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Document 32004E0902
Council Common Position 2004/902/CFSP of 22 December 2004 extending Common Position 2004/137/CFSP concerning restrictive measures against Liberia
Posizione comune 2004/902/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che proroga la posizione comune 2004/137/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia
Posizione comune 2004/902/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che proroga la posizione comune 2004/137/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia
GU L 379 del 24.12.2004, p. 113–113
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2005
24.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 379/113 |
POSIZIONE COMUNE 2004/902/PESC DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2004
che proroga la posizione comune 2004/137/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/137/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia (1) per attuare le misure imposte alla Liberia dalla risoluzione 1521(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR). |
(2) |
La posizione comune 2004/137/PESC si applica fino al 22 dicembre 2004. |
(3) |
Alla luce degli sviluppi nell'ambito delle Nazioni Unite, la posizione comune 2004/137/PESC dovrebbe essere prorogata per 12 mesi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
L'articolo 5 della posizione comune 2004/137/PESC è così modificato:
«Articolo 5
La presente posizione comune si applica fino al 22 dicembre 2005, salvo diversa decisione del Consiglio in conformità di un'eventuale futura risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite al riguardo.».
Articolo 2
La presente posizione comune ha effetto il giorno della sua adozione.
Essa è applicabile a decorrere dal 22 dicembre 2004.
Articolo 3
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
C. VEERMAN
(1) GU L 40 del 12.2.2004, pag. 35.