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Document 22005D0079

2005/79/CE: Decisione n. 1/2005 del comitato misto CE-Svizzera, del 1o febbraio 2005, che sostituisce le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2

GU L 29 del 2.2.2005, p. 42–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 269M del 14.10.2005, p. 322–324 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/10/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/79(1)/oj

2.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/42


DECISIONE N. 1/2005 DEL COMITATO MISTO CE-SVIZZERA

del 1o febbraio 2005

che sostituisce le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2

(2005/79/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, stipulato tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, denominato qui di seguito «l’accordo», modificato dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifiche delle disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, il rispettivo protocollo n. 2, in particolare l’articolo 7,

(1)

CONSIDERANDO che, ai fini dell’attuazione del protocollo n. 2 dell’accordo, il comitato misto stabilisce prezzi di riferimento interni per le parti contraenti.

(2)

CONSIDERANDO che sui mercati nazionali delle parti contraenti sono cambiati i prezzi delle materie prime alle quali si applicano provvedimenti di compensazione dei prezzi.

(3)

CONSIDERANDO che occorre quindi aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli importi di cui alle tabelle III e IV b) del protocollo n. 2.

(4)

CONSIDERANDO che la presente decisione deve entrare in vigore alla data in cui diventa effettiva l’applicazione provvisoria dell’accordo di modifica firmato il 26 ottobre 2004, ovvero il primo giorno del quarto mese successivo alla data della firma, a condizione che i provvedimenti di attuazione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo n. 2 siano adottati alla stessa data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La tabella III e la tabella IV, punto b), del protocollo n. 2 sono sostituite dalle tabelle dell’allegato I e dell’allegato II alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore 1o febbraio 2005.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2005.

Per il comitato misto

Il presidente

Richard WRIGHT


ALLEGATO I

«TABELLA III

Prezzi di riferimento interni CE e svizzeri

(CHF per 100 kg netti)

Materie prime d'origine agricola

Prezzi di riferimento interni svizzeri

Prezzi di riferimento interni CE

Differenza prezzi di riferimento CE/Svizzera

Frumento tenero

58,34

16,10

42,24

Frumento duro

37,85

25,40

12,45

Segala

48,01

16,10

31,91

Orzo

27,14

16,10

11,04

Granturco

31,79

16,10

15,69

Farina di frumento tenero

103,38

37,20

66,18

Latte intero in polvere

590,00

395,00

195,00

Latte scremato in polvere

468,60

333,00

135,60

Burro

917,00

468,00

449,00

Zucchero bianco

0,00

Uova (1)

255,00

205,50

49,50

Patate fresche

42,00

21,00

21,00

Grassi vegetali (2)

390,00

160,00

230,00»


(1)  Derivato dai prezzi per le uova di volatili liquide, senza guscio, moltiplicati per il fattore 0,85.

(2)  Prezzi dei grassi vegetali (destinati all'industria alimentare e dei prodotti da forno) aventi tenore di materia grassa pari al 100 %.


ALLEGATO II

«TABELLA IV

b)

Importi di base per le materie prime di origine agricola presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli:


(CHF per 100 kg netti)

Materia prima d’origine agricola

Importo di base applicato a partire dall’entrata in vigore

Importo di base applicato tre anni dopo l’entrata in vigore

Frumento tenero

38,00

36,00

Frumento duro

11,00

10,00

Segala

29,00

27,00

Orzo

10,00

9,00

Granturco

14,00

13,00

Farina di frumento tenero

57,00

54,00

Latte intero in polvere

176,00

166,00

Latte scremato in polvere

122,00

115,00

Burro

449,00 (1)

449,00 (1)

Zucchero bianco

Zero

Zero

Uova

36,00

36,00

Patate fresche

19,00

18,00

Grassi vegetali

207,00

196,00»


(1)  Tenuto conto delle sovvenzioni accordate al burro nel quadro del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, l’importo di base applicato al burro non è ridotto rispetto alla differenza di prezzo di cui alla tabella III.


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