Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0055

    2005/55/CE: Decisione della Commissione, del 25 gennaio 2005, che modifica la direttiva 92/33/CEE del Consiglio per estendere la deroga relativa alle condizioni d'importazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi provenienti da paesi terzi [notificata con il numero C(2005) 115]

    GU L 22 del 26.1.2005, p. 17–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 269M del 14.10.2005, p. 304–304 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/08/2008; abrogato da 32008L0072

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/55(1)/oj

    26.1.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 22/17


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 25 gennaio 2005

    che modifica la direttiva 92/33/CEE del Consiglio per estendere la deroga relativa alle condizioni d'importazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi provenienti da paesi terzi

    [notificata con il numero C(2005) 115]

    (2005/55/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/33/CEE, la Commissione stabilisce se le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti in un paese terzo e che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione e alle piantine di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni della direttiva.

    (2)

    Tuttavia, la Commissione non dispone tuttora di informazioni sufficienti sulle condizioni in vigore nei paesi terzi per poter adottare siffatte decisioni nei confronti di tali paesi.

    (3)

    Onde evitare l'interruzione del flusso di scambi, occorre autorizzare gli Stati membri che importano materiali di moltiplicazione e piantine di ortaggi, ad eccezione delle sementi, da paesi terzi a continuare ad applicare condizioni equivalenti a quelle applicabili a prodotti simili ottenuti nella Comunità, secondo quanto disposto nell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 92/33/CEE.

    (4)

    È quindi opportuno prorogare nuovamente il periodo di applicazione della deroga di cui all’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 92/33/CEE, che era già stato prorogato al 31 dicembre 2004 dalla decisione 2002/111/CE della Commissione (2).

    (5)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 92/33/CEE, la data del «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «31 dicembre 2007».

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2005.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE della Commissione (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).

    (2)  GU L 41 del 13.2.2002, pag. 43.


    Top