relazione all'attività economica e alla grandezza dell'impresa;

    e)

    misure specifiche di formazione professionale continua delle imprese per migliorare le abilità TIC della loro manodopera;

    f)

    le opportunità per i lavoratori delle piccole e medie imprese (PMI) di accedere alla formazione professionale continua e di acquisire nuove abilità e in particolare i bisogni specifici delle PMI di offrire formazione;

    g)

    l'impatto di misure pubbliche sulla formazione professionale continua nelle imprese;

    h)

    le pari opportunità nell'accesso alla formazione professionale continua nelle imprese per tutti i lavoratori, con un'attenzione particolare per il genere e per specifici gruppi d'età;

    i)

    misure specifiche di formazione professionale continua per persone svantaggiate sul mercato del lavoro;

    j)

    misure di formazione professionale continua rivolte alle diverse forme di contratto di lavoro;

    k)

    spesa per la formazione professionale continua: livelli di finanziamento e risorse finanziarie, incentivi per la formazione professionale continua; e

    l)

    procedure di valutazione e monitoraggio delle imprese in relazione alla formazione professionale continua.

    2.   Dati specifici sono raccolti dagli Stati membri per quanto concerne la formazione professionale iniziale nelle imprese relativamente a:

    a)

    i partecipanti alla formazione professionale iniziale; e

    b)

    la spesa complessiva per la formazione professionale iniziale.

    Articolo 4

    Campo di applicazione delle statistiche

    Le statistiche sulla formazione professionale nelle imprese coprono almeno tutte le attività economiche definite nelle sezioni da C a K e nella sezione O della NACE Rev. 1.1.

    Articolo 5

    Unità statistiche

    1.   Per la raccolta dei dati, si usa quale unità statistica l'impresa attiva nell'ambito di una delle attività economiche di cui all'articolo 4 e che occupa almeno 10 lavoratori.

    2.   Tenendo conto della specifica distribuzione delle imprese per dimensione a livello nazionale e dell'evoluzione dei fabbisogni del settore, gli Stati membri possono estendere la definizione di unità statistica sul loro territorio. La Commissione può a sua volta decidere di estendere tale definizione, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, qualora tale estensione migliori nettamente la rappresentatività e la qualità dei risultati dell'indagine negli Stati membri interessati.

    Articolo 6

    Fonti di dati

    1.   Gli Stati membri acquisiscono i dati necessari facendo ricorso a un'indagine nelle imprese ovvero a una combinazione di indagine nelle imprese e di altre fonti, applicando i principi di riduzione dell'aggravio per gli intervistati e di semplificazione amministrativa.

    2.   Gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo le quali le imprese rispondono all'indagine.

    3.   Nel corso dell'indagine, spetta alle imprese fornire dati corretti e completi entro le scadenze stabilite.

    4.   Altre fonti, compresi dati amministrativi, possono essere usate per completare i dati da raccogliersi, allorché tali fonti siano appropriate in termini di pertinenza e aggiornamento.

    Articolo 7

    Caratteristiche dell'indagine

    1.   L'indagine è un'indagine per campione.

    2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i dati che essi trasmettono rispecchino la struttura della popolazione delle unità statistiche. L'indagine è effettuata in modo tale da consentire una ripartizione dei risultati a livello comunitario almeno nelle seguenti categorie:

    a)

    attività economiche in base alla NACE Rev.1.1; e

    b)

    dimensioni delle imprese.

    3.   I requisiti di campionamento e di esattezza, le dimensioni del campione necessarie a rispondere a tali requisiti, e le specifiche dettagliate della NACE Rev.1.1 e le categorie di grandezza in cui i risultati possono essere ripartiti sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

    Articolo 8

    Strategia d'indagine

    1.   Per ridurre l'aggravio a carico degli intervistati, la strategia d'indagine consentirà di adeguare su misura la raccolta dei dati in relazione a:

    a)

    imprese che formano e imprese che non formano; e

    b)

    diversi tipi di formazione professionale.

    2.   I dati specifici da raccogliere in relazione alle imprese che formano e alle imprese che non formano e ai diversi tipi di formazione professionale sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

    Articolo 9

    Controllo di qualità e relazioni

    1.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare la qualità dei dati che essi trasmettono.

