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Document 32005R0945
Council Regulation (EC) No 945/2005 of 21 June 2005 amending Regulation (EC) No 658/2002 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of ammonium nitrate originating in Russia and Regulation (EC) No 132/2001 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of ammonium nitrate originating in, inter alia, Ukraine, following a partial interim review pursuant to Article 11(3) of Regulation (EC) No 384/96
Regolamento (CE) n. 945/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l’altro, dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96
Regolamento (CE) n. 945/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l’altro, dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96
GU L 160 del 23.6.2005, p. 1–9
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 164M del 16.6.2006, p. 195–203
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2007
23.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 945/2005 DEL CONSIGLIO
del 21 giugno 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l’altro, dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Misure in vigore
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 2022/95 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia. Dal momento che un’inchiesta condotta successivamente ha accertato che il dazio veniva assorbito, le misure sono state modificate con regolamento (CE) n. 663/98 (3). In seguito a una domanda di riesame in previsione della scadenza e di riesame intermedio presentata ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 658/2002 (4) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo di 47,07 EUR per tonnellata sulle importazioni di nitrato di ammonio di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90 originario della Russia. |
(2) |
Con il regolamento (CE) n. 132/2001 (5) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo di 33,25 EUR per tonnellata sulle importazioni di nitrato di ammonio di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90 originario, fra l’altro, dell’Ucraina. |
(3) |
I regolamenti (CE) n. 658/2002 e (CE) n. 132/2001 vengono denominati in seguito «i regolamenti iniziali» e i dazi antidumping istituiti da questi regolamenti vengono denominati in seguito «le misure in vigore». |
2. Domanda di riesame
(4) |
Il 15 marzo 2004 la Commissione ha ricevuto una richiesta, presentata ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, affinché esaminasse la portata delle misure in vigore allo scopo di farvi rientrare nuovi tipi di prodotto. |
(5) |
La domanda è stata presentata dall’Associazione europea dei produttori di concimi — European Fertilizer Manufacturers Association («EFMA») — per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria di nitrato di ammonio. |
(6) |
La domanda si riferiva a nuovi tipi di prodotto definiti concimi (fertilizzanti) di nitrato di ammonio con tenore (o titolo) di azoto («N») superiore al 28 % ma non superiore al 33 % in peso, al quale è stata aggiunta — miscelata o mediante processo di trasformazione — una percentuale pari o inferiore al 5 % di equivalente P2O5 (elemento nutritivo fosfatico, «P») e/o una percentuale pari o inferiore al 5 % di equivalente K2O (elemento nutritivo potassico, «K»). Tali prodotti sono denominati in seguito: «nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda». |
(7) |
Nella domanda si sosteneva che i nuovi tipi di prodotto ivi menzionati non solo presentavano sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base del prodotto in esame, ma venivano anche venduti tramite lo stesso canale di vendita ai medesimi utilizzatori finali per le stesse applicazioni. Nella domanda si aggiungeva poi che, quando venivano importati nella Comunità, questi nuovi tipi di prodotto erano classificati nei seguenti codici NC: 3105 10 00, 3105 20 10, 3105 20 90, 3105 51 00, 3105 59 00 e 3105 90 91. |
3. Apertura
(8) |
Il 2 luglio 2004, con un avviso («avviso di apertura») pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione ha avviato, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell’Ucraina. La portata del riesame intermedio era limitata alla definizione del prodotto in esame. |
(9) |
Con osservazioni presentate il 20 settembre 2004 l’EFMA ha informato la Commissione che un produttore russo del prodotto in esame aveva appena avviato la produzione di un nuovo tipo di prodotto, non menzionato nella domanda, avente un titolo (tenore) di N superiore al 28 % al quale veniva aggiunta una percentuale di P pari al 6 %. Di conseguenza, l’EFMA chiedeva alla Commissione di esaminare le soluzioni che le consentissero di tener conto in modo adeguato e corretto di tutti i nuovi tipi di concimi di nitrato di ammonio con titolo (tenore) di N superiore al 28 % in peso. Dato che nell’avviso di apertura veniva fatto riferimento a «nuovi tipi di prodotto», senza entrare nei dettagli circa la loro composizione, si è ritenuto che quest’ultima richiesta presentata in un secondo momento dall’EFMA fosse già adeguatamente contemplata nell’avviso di apertura medesimo. |
