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Document 32004D0050
2004/50/EC: Commission Decision of 17 September 2003 on the exemption from the Climate Change Levy which the United Kingdom is planning to implement in respect of coalmine methane (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 3242)
2004/50/CE: Decisione della Commissione, del 17 settembre 2003, relativa all'esenzione dall'imposta sul mutamento climatico cui il Regno Unito intende dare esecuzione per il metano delle miniere di carbone (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3242]
2004/50/CE: Decisione della Commissione, del 17 settembre 2003, relativa all'esenzione dall'imposta sul mutamento climatico cui il Regno Unito intende dare esecuzione per il metano delle miniere di carbone (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3242]
GU L 10 del 16.1.2004, p. 54–59
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
2004/50/CE: Decisione della Commissione, del 17 settembre 2003, relativa all'esenzione dall'imposta sul mutamento climatico cui il Regno Unito intende dare esecuzione per il metano delle miniere di carbone (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3242]
Gazzetta ufficiale n. L 010 del 16/01/2004 pag. 0054 - 0059
Decisione della Commissione del 17 settembre 2003 relativa all'esenzione dall'imposta sul mutamento climatico cui il Regno Unito intende dare esecuzione per il metano delle miniere di carbone [notificata con il numero C(2003) 3242] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/50/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(1), in particolare l'articolo 7, dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli(2) e viste le osservazioni trasmesse, considerando quanto segue: I. PROCEDIMENTO (1) Con lettera del 5 dicembre 2002, il Regno Unito ha notificato alla Commissione l'intenzione di concedere un'esenzione dall'imposta sul mutamento climatico (Climate Change Levy - CCL) a carico dei fornitori con riguardo all'energia elettrica prodotta dal metano delle miniere di carbone abbandonate (Coal Mine Methane - CMM). (2) Con lettera del 7 febbraio 2003 la Commissione ha informato il Regno Unito della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell'esenzione proposta. (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea(3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni. (4) La Commissione ha ricevuto osservazioni dagli interessati che ha trasmesso al Regno Unito cui ha peraltro fornito l'opportunità di replicare. Alla luce delle osservazioni formulate dagli interessati, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni con lettera del 26 maggio 2003. L'11 giugno 2003 si è svolta una riunione con le autorità britanniche. I commenti del Regno Unito sulle osservazioni formulate dai terzi interessati e le informazioni richieste dalla Commissione sono pervenute con lettera del 10 luglio 2003. II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO (5) Il regime in questione prevede l'esenzione dall'imposta sul mutamento climatico (CCL) per la fornitura di energia elettrica prodotta dal metano delle miniere di carbone (CMM) abbandonate. (6) La base giuridica della CCL è la Schedule 6 del Finance Act 2000. La Section 126 del Finance Act 2002 modifica la Schedule 6 del Finance Act 2000 inserendovi un nuovo comma (4A) dopo il comma (4) del paragrafo 19. Il regime produrrà effetti a partire da un determinato giorno che sarà stabilito mediante Treasury Order. La normativa di attuazione [Regulations 46 to 51 of the CCL (General) Regulations 2001 - SI 2001/838] includerà il CMM nel campo di applicazione. (7) Questo metano è un potente gas a effetto serra che si disperde altrimenti in atmosfera. Attualmente viene estratto in quattro siti per la generazione di energia elettrica, per una capacità complessiva di 35 MW. (8) L'obiettivo del provvedimento è incentivare il settore affinché si sviluppino nuovi impianti estrattivi sui siti di circa 40 miniere abbandonate, aumentando la capacità complessiva di circa 175 MW. Poiché non è certo il beneficio esatto che ne conseguirebbe in termini ambientali, il governo britannico intende procedere a un riesame dell'esenzione nel 2004/2005. Comunque, il regime è stato inizialmente notificato per una durata di dieci anni. (9) Il valore minimo dell'esenzione nel primo anno di applicazione sarà di circa 1 milione di GBP. Se la ripresa degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati con CMM si verificherà come previsto, il mancato gettito fiscale sarà di 6,3 milioni di GBP all'anno. (10) L'aiuto consiste nell'applicare un'esenzione di imposta pari a un importo forfettario di 4,30 GBP per MWh di generazione elettrica a partire dal CMM. Poiché i 40 impianti che dovrebbero beneficiare della deroga non saranno tutti antieconomici al punto da meritare un sostegno integrale, il provvedimento comporterà qualche perdita di efficienza. (11) Il provvedimento avvantaggerà direttamente i generatori/fornitori di energia elettrica prodotta dal CMM ma l'esenzione andrà plausibilmente condivisa con la società estrattiva. Sono attualmente tre le società nel Regno Unito che estraggono CMM per venderlo a centrali elettriche: Alkane Energy, StrataGas e Octagon Energy. Queste società, a loro volta, cedono l'energia prodotta a Clarke Energy, Scottish and Southern Energy e a Warwick Energy. Motivi per avviare il procedimento (12) Contrariamente al Regno Unito, la Commissione non ha ritenuto che il vantaggio selettivo derivante dal provvedimento fosse giustificato dalla logica e dalla natura del sistema fiscale. La Commissione ha ritenuto che l'imposta è dovuta a causa dell'effetto dannoso del consumo di energia sul mutamento climatico. Rientra quindi nella natura dell'imposta esentare il consumo di energia la cui produzione sia priva di effetti nocivi. È il caso ad esempio dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, poiché tali fonti non contribuiscono al ciclo del CO2(4). Come per l'energia elettrica prodotta da altre fonti fossili, la produzione di energia elettrica dal CMM è nociva e quindi di natura diversa dalla produzione di elettricità a partire da fonti di energia rinnovabili. L'elettricità a base di CMM, infatti, non è diversa in termini di emissioni di CO2 dall'elettricità prodotta con gas naturale. Pertanto rientra nella logica e nella natura del sistema fiscale tassare l'energia elettrica prodotta dal CMM. È tuttavia innegabile che il recupero del CMM per la generazione di elettricità evita le dispersioni di CMM in atmosfera dovute alle perdite delle miniere di carbone. La Commissione ha pertanto ritenuto che l'effetto globale sulle emissioni di gas a effetto serra non alterasse la natura del sostegno in termini di aiuto di Stato, ma dovesse essere preso in considerazione ai fini della valutazione della compatibilità del provvedimento con le regole in materia di aiuti di Stato. (13) La Commissione aveva espresso dubbi circa la compatibilità dell'aiuto, che costituiva un aiuto al funzionamento, con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (in appresso "la disciplina")(5). a) La misura non è conforme al punto 51.2 della disciplina in quanto si tratta di una nuova esenzione da un'imposta esistente e le autorità del Regno Unito non hanno addotto alcun mutamento significativo delle condizioni economiche che possa giustificare siffatta esenzione. Pertanto i punti 51.1, lettere a) o b), della disciplina che autorizzano un'esenzione fiscale della durata di dieci anni non sono applicabili. b) Il CMM e la generazione di energia elettrica a base di CMM non sono fonti di energia rinnovabili ai sensi della disciplina per la tutela dell'ambiente né della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità(6). In ogni caso, il Regno Unito non ha invocato la compatibilità con le disposizioni di cui alla parte E.3.3 della disciplina inerenti alle fonti di energia rinnovabili. c) In base al punto 51.3 della disciplina gli Stati membri possono inoltre promuovere lo sviluppo di procedimenti destinati alla produzione dell'elettricità con fonti di energia tradizionali, come ad esempio il gas, che permettano di ottenere un'efficienza energetica sensibilmente superiore a quella raggiunta con i procedimenti produttivi classici. In tal caso la Commissione ritiene che, alla luce dell'importanza che tali tecniche assumono per la tutela dell'ambiente (e purché l'energia primaria utilizzata minimizzi notevolmente gli effetti negativi sull'ambiente), possa giustificarsi un'esenzione totale dalle imposte per un periodo di cinque anni in forma non decrescente. La Commissione dubitava che tale disposizione fosse applicabile in questo e in altri casi, poiché la durata notificata di dieci anni eccede la durata di cinque anni autorizzata ai sensi del punto 51.3 della disciplina. Non risultava che fossero