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Document 32004D0363

2004/363/CE: Decisione della Commissione, del 6 aprile 2004, recante misure protettive relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità negli Stati Uniti d'America (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 1310]

GU L 114 del 21.4.2004, p. 19–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/363/oj

32004D0363

2004/363/CE: Decisione della Commissione, del 6 aprile 2004, recante misure protettive relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità negli Stati Uniti d'America (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 1310]

Gazzetta ufficiale n. L 114 del 21/04/2004 pag. 0019 - 0021


Decisione della Commissione

del 6 aprile 2004

recante misure protettive relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità negli Stati Uniti d'America

[notificata con il numero C(2004) 1310]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/363/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE(1), in particolare l'articolo 18, paragrafi 6 e 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(2), in particolare l'articolo 22, paragrafi 1 e 6,

considerando quanto segue:

(1) L'influenza aviaria è una malattia virale altamente contagiosa del pollame e dei volatili che può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell'uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli.

(2) Sussiste il rischio che l'agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.

(3) Il 23 febbraio 2004 gli Stati Uniti d'America hanno confermato la presenza di un focolaio d'influenza aviaria ad alta patogenicità in un branco di volatili dello Stato del Texas (Contea di Gonzales), risultato positivo ad un controllo effettuato il 17 febbraio 2004.

(4) Il ceppo del virus dell'influenza aviaria individuato è del sottotipo H5N2 e quindi diverso dal ceppo all'origine dell'epidemia in corso in Asia. In base alle conoscenze attuali, il rischio per la salute pubblica costituito da questo sottotipo è inferiore al rischio legato al ceppo circolante in Asia, che è del sottotipo H5N1.

(5) Tuttavia, tenuto conto del rischio che l'introduzione della malattia nella Comunità potrebbe costituire per la salute degli animali, le importazioni di pollame vivo, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento e di uova da cova di tali specie nonché di carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, di preparazioni a base di carne e di prodotti a base di carne costituiti o contenenti carni delle specie sopra indicate, ottenuti da volatili macellati dopo il 27 gennaio 2004, e le importazioni di uova destinate al consumo umano, in provenienza dagli Stati Uniti d'America, sono state sospese a decorrere dal 24 febbraio 2004 dalle decisioni 2004/187/CE(3) e 2004/256/CE(4) della Commissione e dalla decisione 2004/274/CE(5) della Commissione.

(6) La decisione 94/984/CE della Commissione, del 20 dicembre 1994, relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da taluni paesi terzi(6), la decisione 96/482/CE della Commissione, del 12 luglio 1996, relativa alle norme di polizia sanitaria e ai certificati veterinari per l'importazione da paesi terzi di pollame e di uova da cova, esclusi i ratiti e le relative uova, nonché alle misure di polizia sanitaria da applicare dopo l'importazione(7), la decisione 2000/585/CE della Commissione(8), che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di coniglio e di talune carni di selvaggina in libertà e di selvaggina di allevamento e definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria relative a tali importazioni, la decisione 2000/609/CE della Commissione, del 29 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni di ratiti d'allevamento(9), e la decisione 2001/751/CE della Commissione, del 16 ottobre 2001, relativa alle norme di polizia sanitaria e ai certificati veterinari per l'importazione dai paesi terzi di ratiti vivi e relative uova da cova, nonché alle misure di polizia sanitaria da applicare dopo l'importazione, che modifica la decisione 95/233/CE che fissa elenchi di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di pollame vivo e uova da cova e che modifica la decisione 96/659/CE recante misure di protezione relative alla febbre emorragica del Congo e della Crimea(10), prevedono, rispettivamente, che le autorità veterinarie statunitensi, prima di inviare pollame vivo e uova da cova, ratiti vivi e uova da cova, carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, certifichino che gli Stati Uniti d'America sono indenni dall'influenza aviaria. Le autorità veterinarie statunitensi erano quindi tenute a sospendere qualsiasi certificazione dopo la comparsa dei focolai.

(7) I certificati per i prodotti a base di carne e le preparazioni di carni costituiti o contenenti carne di pollame figurano nella decisione 97/221/CE della Commissione, del 28 febbraio 1997, che definisce le condizioni di polizia sanitaria e i modelli dei certificati veterinari per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e che abroga la decisione 91/449/CEE(11), e nella decisione 2000/572/CE della Commissione, dell'8 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di preparazioni di carni in provenienza dai paesi terzi nella Comunità e che abroga la decisione 97/29/CE(12), e fanno riferimento alle condizioni di polizia sanitaria fissate nella decisione 94/984/CE per le carni fresche di pollame.

(8) La decisione 97/222/CE della Commissione(13) reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti a base di carne e stabilisce trattamenti specifici al fine di ridurre il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti. Il trattamento a cui deve essere sottoposto il prodotto dipende dallo status sanitario del paese di origine riguardo alla specie da cui è ottenuta la carne. Al fine di evitare un onere inutile sugli scambi, è opportuno continuare ad autorizzare le importazioni di prodotti a base di carni di pollame originari degli Stati Uniti d'America che abbiano subito un trattamento termico di almeno 70 °C in tutte le loro parti.

