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Document 32004R0780

Regolamento (CE) n. 780/2004 della Commissione, del 26 aprile 2004, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'importazione e al transito di alcuni prodotti provenienti da alcuni paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 123 del 27.4.2004, p. 64–84 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/780/oj

32004R0780

Regolamento (CE) n. 780/2004 della Commissione, del 26 aprile 2004, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'importazione e al transito di alcuni prodotti provenienti da alcuni paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 27/04/2004 pag. 0064 - 0084


Regolamento (CE) n. 780/2004 della Commissione

del 26 aprile 2004

recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'importazione e al transito di alcuni prodotti provenienti da alcuni paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione(2), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede una revisione completa della normativa comunitaria in materia di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, compresa l'introduzione di una serie di rigorosi requisiti. Prevede inoltre l'adozione di opportune misure di transizione.

(2) Alla luce del carattere rigoroso di tali requisiti, è stato necessario definire misure transitorie a favore di alcuni Stati membri in modo da accordare alle imprese il tempo sufficiente per adeguarsi. Tali misure sono stabilite in una serie di decisioni e regolamenti della Commissione.

(3) Il regolamento (CE) n. 812/2003 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 2268/2003(4) prevede misure transitorie generali relative a paesi terzi valide fino al 30 aprile 2004. Tale regolamento dispone che la Commissione proponga norme transitorie più dettagliate per i prodotti per i quali è stata fornita un'adeguata giustificazione.

(4) Alcuni paesi membri hanno fornito giustificazioni adeguate in merito alla richiesta di misure transitorie specifiche. Occorre pertanto prevedere un periodo di transizione per consentire agli operatori dei paesi terzi che esportano nella Comunità di continuare ad applicare le norme vigenti relative alla separazione degli impianti di trasformazione di categoria 1, 2 e 3.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga in materia di importazione da paesi terzi

In deroga all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1774/2002 gli Stati membri accettano partite di prodotti di cui agli allegati VII e VIII di tale regolamento fino alle date indicate all'articolo 2, provenienti da stabilimenti non conformi ai requisiti in materia di separazione degli impianti di trasformazione di categoria 1, 2 e 3 situati nei paesi terzi di cui all'allegato I qualora i prodotti rispettino le condizioni minime definite nell'allegato II e siano accompagnati da un certificato conformemente all'allegato III.

Articolo 2

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Si applica dal 1o maggio 2004 al 31 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2) GU L 112 del 19.4.2004, pag. 1.

(3) GU L 117 del 13.5.2003, pag. 19.

(4) GU L 336 del 23.12.2003, pag. 24.

ALLEGATO I

ELENCO DEI PAESI TERZI AI QUALI SI APPLICA LA DEROGA DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1. Australia

2. Canada

3. Cina

4. USA

ALLEGATO II

CONDIZIONI MINIME IN MATERIA DI SEPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE DI CATEGORIA 1, 2 E 3

Per i prodotti provenienti da impianti di trasformazione non conformi ai requisiti in materia di separazione completa degli impianti di trasformazione di categoria 1, 2 e 3 di cui al capitolo I, paragrafo 1, dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1774/2002 occorre per lo meno garantire:

a) che la fabbricazione avvenga in modo da evitare contaminazioni incrociate tra materiali di categoria 3 e materiali di categoria 1 e 2, e

b) che rispettino gli altri requisiti specifici prescritti nei paragrafi da 3 a 10 del capitolo 1 dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1774/2002.

ALLEGATO III

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER L'IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI DI ALCUNI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E DI PRODOTTI DA ESSI DERIVATI

Note

a) I certificati veterinari devono essere rilasciati dal paese esportatore, sulla base dei modelli riportati nel presente allegato III, secondo il formato del modello relativo ai sottoprodotti di origine animale corrispondenti. I certificati devono contenere, nell'ordine di numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per tutti i paesi terzi e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per singoli paesi terzi esportatori o per loro parti.

b) L'originale di ciascun certificato deve essere composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

c) Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui verrà svolta l'ispezione frontaliera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.

d) Se per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine costituiranno parte integrante del certificato originale mediante l'apposizione, su ciascuna di esse, della firma e del timbro del veterinario ufficiale responsabile della certificazione.

e) Se il certificato, comprese le tabelle supplementari di cui alla lettera d), è formato da più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo "numero di pagina/numero totale delle pagine" e, in alto, il numero di codice del certificato assegnato dall'autorità competente.

f) L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale. Le autorità competenti del paese esportatore controllano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28).

g) Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

h) L'originale del certificato deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero dell'UE.

(A)

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(B)

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(C)

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(D)

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(E)

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(F)

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(G)

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