soddisfatte le condizioni di cui al punto 51.1, che potevano autorizzare una deroga di dieci anni in virtù del punto 51.3. d) Le disposizioni relative alla gestione dei rifiuti e al risparmio energetico (punti da 42 a 46 della disciplina) non sembrano neanch'esse rispettate. L'aiuto non è decrescente e non si limita rigorosamente alla compensazione dei sovraccosti di produzione rispetto ai prezzi di mercato dei prodotti o servizi rilevanti né a un periodo di cinque anni. Inoltre, non è chiaro se la misura possa essere considerata come volta alla gestione dei rifiuti o al risparmio energetico. e) Il Regno Unito ha dichiarato che dovesse applicarsi la parte F della disciplina "Politiche, misure e strumenti per la riduzione dei gas a effetto serra". Questa parte della disciplina è applicabile agli aiuti di Stato che potrebbero essere contenuti in politiche e misure comuni e coordinate a livello comunitario, inclusi gli strumenti economici nonché nell'uso degli strumenti istituiti dallo stesso protocollo Kyoto, in particolare le autorizzazioni negoziabili, l'attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo ecologico. La Commissione dubitava che nella fattispecie si potesse applicare tale parte. f) Non sembrava applicabile il regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera(7). g) Infine, nessun altro testo giuridico basato sull'articolo 87, paragrafi 2 o 3, è sembrato pertinente. (14) Tuttavia, la protezione del clima è un obiettivo comunitario. La Commissione ha riconosciuto il beneficio ecologico, in termini di protezione climatica, che potrebbe discendere dal provvedimento, benché nella disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente non avesse previsto questo genere di aiuti. La Commissione temeva comunque che il provvedimento, nel modo in cui era stato concepito, potesse determinare una sovracompensazione. (15) La quantità di elettricità ricavabile dal metano delle miniere di carbone, o CMM, nel Regno Unito non è irrilevante. La Commissione ha preso in considerazione il potenziale di generazione di elettricità a partire dal CMM non solo nel Regno Unito, ma anche in altri Stati membri. La Commissione era inoltre consapevole del fatto che in quella fase gli Stati membri stavano esaminando, nell'ambito della proposta di direttiva per l'imposizione di prodotti energetici(8), la possibilità di concedere un'esenzione facoltativa dall'ecotassa per l'elettricità prodotta dal CMM. Per tali motivi, la Commissione ha voluto dare ai terzi la possibilità di formulare osservazioni sul provvedimento in questione. III. OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI (16) Il 23 aprile 2003 la Commissione ha ricevuto una lettera datata 16 aprile 2003 contenente osservazioni della "Association of Coal Mine Methane Operators" (ACMMO), che possono riassumersi come segue: a) ACMMO compara la situazione dei nuovi investimenti per la captazione del gas a effetto serra nel Regno Unito con il mercato tedesco dove il CMM è legalmente una fonte "rinnovabile" di energia elettrica e fruisce di prezzi feed-in garantiti in base alla "Erneuerbare-Energien-Gesetz" (legge per la promozione dell'energia rinnovabile). Mentre in Germania i generatori ottengono 46 GBP per MWh, nel Regno Unito il prezzo è di GBP 17 per MWh. L'esenzione britannica dalla CCL contribuirebbe a migliorare l'economia del settore e a proteggere le centrali esistenti. Considerata la situazione economica del Regno Unito, è improbabile che si verifichino perdite. Visto il crollo dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica da 25 GBP per MWh nel 1998 alle attuali 17 GBP per MWh, ACMMO dubita perfino che il regime a titolo di provvedimento isolato sia sufficiente per tutta la capacità addizionale in costruzione, come indicato dalle autorità britanniche. b) ACMMO sottolinea l'importanza del regime per l'ambiente. In termini di riduzione di gas a effetto serra, si afferma che l'elettricità prodotta dal CMM è migliore di tutte le tecnologie rinnovabili in quanto capta e utilizza metano che attualmente si disperde nell'atmosfera nelle miniere di carbone abbandonate. Rispetto al vento, ad esempio, riduce le emissioni equivalenti di biossido di carbonio 9 volte più efficacemente per kWh generato. La produzione di energia elettrica dal CMM captato contribuisce inoltre a ridurre le emissioni di biossido di carbonio sostituendosi al gas naturale. Il provvedimento mira a