(9) Le misure di controllo sanitario applicabili al materiale grezzo utilizzato per la fabbricazione di alimenti per animali e di prodotti farmaceutici o tecnici permettono di escludere dal campo di applicazione della presente decisione le importazioni soggette a controllo di tali prodotti.

(10) Gli Stati Uniti d'America hanno firmato un accordo con la Comunità europea in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale(14).

(11) Gli Stati Uniti d'America hanno comunicato ulteriori informazioni sulla situazione epidemiologica e sulle misure di controllo adottate per contenere la malattia al fine di ottenere l'attuazione da parte della Comunità di misure di regionalizzazione, in conformità delle disposizioni dell'accordo veterinario. Sulla base di tali informazioni le misure adottate dalla Comunità possono essere limitate unicamente allo Stato del Texas.

(12) La decisione 2004/274/CE dev'essere pertanto abrogata.

(13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dagli Stati Uniti d'America di pollame vivo e relative uova da cova, di ratiti vivi e relative uova da cova, di carni fresche di pollame, di ratiti e di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, di prodotti a base di carne e di preparazioni di carni costituiti o contenenti carne di qualsiasi delle suddette specie nonché di uova destinate al consumo umano soltanto se sono originari o provengono dalla regione degli Stati Uniti indicata nell'allegato.

2. Le importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 originari o provenienti da altre regioni degli Stati Uniti d'America sono vietate.

Articolo 2

In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri autorizzano l'importazione di:

a) prodotti a base di carne, costituiti o contenenti carni di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento qualora le carni delle suddette specie abbiano subito uno dei trattamenti specifici indicati nella parte IV, punti B, C o D, dell'allegato della decisione 97/222/CE;

b) carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, prodotti a base di carne e preparazioni di carni costituiti o contenenti carni delle suddette specie, purché le carni siano state ottenute da volatili macellati prima del 27 gennaio 2004.

Articolo 3

1. Nei certificati veterinari che scortano le partite dei prodotti di cui all'articolo 2 previsti negli atti seguenti:

a) decisione 94/484/CE per le carni fresche di pollame originarie degli Stati Uniti d'America;

b) decisione 94/482/CE per il pollame vivo o le uova da cova originari dagli Stati Uniti d'America;

c) decisione 97/221/CE per i prodotti a base di carne costituiti o contenenti carni di pollame, di ratiti e di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento originari degli Stati Uniti d'America;

d) decisione 2000/572/CE per le preparazioni di carne costituite o contenenti carni di pollame, di ratiti e di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento originarie degli Stati Uniti d'America;

e) decisione 2000/585/CE per le carni fresche di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento originarie degli Stati Uniti d'America;

f) decisione 2000/609/CE per le carni fresche di ratiti originarie degli Stati Uniti d'America;

g) decisione 2001/751/CE per i ratiti vivi o le loro uova da cova originari degli Stati Uniti d'America;

sono inserite rispettivamente le seguenti diciture, secondo le specie e i prodotti di cui trattasi:

a) "Carni fresche di pollame ai sensi della decisione 2004/363/CE della Commissione;"

b) "Pollame vivo o uova da cova ai sensi della decisione 2004/363/CE della Commissione";

c) "Prodotti a base di carne ai sensi della decisione 2004/363/CE della Commissione";

d) "Preparazioni di carni ai sensi della decisione 2004/363/CE della Commissione";

e) "Carni fresche di selvaggina da penna selvatica/d'allevamento (cancellare la voce non pertinente) ai sensi della decisione 2004/363/CE della Commissione";

f) "Carni fresche di ratiti ai sensi della decisione 2004/363/CE della Commissione";

g) "Ratiti vivi o uova da cova di ratiti ai sensi della decisione 2004/363/CE della Commissione";

2. Gli Stati membri verificano che nei certificati in cui occorre attestare l'assenza dell'influenza aviaria sia stato inserito il codice regionale "US-1".

Articolo 4

Gli Stati membri modificano le misure applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione. Essi rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate.

Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

La presente decisione sarà riesaminata in funzione degli sviluppi della situazione dell'influenza aviaria negli Stati Uniti d'America.

Articolo 6

La decisione 2004/274/CE è abrogata.

Articolo 7

La presente decisione si applica fino al 23 agosto 2004.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).

(2) GU L 24 del 31.1.1998, pag. 9.

(3) GU L 57 del 25.2.2004, pag. 35.

(4) GU L 80 del 18.3.2004, pag. 31.

(5) GU L 86 del 24.3.2004, pag. 27.

(6) GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 34).

(7) GU L 196 del 7.8.1996, pag. 13. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE.

(8) GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/245/CE (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 62).

(9) GU L 258 del 12.10.2000, pag. 49. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE.

(10) GU L 281 del 25.10.2001, pag. 24. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE.

(11) GU L 89 del 4.4.1997, pag. 32.

(12) GU L 240 del 23.9.2000, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/212/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 11).

(13) GU L 98 del 4.4.1997, pag. 39. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/245/CE.

(14) Decisione 98/258/CE del Consiglio (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).

ALLEGATO

US-1: Il territorio degli Stati Uniti d'America, tranne lo Stato del Texas.

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