(10) |
Alcune parti interessate hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto convertire d’ufficio il riesame parziale in un riesame globale a pieno titolo, tenuto conto di una serie di sviluppi intervenuti da quando erano state imposte le misure in vigore, e in particolare della concessione dello status di economia di mercato alla Russia e dell’allargamento dell’Unione europea con l’ingresso di dieci nuovi paesi. Tuttavia, l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova presentati non è parsa sufficiente a indicare e giustificare una modifica del livello delle misure. Si è pertanto ritenuto che non vi fosse alcun motivo per avviare d’ufficio un riesame intermedio a pieno titolo. Anzitutto, il fatto che alla Russia fosse stato concesso lo status di economia di mercato non implicava, di per sé, che le circostanze dei singoli produttori relativamente al dumping e al pregiudizio fossero automaticamente mutate. Non sono state fornite prove che dimostrassero che il margine di dumping calcolato sulla base dei costi e dei prezzi in Russia, invece che sulla base di quelli di un paese di riferimento, differisse in maniera significativa da quello riscontrato nelle inchieste precedenti. In secondo luogo, l’allargamento ai dieci nuovi paesi non ha automaticamente modificato i parametri relativi al dumping e al pregiudizio su cui si sono basate le misure in vigore, né d’altra parte sono state presentati validi elementi di prova che possano giustificare modifiche al riguardo. |
(11) |
Inoltre, alcune parti interessate hanno chiesto chiarimenti sui motivi per cui l’inchiesta avviata riguardava anche l’Ucraina, tenuto conto del fatto che nella domanda non si faceva riferimento alle importazioni di nuovi tipi di prodotto originari di questo paese. Dato che la portata del riesame intermedio era limitata a una più chiara definizione del prodotto in esame, si è ritenuto che eventuali risultanze a questo proposito non fossero legate a circostanze specifiche di nessun singolo paese, ma che si dovessero piuttosto applicare a tutte le importazioni di nitrato di ammonio soggette alle misure, a prescindere dalla loro origine. |
(12) |
Infine, un produttore comunitario del prodotto in esame ha affermato, nel corso dell’inchiesta, che uno dei nuovi tipi di prodotto era classificato nel codice NC 3105 90 99. Durante l’inchiesta si è accertato che nei codici NC 3105 20 90 (menzionato nella domanda) e 3105 90 99 erano contemplati unicamente concimi con tenore in azoto non superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco. Si è pertanto concluso che non si poteva tener conto di tali codici NC, dal momento che essi non contemplano, a maggior ragione, i concimi che, in condizioni normali, hanno un titolo (tenore) di azoto superiore al 28 % in peso. |
4. Questionari
(13) |
La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame le autorità dei paesi esportatori e tutte le parti notoriamente interessate. Sono stati inviati questionari a 16 produttori/esportatori in Russia e ad uno in Ucraina, come pure agli importatori, utilizzatori, produttori e alle pertinenti associazioni della Comunità citati nella domanda o altrimenti noti alla Commissione. Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell’avviso di apertura. |
(14) |
Il questionario, debitamente compilato, è stato restituito da due produttori esportatori russi, dal produttore esportatore ucraino e da 11 produttori comunitari. Alcuni produttori esportatori, produttori comunitari, importatori e relative associazioni si sono segnalati alla Commissione in qualità di parti interessate e hanno inviato le loro osservazioni. Dal momento che la Commissione disponeva di tutte le informazioni e i dati necessari all’inchiesta, non si è ritenuto di dover effettuare visite di verifica presso le sedi delle società che avevano restituito il questionario dopo averlo debitamente compilato. |
5. Periodo dell’inchiesta
(15) |
L’inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o luglio 2003 al 30 giugno 2004 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). Sono stati raccolti dati relativi al periodo che va dal 2000 sino alla fine del PI per esaminare l’andamento delle vendite, delle importazioni e degli acquisti sul mercato comunitario per il prodotto in esame e per i nuovi tipi di prodotto. |
B. PRODOTTO IN ESAME AI SENSI DEI REGOLAMENTI INIZIALI
(16) |