captare e utilizzare un gas da rifiuti nocivi che si disperde nell'atmosfera e causa notevoli danni ambientali. c) ACMMO prevede che l'eventuale vantaggio ottenuto dall'esenzione dal CCL sia ripartito in proporzioni approssimativamente identiche tra i fornitori di gas CMM e i generatori che utilizzano questa fonte di energia. L'effetto più importante della misura non consiste tuttavia nel sovvenzionare i generatori di elettricità, ma nel riconoscere ai fornitori di gas un vantaggio economico atto a migliorare il tasso di rendimento di progetti marginali. IV. OSSERVAZIONI DEL REGNO UNITO (17) Con lettera del 10 luglio 2003 le autorità britanniche hanno chiesto alla Commissione di prendere in considerazione l'approvazione della notifica ai sensi della parte E.3.1, punti da 42 a 46 della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (norme sugli aiuti al funzionamento concessi per la gestione dei rifiuti e per il risparmio energetico). (18) Le autorità britanniche ritengono che l'estrazione del gas CMM da miniere di carbone abbandonate e il suo impiego come combustibile per la produzione di energia elettrica sarebbero conformi alle norme succitate. L'utilizzazione del CMM ai fini della generazione di energia elettrica rappresenterebbe un'utilizzazione più efficace e più responsabile sotto il profilo ecologico in quanto il metano disperso nell'atmosfera verrebbe invece destinato a un'utilizzazione con prodotti finali notevolmente meno inquinanti e consentirebbe di ridurre l'impiego di combustibili fossili ottenuti da riserve naturali. L'estrazione del gas CMM presenta vantaggi ambientali in termini sia di emissioni evitate che di gestione di rifiuti come suggerito al punto 42, lettera a) giacché riduce la dispersione di metano nell'atmosfera. Altrettanto dicasi dell'utilizzazione del CMM come combustibile per la produzione di energia elettrica, utilizzazione che presenta vantaggi ambientali in termini di risparmio energetico giacché evita l'estrazione di gas da fonti di gas naturale, come indicato al punto 42, lettera b), della disciplina. (19) L'utilizzazione del CMM per la produzione di energia elettrica è l'unica pratica. Vi è soltanto un'altra utilizzazione valida per il CMM. Due fabbriche lo utilizzano come combustibile per determinati processi di fabbricazione, tra cui la ceramica e la lavorazione del vetro. Tuttavia tale utilizzo dipende da un'adeguata domanda locale di gas e non si adatta alla maggior parte dei siti. Misure alternative di riduzione/utilizzazione del CMM, ad esempio il dar fuoco al gas emesso, sarebbero del tutto ineconomiche e poco pratiche e quindi non rappresentano un'opzione valida - il variare del flusso del gas, causato dalla pressione atmosferica, può causare l'estinzione delle fiamme. Il gas non ha un valore calorico sufficientemente elevato perché possa essere incanalato nella rete del gas del Regno Unito per essere mescolato con il gas naturale. (20) Il punto 46 della parte E.3.1 della disciplina stabilisce che l'aiuto non decrescente è di durata limitata a cinque anni e che la sua intensità è limitata al 50 % dei sovraccosti. (21) L'aiuto non eccederebbe il 50 % dei sovraccosti. L'aiuto concesso sotto forma di esenzione dalla CCL è pari a 0,43 p/kWh. Le autorità britanniche sono state informate da ACMMO che i costi totali di produzione dell'energia elettrica rispetto ai costi del gas CMM e ai costi di produzione della energia elettrica si suddividono equamente al 50 % per una centrale tipica attuale quando le due operazioni sono svolte da entità commerciali separate. Pertanto l'aiuto ammonterebbe a 0,215 p/kWh per l'estrazione del gas e a 0,215 p/kWh per la produzione di energia elettrica. (22) Le autorità britanniche hanno trasmesso alla Commissione cifre dettagliate relative ai costi. Tali cifre sono diverse rispetto a quelle precedentemente utilizzate dal Regno Unito e rispecchiano l'attuale scenario economico. Rispetto alla loro situazione all'epoca della notifica, i potenziali beneficiari incontrano ora costi finanziari più elevati e la quantità di gas nei potenziali siti è inferiore a quella prevista (il che aumenta i costi unitari). (23) Quanto al gas CMM, dalle ultime informazioni risulta che i costi di produzione sono 0,89 (stabilimento esistente) o 1,07 (nuovi stabilimenti) p/kWh (in termini di energia chimica), pari a 26 o 31 p/therm. Ciò va raffrontato al prezzo per il gas alternativo per tale utilizzo