This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32005R0580
Commission Regulation (EC) No 580/2005 of 14 April 2005 amending Regulation (EC) No 206/2005 imposing definitive safeguard measures against imports of farmed salmon
Regolamento (CE) n. 580/2005 della Commissione, del 14 aprile 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 206/2005 che istituisce misure definitive di salvaguardia nei confronti delle importazioni di salmone d’allevamento
Regolamento (CE) n. 580/2005 della Commissione, del 14 aprile 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 206/2005 che istituisce misure definitive di salvaguardia nei confronti delle importazioni di salmone d’allevamento
GU L 97 del 15.4.2005, p. 34–34
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 13/08/2008
15.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 97/34 |
REGOLAMENTO (CE) N. 580/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 206/2005 che istituisce misure definitive di salvaguardia nei confronti delle importazioni di salmone d’allevamento
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (1), in particolare l’articolo 16,
visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 (2), in particolare l’articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 4 febbraio 2005, la Commissione ha imposto misure di salvaguardia definitive mediante il regolamento (CE) n. 206/2005 (3) (di seguito «il regolamento definitivo»). Ai sensi dell’articolo 2 del suddetto regolamento, tali misure includono l’applicazione di un prezzo minimo all’importazione (di seguito «MIP»). |
(2) |
In particolare, l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento definitivo fissa il livello del MIP applicabile fino al 15 aprile 2005. |
(3) |
Il considerando 112 del regolamento definitivo sottolinea la necessità di un riesame anticipato precedentemente all’entrata in vigore del MIP riveduto, qualora tale riesame risulti giustificato. |
(4) |
In linea con quanto disposto al considerando 112, la Commissione sta attualmente procedendo a un monitoraggio del mercato e dell’andamento dei prezzi. In questa fase non è stato ancora possibile giungere a una conclusione circa l’opportunità di fissare un prezzo minimo all’importazione definitivo. Tenuto conto delle circostanze e onde permettere alla Commissione di giungere a una conclusione definitiva senza nel contempo perturbare inutilmente il mercato, si ritiene opportuno prolungare il periodo di introduzione graduale fino al 24 maggio 2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo unico
1. All’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 206/2005 i termini «15 aprile 2005» sono sostituiti dai termini «24 maggio 2005».
2. All’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 206/2005 i termini «16 aprile 2005» sono sostituiti dai termini «25 maggio 2005».
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2005.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1).
(2) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 (GU L 65 dell’8.3.2003, pag. 1).
(3) GU L 33 del 5.2.2005, pag. 8.