Il prodotto in esame è il nitrato di ammonio originario della Russia e dell’Ucraina, classificato nei codici NC 3102 30 90 (nitrato di ammonio non in soluzione acquosa) e 3102 40 90 (miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo (tenore) di N superiore al 28 % in peso). Il nitrato di ammonio è un concime (fertilizzante) azotato solido comunemente usato in agricoltura. È fabbricato a partire da ammoniaca e acido nitrico e ha un titolo (tenore) di N superiore al 28 % in peso, in forma perlata (prills) o granulare. |
(17) |
Va osservato che nel prodotto in esame sono sempre incorporate sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, la cui presenza è indispensabile dato che agiscono da stabilizzante. Occasionalmente possono anche esservi incorporati, sebbene in quantitativi estremamente ridotti, elementi nutritivi secondari e/o microelementi (6). La presenza di sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, di elementi nutritivi secondari e/o di microelementi può considerarsi marginale e non influisce in alcun modo sulla classificazione doganale del prodotto in esame. Il nitrato di ammonio, in cui sono incorporate anche queste sostanze e/o elementi nutritivi (in seguito denominati: «sostanze e/o elementi nutritivi marginali»), viene indicato nel presente regolamento come il «prodotto in esame». |
C. RISULTATI DELL’INCHIESTA
(18) |
Per poter stabilire se le misure in vigore non sono più sufficienti per agire contro il dumping causa del pregiudizio, si è esaminato: (1) se i nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda presentino le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e le medesime applicazioni finali del prodotto in esame; (2) se vi siano nuovi tipi di prodotto, oltre a quelli menzionati nella domanda, che presentino o possano aver presentato le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e le medesime applicazioni finali del prodotto in esame; (3) infine se, una volta esaminato quanto specificato ai due punti precedenti, la definizione e la descrizione del prodotto in esame dovessero essere chiarite alla luce delle mutate circostanze. |
(19) |
Per le definizioni in campo chimico e agronomico ricorrenti nel presente regolamento si è fatto ricorso alle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 2003/2003 (7) («il regolamento sui concimi») di: elementi nutritivi principali [azoto (N), fosforo (P), potassio (K)], elementi nutritivi secondari (calcio, magnesio, sodio e zolfo), microelementi (boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco), fertilizzanti o concimi a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo d’azoto (N superiore al 28 %), fertilizzanti o concimi semplici (un solo elemento nutritivo principale) e fertilizzanti o concimi composti (più di un elemento nutritivo principale). |
1. Caratteristiche fisiche e chimiche e applicazioni finali del prodotto in esame e dei nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda
(20) |
Il prodotto in esame viene fabbricato a partire da ammoniaca (NH3) e acido nitrico (HNO3), dalla cui combinazione si produce per l’appunto nitrato di ammonio (NH4NO3, di seguito denominato con la sigla «AN»). Il titolo (tenore) di N del prodotto in esame è superiore al 28 % in peso (di norma è compreso tra 33 % e 34 %). Il rapporto tra il titolo (tenore) di AN e quello di N, rapporto che dipende dal peso atomico degli elementi, è 2,86. Di conseguenza, dato che il prodotto in esame ha un titolo superiore al 28 % in peso di N, esso contiene automaticamente oltre l’80 % in peso di AN (di norma in percentuale compresa tra 94 % e 97 %) (8). Come si è già ricordato al considerando (17), nel prodotto in esame sono incorporate anche sostanze e/o elementi nutritivi marginali, la cui percentuale complessiva non può mai essere superiore al 20 % in peso, dato che l’AN rappresenta una percentuale pari almeno all’80 % del medesimo prodotto in esame. |
(21) |
Due sono le caratteristiche essenziali della composizione chimica del prodotto in esame: l’espressione del titolo (tenore) di N e il livello complessivo del titolo (tenore) di N e di AN. Il N è espresso in forma di azoto nitrico (ione nitrato NO3-) e di azoto ammoniacale (ione ammonio NH4+), e il rapporto tra i due è di 1:1. Il livello del tenore di N è sempre superiore al 28 % in peso e, di conseguenza, come spiegato precedentemente, il livello di AN è sempre superiore all’80 % in peso. |
(22) |
Si è accertato che anche i nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda venivano fabbricati a partire da ammoniaca e acido nitrico, avevano un titolo (tenore) di N superiore al 28 % in peso e, pertanto, un titolo (tenore) di AN superiore all’80 % in peso. Oltre all’AN, in questi nuovi tipi di prodotto potevano essere incorporate anche sostanze e/o elementi nutritivi marginali. Non solo, ma anche in questi prodotti il N veniva espresso in forma di azoto nitrico e di azoto ammoniacale, e anche in questo caso il rapporto tra i due era all’incirca di 1:1. |
(23) |