che sarebbe il gas naturale al prezzo di circa 20 p/therm. Dato che lo sgravio fiscale si basa sull'elettricità prodotta dal gas, ossia metà di 0,43 p/kWh = 0,215, occorre effettuare un aggiustamento per permettere il raffronto con il prezzo del gas naturale. I generatori di CMM operano con un grado di efficienza pari al 36 % (40 % previsto per le nuove centrali) per cui soltanto il 36 % dello sgravio (0,08 p/kWh di energia chimica) può essere assegnato a ciascuna unità di energia chimica. In termini di energia chimica il prezzo di mercato attuale del gas naturale è 0,68 p/kWh. Lo sgravio rappresenta pertanto da uno a due quinti della differenza tra il prezzo di mercato del gas naturale (0,68 p/kWh) e il costo del gas CMM (da 0,89 a 1,07 p/kWh). L'aiuto concesso è quindi inferiore al 50 % dei sovraccosti. (24) Quanto alla produzione di energia elettrica dal CMM, secondo le ultime informazioni i costi di produzione sono 2,13 (attuali) o 2,37 (nuovi) p/kWh esclusi i costi del gas CMM oppure 4,61 o 5,04 p/kWh inclusi i costi del gas CMM. Tali cifre vanno raffrontate ai costi tipici di generazione (cifre indicative) dell'elettricità a partire da gas naturale nuovo di 0,87 p/kWh esclusi i costi del gas oppure di 2,11 p/kWh inclusi i costi del gas. L'aiuto concesso è quindi inferiore al 50 % dei sovraccosti. (25) Quanto alla durata, il governo britannico accetterebbe una revisione della durata proposta da 10 a 5 anni, riservandosi il diritto di richiedere l'esenzione alla fine di tale periodo. (26) Attualmente, non vi sono società CMM che siano affiliate di società carbonifere e il governo britannico non è al corrente di società carbonifere che abbiano piani di sviluppo di impianti CMM. Le stesse miniere dismesse sono di proprietà pubblica. V. VALUTAZIONE DELL'AIUTO Esistenza di aiuto di Stato (27) L'imposta sul mutamento climatico applicata all'elettricità grava sui fornitori di energia elettrica. La misura esenta dall'imposta l'elettricità prodotta dal CMM. Si presume che l'esenzione fiscale nella sua totalità sia trasmessa ai generatori di energia elettrica che utilizzano il CMM come input e ai fornitori del gas CMM in proporzioni all'incirca identiche dai fornitori sotto forma di prezzi di acquisto più elevati(9). I generatori e i fornitori del gas CMM, che rappresentano una categoria specifica d'imprese, beneficiano quindi di un vantaggio. Questo vantaggio è finanziato con risorse statali visto che lo Stato subisce una perdita di gettito fiscale. I beneficiari esercitano un'attività economica su mercati (elettricità e gas naturale) che sono teatro di scambi fra gli Stati membri. Il provvedimento provoca pertanto, o minaccia di provocare, distorsioni della concorrenza e potrebbe alterare le condizioni degli scambi fra Stati membri. (28) Il vantaggio selettivo che la misura conferisce non è giustificato dalla logica né dalla natura del sistema fiscale. In proposito, la Commissione mantiene tale logica decidendo di avviare il procedimento come riassunto al considerando 12 della presente decisione. La Commissione rileva che con lettera del 10 luglio 2003 il Regno Unito ha notificato il regime come aiuto di Stato in base alla disciplina per gli aiuti all'ambiente. (29) Concludendo, la Commissione ritiene che l'esenzione fiscale configuri aiuto di Stato a favore dei generatori di energia elettrica che utilizzano il CMM e dei fornitori del gas CMM. Tale aiuto, che non è connesso agli investimenti, costituisce un aiuto al funzionamento. (30) Con riguardo alla dichiarazione di ACMMO secondo la quale l'elettricità prodotta da CMM fruisce di un trattamento di favore in base alla "Erneuerbare-Energien-Gesetz" tedesca minacciando con ciò la concorrenza, la Commissione osserva che secondo la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-379/98 PreussenElektra AG contro Schleswag AG(10), la Commissione ha deciso che la EEG non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE(11). Compatibilità dell'aiuto (31) La Commissione ha valutato la conformità dell'aiuto di Stato con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in base alla disciplina degli aiuti di Stato alla tutela dell'ambiente, in particolare la parte E.3.1. (32) Il metano ottenuto dalle miniere di carbone dismesse è un gas di rifiuti e quando è disperso nell'atmosfera costituisce un potente gas a effetto serra. Il metano delle miniere di carbone abbandonate non può essere evitato