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Document 32004D0003
2004/3/EC: Commission Decision of 19 December 2003 authorising, in respect of the marketing of seed potatoes in all or part of the territory of certain Member States, more stringent measures against certain diseases than are provided for in Annexes I and II to Council Directive 2002/56/EC (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 4833)
2004/3/CE: Decisione della Commissione, del 19 dicembre 2003, che autorizza, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 4833]
2004/3/CE: Decisione della Commissione, del 19 dicembre 2003, che autorizza, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 4833]
GU L 2 del 6.1.2004, p. 47–49
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In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021
2004/3/CE: Decisione della Commissione, del 19 dicembre 2003, che autorizza, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 4833]
Gazzetta ufficiale n. L 002 del 06/01/2004 pag. 0047 - 0049
Decisione della Commissione del 19 dicembre 2003 che autorizza, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie [notificata con il numero C(2003) 4833] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/3/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE(2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, viste le istanze presentate dalla Germania, dall'Irlanda, dal Portogallo, dalla Finlandia e dal Regno Unito, considerando quanto segue: (1) La decisione 93/231/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che autorizza, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 66/403/CEE del Consiglio contro alcune malattie(3), è stata modificata in modo sostanziale(4). A fini di razionalità e chiarezza, occorre provvedere alla codificazione di tale decisione. (2) La direttiva 2002/56/CE ha fissato tolleranze riguardo a taluni organismi nocivi. (3) La direttiva 2002/56/CE autorizza gli Stati membri ad assoggettare la loro produzione nazionale di tuberi-seme di patate a condizioni più rigorose. (4) L'Irlanda, per la totalità del suo territorio, la Germania, la Finlandia e il Regno Unito, per alcune parti del loro territorio e il Portogallo, per le zone delle Azzorre di altitudine superiore a 300 m, intendono avvalersi delle disposizioni della direttiva 2002/56/CE contro la diffusione di organismi particolarmente nocivi alla coltura della patata in tali regioni. (5) La Commissione ha determinato, con direttiva 93/17/CEE(5), le classi comunitarie di tuberi-seme di base, come pure le condizioni e la designazione applicabili a tali classi. I tuberi-seme appartenenti a dette classi possono considerarsi idonei alla commercializzazione nei territori degli Stati membri autorizzata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2002/56/CE. (6) Dal confronto tra le condizioni alle quali è assoggettata la produzione nazionale di tuberi-seme di patate in Irlanda, per tutto il territorio, in Germania, in Finlandia, nel Regno Unito, per parti del territorio e in Portogallo, per le zone delle Azzorre di altitudine superiore a 300 m, e le classi comunitarie di tuberi-seme di base, risulta che - la "classe CE 1" risponde a condizioni più rigorose, - la "classe CE 2" è equivalente alla produzione nazionale destinata alla coltura di patate da semina, - la "classe CE 3" è equivalente alla produzione nazionale destinata alla coltura di patate da consumo. (7) Occorre quindi autorizzare l'Irlanda, per la totalità del suo territorio, la Germania, la Finlandia, il Regno Unito, per alcune parti del loro territorio, e il Portogallo, per le zone delle Azzorre di altitudine superiore a 300 m, a limitare la commercializzazione dei tuberi-seme di patate alle sole classi comunitarie di tuberi-seme di base definite dalla predetta direttiva 93/17/CEE. (8) Tale autorizzazione è conforme agli obblighi incombenti agli Stati membri in forza delle norme comuni in materia fitosanitaria di cui alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(6), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/47/CE della Commissione(7). (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli Stati membri elencati nella colonna 1 dell'allegato I sono autorizzati, per le regioni indicate a fronte della rispettiva denominazione nella colonna 2 di detto allegato, a limitare la commercializzazione di tuberi-seme di patate ai tuberi-seme di base appartenenti alle seguenti classi comunitarie definite dalla direttiva 93/17/CEE: a) per la produzione di patate da semina: "classe CE 1" o "classe CE 2"; b) per la produzione di patate da consumo: "classe CE 1", "classe CE 2" o "classe CE 3". Articolo 2 Gli Stati membri istituiscono un sistema permanente di controlli regolari sull'osservanza delle condizioni di autorizzazione e redigono un rapporto. La Commissione esercita la vigilanza su tale sistema. Articolo 3 L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è revocata non appena sia accertato che le relative condizioni non sono più soddisfatte. Articolo 4 La decisione 93/231/CEE è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003. Per la Commissione Romano Prodi Il Presidente (1) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60. (2) GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23. (3) GU L 106 del 30.4.1993, pag. 11. (4) Cfr. allegato II. (5) GU L 106 del 30.4.1993, pag. 7. (6) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. (7) GU L 138 del 5.6.2003, pag. 47. ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Regolamento abrogato e modificazioni successive >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III Tavola di concordanza >SPAZIO PER TABELLA>