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Document 32004R1449

    Regolamento (CE) n. 1449/2004 della Commissione, del 13 agosto 2004, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1609/88 che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all’ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CE) n. 2571/97

    GU L 267 del 14.8.2004, p. 31–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 330M del 9.12.2008, p. 17–17 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2005; abrog. impl. da 32005R1898

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1449/oj

    14.8.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 267/31


    REGOLAMENTO (CE) N. 1449/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 13 agosto 2004

    recante modifica del regolamento (CEE) n. 1609/88 che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all’ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CE) n. 2571/97

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), il burro destinato alla vendita dovrà essere entrato all’ammasso anteriormente ad una data da stabilirsi.

    (2)

    In considerazione delle tendenze manifestatesi sul mercato del burro e della quantità di scorte disponibili, deve essere modificata la data di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione (3) per quanto riguarda il burro di cui al regolamento (CE) n. 2571/97.

    (3)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

    «Il burro di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2571/97 deve essere stato immagazzinato anteriormente al 1o giugno 2002.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2004.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

    (2)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).

    (3)  GU L 143 del 10.6.1988, pag. 23. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1714/2003 (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 103).


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