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Document 32005R1045

    Regolamento (CE) n. 1045/2005 della Commissione, del 4 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2760/98 relativo all’attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma Phare

    GU L 172 del 5.7.2005, p. 78–78 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 287M del 18.10.2006, p. 84–84 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1045/oj

    5.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 172/78


    REGOLAMENTO (CE) N. 1045/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 4 luglio 2005

    che modifica il regolamento (CE) n. 2760/98 relativo all’attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma Phare

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all’aiuto economico a favore di alcuni paesi dell’Europa centrale e orientale (1), in particolare l’articolo 8,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nel corso della riunione tenuta a Bruxelles nei giorni 17 e 18 giugno 2004, il Consiglio europeo ha deciso di conferire alla Croazia lo status di paese candidato all’adesione ed ha chiesto alla Commissione di elaborare per tale paese una strategia di preadesione, comprensiva degli strumenti necessari.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 2257/2004 del Consiglio ha inserito la Croazia tra i paesi beneficiari dello strumento di preadesione Phare a decorrere dal 2 gennaio 2005.

    (3)

    Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2760/98 della Commissione (2) al fine di ampliare il programma Phare di cooperazione transfrontaliera perché includa i confini della Croazia con i paesi limitrofi.

    (4)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la ristrutturazione economica di alcuni paesi dell’Europa centrale e orientale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Alla fine dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2760/98, è aggiunto il seguente testo:

    «c)

    Croazia e Italia, Croazia e Slovenia, Croazia e Ungheria, Croazia e Serbia e Montenegro, Croazia e Bosnia-Erzegovina.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2005.

    Per la Commissione

    Olli REHN

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2004 (GU L 389 del 30.12.2004, pag. 1).

    (2)  GU L 345 del 19.12.1998, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1822/2003 (GU L 267 del 17.10.2003, pag. 9).


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