    2.   Entro 21 mesi a decorrere dallo scadere di ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 10, gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) una relazione di qualità contenente tutte le informazioni e i dati ad essa necessari per verificare la qualità dei dati trasmessi. La relazione segnala eventuali violazioni dei requisiti metodologici.

    3.   Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi, in particolare al fine di garantire la comparabilità dei dati tra Stati membri.

    4.   I requisiti di qualità per i dati da raccogliere e trasmettere per le statistiche comunitarie sulla formazione professionale nelle imprese, la struttura delle relazioni di qualità di cui al paragrafo 2 e le eventuali misure necessarie per valutare o migliorare la qualità dei dati sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

    Articolo 10

    Periodo di riferimento e periodicità

    1.   Il periodo di riferimento da coprire per la raccolta dei dati è un anno di calendario.

    2.   La Commissione determina il primo anno di riferimento per il quale si devono raccogliere dati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

    3.   Gli Stati membri raccolgono i dati con cadenza quinquennale.

    Articolo 11

    Trasmissione dei dati

    1.   Gli Stati membri e la Commissione, entro i loro rispettivi ambiti di competenza, promuovono le condizioni per un uso più intenso della raccolta elettronica di dati, della trasmissione elettronica di dati e dell'elaborazione automatica di dati.

    2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati individuali sulle imprese conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie sulla trasmissione di dati statisticamente riservati di cui ai regolamenti (CE) n. 322/97 e (Euratom, CEE) n. 1588/90. Gli Stati membri assicurano che i dati trasmessi non consentano l'identificazione diretta delle unità statistiche.

    3.   Gli Stati membri trasmettono i dati in forma elettronica, conformemente all'appropriato formato tecnico e alla norma sull'interscambio di informazioni da determinarsi secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

    4.   Gli Stati membri trasmettono entro 18 mesi dallo scadere di ciascun anno di riferimento i dati completi e corretti.

    Articolo 12

    Relazione sull'attuazione

    1.   Entro il 20 ottobre 2010 e previa consultazione del comitato del programma statistico, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. In particolare la relazione:

    a)

    accerta i benefici derivanti alla Comunità, agli Stati membri e agli utenti delle statistiche prodotte in relazione all'aggravio a carico degli intervistati;

    b)

    identifica ambiti per potenziali miglioramenti e modifiche ritenuti necessari alla luce dei risultati ottenuti.

    2.   A seguito della relazione, la Commissione ha facoltà di proporre le misure per migliorare l'attuazione del presente regolamento.

    Articolo 13

    Misure di attuazione

    Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento, comprese le misure atte a tener conto degli sviluppi economici e tecnici in materia di raccolta, trasmissione e trattamento dei dati, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

    Articolo 14

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    Articolo 15

    Finanziamento

    1.   Per il primo anno di riferimento per cui sono prodotte le statistiche comunitarie di cui al presente regolamento, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri un contributo finanziario per contribuire a coprire i costi da essi sostenuti al fine di raccogliere, trattare e trasmettere i dati.

    2.   L'ammontare del contributo finanziario è fissato contestualmente alla pertinente procedura di bilancio annuale. L'autorità di bilancio determina lo stanziamento disponibile.

    3.   Nell'attuazione del presente regolamento, la Commissione può ricorrere ad esperti e organizzazioni di assistenza tecnica il cui finanziamento può essere predisposto contestualmente al quadro finanziario generale del presente regolamento. La Commissione ha facoltà di organizzare seminari, colloqui o altre riunioni di esperti suscettibili di agevolare l'attuazione del presente regolamento e di intraprendere appropriate azioni di informazione, pubblicazione e diffusione.

    Articolo 16

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, addì 7 settembre 2005.

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente

    J. BORRELL FONTELLES

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    C. CLARKE


    (1)  Parere del Parlamento europeo del 23 febbraio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), decisione del Consiglio del 27 giugno 2005.

    (2)  GU C 134 del 7.6.2003, pag. 3.

    (3)  GUJ L 197 del 5.8.2003, pag. 13.

    (4)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    (5)  GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

    (6)  GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7.

    (7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (8)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

    (9)  GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

    (10)  GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.


    Top