Tuttavia, i nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda venivano sottoposti a un ulteriore processo per aggiungervi elementi nutritivi principali (9) diversi dal N, ossia P e/o K, la cui presenza trasformava il prodotto in un fertilizzante o concime composto (10). Tale concime composto poteva essere ottenuto per via chimica o per miscelazione. Nonostante l’aggiunta di altri elementi nutritivi principali e a prescindere dal tipo di processo di trasformazione subito (per via chimica o per miscelazione), si è accertato che tutto ciò non aveva alterato nessuna delle caratteristiche chimiche essenziali dell’AN contenuto in questi nuovi tipi di prodotto, vale a dire l’espressione del titolo (tenore) di N e il livello complessivo del titolo (tenore) di N e di AN, i quali risultavano superiori, rispettivamente, al 28 % e all’80 % in peso. |
(24) |
Per quanto riguarda, in particolare, il livello complessivo di N e di AN, occorre distinguere tra i fertilizzanti o concimi composti ottenuti per via chimica e quelli ottenuti per miscelazione. Nel primo caso, si è appurato che il tenore massimo del 5 % di P e/o K, come indicato nella domanda, era chimicamente compatibile con un titolo (tenore) di AN superiore all’80 % (la percentuale massima per P e/o K nei composti aventi un tenore di AN superiore all’80 % era compresa tra il 7,4 % e il 12 % in peso a seconda del componente utilizzato: 7,4 % per il polifosfato di ammonio, 9,2 % per il fosfato biammonico, 10,4 % per il fosfato monoammonico e 12 % per il cloruro di potassio). Nel caso invece di composti ottenuti mediante operazioni di miscelazione, si è appurato che il prodotto che ne risultava consisteva in granuli o perlato (prills) del prodotto in esame miscelati a granuli o perlato (prills) di elementi nutritivi P e/o K in modo tale da garantire che almeno l’80 % del peso complessivo del composto fosse rappresentato da AN. |
(25) |
Si è accertato, inoltre, che le proprietà fisiche erano strettamente collegate alle caratteristiche agronomiche e potevano pertanto essere esaminate in relazione con queste ultime. In generale, le proprietà di un concime dal punto di vista agronomico dipendono in primo luogo dagli elementi nutritivi principali (11) ivi contenuti, dalla loro espressione e dal loro quantitativo in peso. Sulla base di questi tre criteri, si è appurato che tanto il prodotto in esame quanto i nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda presentavano le stesse proprietà agronomiche relativamente al loro titolo (tenore) di N e di AN. L’espressione di N — la stessa per entrambe le categorie di prodotti — consentiva di soddisfare il fabbisogno di N delle colture sia nel breve che nel medio/lungo periodo. Infatti, la parte di N espressa in forma di azoto nitrico poteva essere assorbita facilmente e rapidamente dalle colture, mentre la parte espressa in forma di azoto ammoniacale doveva necessariamente subire un ulteriore processo (di fermentazione grazie ai batteri presenti nel terreno) prima di poter essere assorbita. Inoltre, sembrava importante tener conto della soglia del 28 % per poter soddisfare lo specifico fabbisogno di N delle colture, così come riconosciuto a livello comunitario dal regolamento sui concimi, al cui articolo 25 si stabilisce che i concimi a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo d’azoto possono essere definiti tali unicamente se contengono oltre il 28 % in peso di N. Ne consegue che lo specifico fabbisogno di N delle colture veniva ugualmente soddisfatto tanto dal prodotto in esame quanto dai nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda, a prescindere dal fatto che questi ultimi contenessero anche elementi nutritivi principali diversi dal N, ossia P e/o K, i quali tuttavia non incidevano in alcun modo sulle proprietà agronomiche del N. |
(26) |
Infine, per quanto riguarda le applicazioni finali, nessuna parte interessata ha contestato il fatto che tanto il prodotto in esame quanto i nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda — a condizione che contenessero il tenore di AN richiesto — sono stati utilizzati durante il PI dagli stessi coltivatori per le medesime applicazioni. Questa conclusione è suffragata da un’inchiesta di mercato dalla quale è emerso che quasi tutti i coltivatori che avevano accettato di partecipare all’inchiesta avevano abbandonato il prodotto in esame orientandosi invece verso i nuovi tipi di prodotto, dato che questi ultimi erano più economici. Il fatto è stato confermato anche da un importatore. |
(27) |
Inoltre, si è accertato che una fonte d’informazione pubblica si riferiva a questi nuovi tipi di prodotto denominandoli AN o NP/NK/NPK. Tutti questi elementi di prova vanno a sostegno della seguente conclusione: che tanto la strategia di mercato dei fornitori (produttori esportatori e importatori) quanto la percezione dei consumatori coincidevano nel ritenere che il prodotto in esame e i nuovi tipi di prodotto soddisfacessero le medesime esigenze. |
