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Document 32005R0356

    Regolamento (CE) n. 356/2005 della Commissione, del 1o marzo 2005, che stabilisce le modalità d'applicazione per la marcatura e l'identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare

    GU L 56 del 2.3.2005, p. 8–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 306M del 15.11.2008, p. 126–129 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; abrogato da 32011R0404

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/356/oj

    2.3.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 56/8


    REGOLAMENTO (CE) N. 356/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 1o marzo 2005

    che stabilisce le modalità d'applicazione per la marcatura e l'identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 5, lettera c), e l’articolo 20 bis, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    È necessario garantire il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca, e segnatamente di talune misure tecniche di conservazione, che specificano, tra l'altro, le dimensioni delle maglie, le restrizioni applicabili ai periodi di pesca e altre caratteristiche degli attrezzi da pesca fissi. A tal fine, gli attrezzi da pesca utilizzati dai pescherecci devono essere facilmente identificabili e controllabili. Per garantire il rispetto di tali requisiti occorre stabilire le modalità d’applicazione per la marcatura e l’identificazione di taluni attrezzi da pesca utilizzati nelle acque comunitarie.

    (2)

    Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, è opportuno vietare l'utilizzazione e la detenzione a bordo di attrezzi da pesca non conformi ai requisiti da esso fissati.

    (3)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione per la marcatura e l'identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare.

    Articolo 2

    Campo di applicazione

    1.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci che praticano attività di pesca nelle acque comunitarie.

    2.   Il presente regolamento non è applicabile all’interno delle 12 miglia nautiche misurate dalle linee di base dello Stato membro costiero.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a)

    «attrezzi fissi»:

    i)

    palangari;

    ii)

    reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, tramagli, reti da posta derivanti che possono essere costituite da una o più reti separate provviste di lime da sughero, lime da piombo e corde di assemblaggio e dotate di attrezzature di ancoraggio, galleggiamento e navigazione;

    b)

    «sfogliare»: attrezzo da pesca trainato da buttafuori.

    Articolo 4

    Divieti

    1.   È vietato utilizzare per la pesca attrezzi fissi, boe e sfogliare non marcati e non identificabili in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

    2.   È vietato detenere a bordo:

    a)

    aste di sfogliara che non espongano le lettere e i numeri di registrazione esterni in conformità dell’articolo 5;

    b)

    attrezzi fissi non provvisti di targhetta in conformità dell’articolo 7;

    c)

    boe non marcate in conformità dell’articolo 10.

    CAPO II

    SFOGLIARE

    Articolo 5

    Responsabilità in materia di sfogliare

    I comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti adottano le opportune disposizioni affinché ogni asta di sfogliara detenuta a bordo o utilizzata per la pesca esponga in forma chiaramente leggibile, sull'asta stessa o sulle scarpe di ogni asta, le lettere e i numeri di registrazione esterni del peschereccio cui appartiene.

    CAPO III

    ATTREZZI FISSI

    Articolo 6

    Responsabilità in materia di attrezzi fissi

    I comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti adottano le opportune disposizioni affinché ogni attrezzo fisso detenuto a bordo o utilizzato per la pesca sia chiaramente marcato e identificabile conformemente a quanto disposto dal presente capo.

    Articolo 7

    Esposizione dell’identificazione

    Ogni attrezzo fisso utilizzato per la pesca espone in forma permanente le lettere e i numeri di registrazione esterni riportati sullo scafo del peschereccio cui appartiene:

    a)

    su una targhetta fissata sulla prima fila superiore a entrambe le estremità di ciascun attrezzo fisso;

    b)

    per gli attrezzi fissi di estensione superiore a un miglio nautico, su targhette fissate sulla prima fila superiore dell’attrezzo fisso a intervalli regolari non superiori a un miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione superiore a un miglio nautico.

    Articolo 8

    Targhette

    1.   Ogni targhetta:

    a)

    è fatta di materiale inalterabile;

    b)

    è saldamente fissata all'attrezzo;

    c)

    è di almeno 65 millimetri di larghezza;

    d)

    è di almeno 75 millimetri di lunghezza.

    2.   Le lettere e i numeri esposti su ogni targhetta non devono essere cancellati, alterati o resi illeggibili dal tempo.

    CAPO IV

    BOE

    Articolo 9

    Responsabilità in materia di boe

    I comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti adottano le opportune disposizioni affinché a ciascun attrezzo fisso utilizzato per la pesca siano fissate due boe segnaletiche, situate alle estremità, e delle boe intermedie, attrezzate come prescritto in allegato, e provvedono a che dette boe siano usate conformemente a quanto disposto dal presente capo.