né (salvo rare eccezioni) può essere più validamente utilizzato, eccetto per la produzione di energia elettrica. Se inutilizzato, il gas esalerà nell'atmosfera. La Commissione ritiene pertanto che l'estrazione di metano dalle miniere di carbone abbandonate a fini di produzione di energia elettrica costituisca un modo di gestire i rifiuti in maniera responsabile e pertanto sia conforme con il punto 42, lettera a), della citata disciplina. (33) L'utilizzazione del CMM per la produzione di energia elettrica offre un risparmio energetico. Contribuirà a risparmiare altre fonti di combustibile fossile che altrimenti sarebbero utilizzate per la stessa finalità. Se inutilizzati, il metano e il CO2 derivanti da altre produzioni di energia elettrica verrebbero dispersi nell'atmosfera. Sostituendo altre fonti energetiche, il CMM contribuisce a ridurre l'ammontare totale di gas a effetto serra dannoso per l'atmosfera. Giacché l'obiettivo perseguito con le misure di risparmio energetico è l'utilizzo durevole delle fonti di energia e la riduzione dei gas a effetto serra, si può ritenere che la misura in questione contribuisca al risparmio energetico ai sensi del punto 42, lettera b), della citata disciplina(12). (34) L'aiuto al funzionamento per la gestione dei rifiuti e il risparmio energetico può essere considerato compatibile con il punto 46 della disciplina qualora l'aiuto sia limitato a cinque anni e non ecceda il 50 % dei sovraccosti. Con lettera del 10 luglio 2003 le autorità britanniche hanno limitato la durata del regime a cinque anni e hanno dimostrato che l'aiuto non eccederà il 50 % dei sovraccosti né a livello dei fornitori del gas CMM, né a livello dei generatori di energia elettrica. (35) Inoltre la Commissione rileva che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della posizione comune del Consiglio sulla proposta per una direttiva del Consiglio che ristrutturi la disciplina comunitaria per la tassazione di prodotti energetici e l'elettricità(13) è prevista un'esenzione facoltativa dall'imposta sull'energia elettrica per l'elettricità prodotta dal metano emesso da miniere di carbone abbandonate. VI. Conclusioni (36) Per le ragioni di cui sopra, la Commissione ritiene che la misura costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. L'aiuto è conforme all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e alla disciplina ambiente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'esenzione dall'imposta sul mutamento climatico istituita dalla Section 126 del Finance Act 2000, che il Regno Unito intende attuare con riguardo all'energia elettrica prodotta dal metano delle miniere di carbone abbandonate è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). È quindi autorizzata l'attuazione dell'aiuto per un periodo di cinque anni. Articolo 2 Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2003. Per la Commissione Mario Monti Membro della Commissione (1) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. (2) GU C 69 del 22.3.2003, pag. 9. (3) Cfr. la nota 2. (4) Cfr. la decisione della Commissione, del 28 marzo 2001, relativa all'aiuto di Stato C-18/2001 - Regno Unito, Imposta sul mutamento climatico, (GU C 185 del 30.6.2001, pag. 22) in particolare le pagg. 35 e 36 sull'esenzione per l'elettricità prodotta da talune fonti energetiche. (5) GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3. (6) GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33. (7) GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1. (8) Doc. Fisc 311 Rev. 1 ADD del 9.12.2002. (9) Non si può escludere che i fornitori non trasmettano interamente il beneficio dell'esenzione e che ne trattengano una piccola parte quando negoziano il prezzo con i generatori di elettricità che utilizzano CMM. Si ritiene tuttavia che si tratti di una minima parte. In tutti i precedenti casi di esenzione o riduzione d'ecotasse sull'elettricità a carico dei fornitori, la Commissione ha ritenuto che gli effettivi beneficiari dell'aiuto fossero i produttori di elettricità. (10) Racc. 2001, pag. I-02099. (11) NN 27/2000 - Germania, Legge che riconosce la priorità delle fonti di energia rinnovabili (legge sulle energie rinnovabili) (GU C 164 del 10.7.2002, pag. 5). (12) Per lo stesso ragionamento consultare la decisione della Commissione sull'aiuto di Stato N 74/B/02 - Finlandia, (GU C 59 del 14.3.2003, pag. 23), in particolare il punto 3.2.2. (13) Cfr. la nota 8.