(28) |
Si è quindi giunti alla conclusione che, dal punto di vista chimico e fisico/agronomico, i nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda non potevano ritenersi identici al prodotto in esame, dal momento che contenevano altri elementi nutritivi principali oltre al N, segnatamente P e/o K. Ciononostante, il prodotto in esame e i nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda risultavano identici per quanto riguardava il contenuto di AN (a condizione che fosse superiore all’80 % in peso), l’eventuale contenuto di sostanze ed elementi nutritivi marginali, nonché le applicazioni finali di base. Di conseguenza, il contenuto di AN e le sostanze ed elementi nutritivi marginali dei nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda devono essere considerati anch’essi come il prodotto in esame. |
2. Caratteristiche fisiche e chimiche e applicazioni finali del prodotto in esame e di nuovi tipi di prodotto diversi da quelli menzionati nella domanda
(29) |
Si è inoltre esaminato se vi fossero nuovi tipi di prodotto, oltre a quelli menzionati nella domanda, che presentavano o potessero presentare le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le medesime applicazioni finali del prodotto in esame, in quanto, se tali prodotti fossero esistiti, avrebbero dovuto rientrare nella definizione del prodotto in esame. |
(30) |
Come si è già ricordato precedentemente, le caratteristiche chimiche essenziali che attribuiscono al prodotto in esame le sue particolari proprietà agronomiche sono due: l’espressione del titolo (tenore) di N e il livello complessivo di N e di AN. Si è pertanto esaminato se anche altri concimi contenessero o potessero contenere N espresso in forma di azoto nitrico e di azoto ammoniacale a un livello superiore al 28 % in peso (il che implica, di conseguenza, un contenuto di AN superiore all’80 % in peso). |
(31) |
Sono stati individuati i seguenti nuovi tipi di prodotto: 1) sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio (classificati attualmente nel codice NC 3102 29 00); 2) sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (classificati attualmente nel codice NC 3102 60 00); 3) sali doppi e miscugli di sali composti del magnesio e di nitrato di ammonio (classificati attualmente nel codice NC 3102 90 00); e 4) fertilizzanti o concimi NPK, NP e NK, il cui titolo (tenore) di P, K o PK è superiore a quello menzionato nella domanda (5 %) ma non è superiore alla soglia chimicamente compatibile con un titolo (tenore) di N superiore al 28 % (cfr. il considerando 24). L’elenco non è esaustivo. |
(32) |
Quanto alle applicazioni finali di questi nuovi tipi di prodotto, si è accertato che la loro composizione chimica e le loro proprietà agronomiche erano tali da renderli adatti ad essere utilizzati per le medesime applicazioni del prodotto in esame, a condizione che il loro titolo (tenore) di N fosse sufficiente, e cioè a un livello superiore al 28 % in peso (il che comporta, di conseguenza, un contenuto di AN superiore all’80 % in peso). |
(33) |
Si è pertanto concluso che il prodotto in esame e i nuovi tipi di prodotto, diversi da quelli menzionati nella domanda, risultavano identici per quanto riguardava il contenuto di AN (a condizione che fosse superiore all’80 % in peso), l’eventuale contenuto di sostanze ed elementi nutritivi marginali nonché le applicazioni finali di base. Di conseguenza, il contenuto di AN e le sostanze ed elementi nutritivi marginali dei nuovi tipi di prodotto diversi da quelli menzionati nella domanda devono essere considerati anch’essi come il prodotto in esame. |
(34) |
Alcune parti interessate hanno sostenuto che l’inclusione di concimi non precedentemente descritti come problematici nella domanda non era giustificata. Si deve osservare che lo scopo della presente inchiesta consiste nell’includere tutti i nuovi tipi di prodotto, i quali devono essere considerati come il prodotto in esame in quanto presentano sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le medesime applicazioni di base. Di conseguenza, nell’avviso di apertura si è fatto riferimento a «nuovi tipi di prodotto», senza aggiungere ulteriori dettagli circa la loro composizione chimica, allo scopo di esaminare sulla base di criteri oggettivi se e quali nuovi tipi di prodotto dovessero essere inclusi. Si è pertanto ritenuto che tutti i tipi di concimi in cui è incorporato il prodotto in esame, come pure la loro classificazione tariffaria, potessero essere oggetto dell’inchiesta e venire inclusi nel presente regolamento. Pertanto, si è dovuta respingere l’obiezione di cui sopra. |
3. Conclusioni
(35) |