    Articolo 10

    Esposizione dell’identificazione

    1.   Ogni boa segnaletica situata alle estremità dell’attrezzo e ogni boa intermedia espone le lettere e i numeri di registrazione esterni riportati sullo scafo del peschereccio cui appartiene, come in appresso specificato:

    a)

    lettere e numeri sono esposti nel punto più alto possibile al di sopra del livello dell'acqua in modo da essere chiaramente visibili;

    b)

    in un colore contrastante con quello della superficie sulla quale sono esposti.

    2.   Le lettere e i numeri esposti sulla boa segnaletica non devono essere cancellati, alterati o resi illeggibili dal tempo.

    Articolo 11

    Cavi

    1.   I cavi che collegano le boe all'attrezzo fisso sono di materiale sommergibile oppure debbono essere provvisti di pesi.

    2.   I cavi che collegano a ciascun attrezzo le boe segnaletiche situate alle estremità sono fissati alle estremità di tale attrezzo.

    Articolo 12

    Boe segnaletiche situate alle estremità

    1.   Le boe segnaletiche situate alle estremità sono usate in modo tale da permettere di individuare in qualsiasi momento ciascuna estremità dell'attrezzo.

    2.   L'asta di ogni boa segnaletica situata alle estremità ha un'altezza di almeno 1,5 metri dal livello del mare, misurata dal punto più alto del galleggiante.

    3.   Le boe segnaletiche situate alle estremità sono colorate, ma non di color rosso o verde.

    4.   Ogni boa segnaletica situata alle estremità è composta da:

    a)

    una o due bandierine rettangolari, i cui lati misurano almeno 40 centimetri; qualora siano necessarie due bandierine sulla stessa boa, la distanza fra queste è di almeno 20 centimetri; la distanza tra il pelo dell'acqua e la prima bandierina è di almeno 80 centimetri; le bandierine che indicano le estremità della stessa rete sono dello stesso colore, che non può essere bianco, e delle stesse dimensioni;

    b)

    una o due luci, di colore giallo, che lampeggiano ogni cinque secondi (F1 Y5s) e sono visibili da una distanza di almeno due miglia nautiche;

    c)

    un segnale all'estremità superiore della boa, costituito da una sfera avente un diametro di almeno 25 centimetri sulla quale sono poste una o due bande luminose che non possono essere di colore rosso o verde e devono avere una larghezza di almeno 6 centimetri. Un riflettore radar sferico può essere utilizzato quale segnale dell’estremità superiore della boa;

    d)

    riflettori radar con una portata di almeno due miglia nautiche.

    Articolo 13

    Fissazione delle boe segnaletiche situate alle estremità

    Le boe segnaletiche situate alle estremità sono fissate agli attrezzi fissi nel seguente modo:

    a)

    la boa nel settore occidentale (ossia la zona delimitata sulla bussola dal semicerchio che va da sud a ovest, compreso il nord) è attrezzata con due bandierine, due bande luminose a strisce, due luci e una targhetta conforme a quanto disposto dall’articolo 8;

    b)

    la boa nel settore orientale (ossia la zona delimitata sulla bussola dal semicerchio che va da nord a est, compreso il sud) è attrezzata con una bandierina, una banda luminosa a strisce, una luce e una targhetta conforme a quanto disposto dall’articolo 8.

    La targhetta reca le informazioni previste all'articolo 10.

    Articolo 14

    Boe segnaletiche intermedie

    1.   Agli attrezzi fissi di estensione superiore a un miglio nautico sono fissate boe segnaletiche intermedie.

    2.   Le boe segnaletiche intermedie sono utilizzate a distanze non superiori a un miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione pari o superiore ad un miglio nautico.

    3.   Le boe segnaletiche intermedie hanno caratteristiche identiche a quelle della boa segnaletica situata all’estremità nel settore orientale, tranne per quanto in appresso specificato:

    a)

    le bandierine sono di colore bianco;

    b)

    una boa segnaletica intermedia ogni cinque è dotata di un riflettore radar con una portata di almeno due miglia nautiche.

    CAPO V

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 15

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2005.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2005.

    Per la Commissione

    Joe BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).


    ALLEGATO

    CARATTERISTICHE DELLE BOE SEGNALETICHE SITUATE ALLE ESTREMITÀ E DELLE BOE SEGNALETICHE INTERMEDIE

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