EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0059

Regolamento (CE) n. 59/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, relativo al rilascio dei titoli d'importazione per talune conserve di funghi per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2004

GU L 9 del 15.1.2004, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/59/oj

32004R0059

Regolamento (CE) n. 59/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, relativo al rilascio dei titoli d'importazione per talune conserve di funghi per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2004

Gazzetta ufficiale n. L 009 del 15/01/2004 pag. 0007 - 0007


Regolamento (CE) n. 59/2004 della Commissione

del 14 gennaio 2004

relativo al rilascio dei titoli d'importazione per talune conserve di funghi per il periodo dal 1o gennaio al 30 aprile 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi(1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) I quantitativi richiesti in data 2 e 5 gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2125/95 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati i titoli d'importazione.

(2) In seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 2334/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003, che deroga, per l'anno 2004, al regolamento (CE) n. 2125/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi(2) e a motivo dell'adesione, il 1o maggio 2004, della Repubblica Ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, è necessario che l'applicazione del presente regolamento sia limitata al 30 aprile 2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli d'importazione richiesti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2125/95 in data 2 e 5 gennaio 2004, le cui domande sono state trasmesse alla Commissione il 7 e l'8 gennaio 2004, sono rilasciati a concorrenza del 100 % del quantitativo richiesto.

2. I titoli d'importazione richiesti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2125/95 in data 2 e 5 gennaio 2004, le cui domande sono state trasmesse alla Commissione il 7 e l'8 gennaio 2004, sono rilasciati a concorrenza del 8,41 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2004.

Esso si applica fino al 30 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 212 del 7.9.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1142/2003 (GU L 160 del 28.6.2003, pag. 39).

(2) GU L 346 del 31.12.2003, pag. 15.

Top