Alla luce delle risultanze suesposte, si è concluso che tutti i nuovi tipi di prodotto dovrebbero essere considerati come il prodotto in esame esclusivamente per quanto riguarda il loro titolo (tenore) di AN — a condizione che quest’ultimo sia superiore all’80 % in peso — nonché le sostanze ed elementi nutritivi marginali, ma non per quanto riguarda gli elementi nutritivi principali P e K. Di conseguenza, appare giustificata l’applicazione proporzionale delle misure in vigore affinché queste ultime possano essere applicate solamente al prodotto in esame incorporato in tutti i nuovi tipi di prodotto. |
(36) |
A tale riguardo, si ritiene che, nel caso di importazioni di composti (12) di fertilizzanti o concimi a base di nitrato di ammonio con un titolo di azoto superiore al 28 % in peso, le misure in vigore debbano essere applicate proporzionalmente al loro contenuto di AN e di altre sostanze ed elementi nutritivi marginali. Allo scopo di semplificare il regime doganale e l’applicazione delle aliquote di dazio adeguate, corrispondenti cioè al quantitativo di prodotto in esame incorporato nel concime composto, sono state stabilite quattro fasce di aliquote del dazio, ognuna delle quali corrisponde a un gruppo di composti che contengono rispettivamente il primo meno del 3 % in peso di P e/o di K; il secondo una percentuale pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso di P e/o di K; il terzo una percentuale pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso di P e/o di K; infine il quarto una percentuale pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso di P e/o di K. |
(37) |
Infine, si è concluso che occorre chiarire e precisare la descrizione del prodotto in esame di cui al dispositivo dei regolamenti iniziali: i termini «nitrato di ammonio» devono essere sostituiti dai termini «concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso»; tale nuova formulazione tiene conto del fatto che parecchi concimi o fertilizzanti hanno un titolo (tenore) di AN superiore all’80 % in peso e un titolo (tenore) di N espresso in forma di azoto nitrico e di azoto ammoniacale superiore al 28 % in peso, e permette di evitare qualsiasi confusione tra il prodotto in esame e il suo principale componente (vale a dire AN). |
(38) |
Diverse parti interessate hanno espresso il loro disaccordo con quella che ritenevano un’estensione delle misure in vigore a prodotti diversi dal prodotto in esame. Va ricordato che le summenzionate conclusioni non prevedono l’estensione delle misure in vigore in quanto tali a nuovi tipi di prodotto, ma unicamente l’applicazione proporzionale di tali misure al prodotto in esame incorporato nei nuovi tipi di prodotto, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1) |
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 658/2002 è sostituito dal seguente: «1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, di cui ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91, originari della Russia.» |
2) |
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 132/2001 è sostituito dal seguente: «1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, di cui ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91, originari dell’Ucraina.» |
3) |
L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 658/2002 è sostituito dal seguente: «2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo è applicata sotto forma del seguente importo fisso in euro per tonnellata:
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4) |
L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 132/2001 è sostituito dal seguente: «2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo è applicata sotto forma del seguente importo fisso in euro per tonnellata:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
F. BODEN
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 198 del 23.8.1995, pag. 1.
(3) GU L 93 del 26.3.1998, pag. 1.
(4) GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 993/2004 (GU L 182 del 19.5.2004, pag. 28).
(5) GU L 23 del 25.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 993/2004.
(6) Per le definizioni di «elementi nutritivi secondari» e di «microelementi», cfr. il considerando 19 del presente regolamento e l’articolo 2, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1).
(7) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.
(8) Il peso atomico del N è 14,0067, quello dell’H (idrogeno) è 1,00794 e quello dell’O (ossigeno) è 15,9994. Il peso complessivo dell’AN è pari, pertanto, a 80,04, di cui 28,01 è la percentuale rappresentata dal N. Il rapporto tra AN e N corrisponde a 2,86.
(9) Cfr. il considerando 19 e la definizione di cui all’articolo 2, lettera b) del regolamento sui concimi.
(10) Cfr. il considerando 19 e la definizione di cui all’articolo 2, lettera j) del regolamento sui concimi.
(11) Cfr. il considerando 19 e la definizione di cui all’articolo 2, lettera b) del regolamento sui concimi.
(12) Secondo la definizione di cui all’articolo 2, lettera j) del regolamento sui concimi.