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Document 22003A1231(06)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo di associazione CE-Israele - Protocollo 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari di Israele - Protocollo 2 relativo al regime applicabile all'importazione in Israele di prodotti agricoli originari della Comunità

GU L 346 del 31.12.2003, p. 67–87 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2003/917/oj

Related Council decision

22003A1231(06)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo di associazione CE-Israele - Protocollo 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari di Israele - Protocollo 2 relativo al regime applicabile all'importazione in Israele di prodotti agricoli originari della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 346 del 31/12/2003 pag. 0067 - 0087


Accordo

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo di associazione CE-Israele

A. Lettera della Comunità europea

Signor ...,

mi pregio fare riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra ("accordo di associazione") in vigore dal 1o giugno 2000, nel quale si precisa che la Comunità e Israele attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione negli scambi di prodotti agricoli di comune interesse delle parti.

I suddetti negoziati si sono svolti conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, nel quale si prevede che a decorrere dal 1o gennaio 2000 la Comunità e Israele esaminino la situazione al fine di fissare le misure che la Comunità e Israele dovranno applicare a decorrere dal 1o gennaio 2001 per una maggiore liberalizzazione degli scambi nel settore agricolo.

In esito a questi negoziati le due parti hanno convenuto quanto segue:

1) Il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 dell'accordo di associazione e relativi allegati, sono sostituiti dal protocollo n. 1 e dal protocollo n. 2 e relativi allegati, riportati negli allegati I e II al presente scambio di lettere.

2) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea ("la Comunità") e Israele relativo al protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune, è abrogato.

3) La dichiarazione congiunta sulle piante vive e sui prodotti floricoli e orticoli riportata nell'allegato III al presente scambio di lettere è inserita nell'accordo di associazione.

4) Per quanto riguarda gli oli alimentari di cui alle voci SA 1507, 1512 e 1514, Israele avvierà le necessarie procedure legislative interne per estendere le preferenze comunitarie alla percentuale che sarà decisa dal Knesset in esito alle discussioni in corso.

5) A decorrere dal 1o gennaio 2007 la Comunità e lo Stato di Israele esamineranno la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e lo Stato di Israele dovranno applicare a decorrere dal 1o gennaio 2008 conformemente all'obiettivo stabilito all'articolo 11 dell'accordo di associazione.

Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del suo governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

B. Lettera dello Stato di Israele

Signor ...,

mi pregio comunicarle di aver ricevuto la sua lettera in data odierna così redatta:

"mi pregio fare riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra ('accordo di associazione') in vigore dal 1o giugno 2000, nel quale si precisa che la Comunità e Israele attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione negli scambi di prodotti agricoli di comune interesse delle parti.

I suddetti negoziati si sono svolti conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, nel quale si prevede che a decorrere dal 1o gennaio 2000 la Comunità e Israele esaminino la situazione al fine di fissare le misure che la Comunità e Israele dovranno applicare a decorrere dal 1o gennaio 2001 per una maggiore liberalizzazione degli scambi nel settore agricolo.

In esito a questi negoziati le due parti hanno convenuto quanto segue:

1) Il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 dell'accordo di associazione e relativi allegati, sono sostituiti dal protocollo n. 1 e dal protocollo n. 2 e relativi allegati, riportati negli allegati I e II al presente scambio di lettere.

2) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea ('la Comunità') e Israele relativo al protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune, è abrogato.

3) La dichiarazione congiunta sulle piante vive e sui prodotti floricoli e orticoli riportata nell'allegato III al presente scambio di lettere è inserita nell'accordo di associazione.

4) Per quanto riguarda gli oli alimentari di cui alle voci SA 1507, 1512 e 1514, Israele avvierà le necessarie procedure legislative interne per estendere le preferenze comunitarie alla percentuale che sarà decisa dal Knesset in esito alle discussioni in corso.

5) A decorrere dal 1o gennaio 2007 la Comunità e lo Stato di Israele esamineranno la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e lo Stato di Israele dovranno applicare a decorrere dal 1o gennaio 2008 conformemente all'obiettivo stabilito all'articolo 11 dell'accordo di associazione.

Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera."

Mi pregio confermarle l'accordo dello Stato di Israele sul contenuto di questa lettera.

Voglia gradire, signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo dello Stato di Israele

ALLEGATO I

PROTOCOLLO N. 1

relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari di Israele

1. I prodotti figuranti in allegato originari di Israele sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e in allegato.

2. a) I dazi doganali sono soppressi o ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna "a".

b) Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna "a" e nella colonna "c" si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem. Tuttavia nel caso dei prodotti corrispondenti ai codici 0207, 0404 10, 0709 90 60, 2204 21 e 2209 le riduzioni dei dazi si applicano anche al dazio doganale specifico.

c) Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono soppressi nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna "b".

d) Per i quantitativi importati eccedenti i contingenti, il dazio della tariffa doganale comune è applicato, secondo i prodotti, nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate nella colonna "c".

3. Per alcuni prodotti l'esenzione dai dazi doganali è concessa limitatamente ai quantitativi di riferimento indicati nella colonna "d".

Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento, la Comunità può, sulla base di un riesame annuale dei flussi commerciali da essa effettuato, assoggettare il prodotto in questione al contingente tariffario comunitario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, per i quantitativi importati eccedenti i contingenti, il dazio della tariffa doganale comune è applicato, secondo i prodotti, nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate nella colonna "c".

4. Come indicato alla colonna "e", per alcuni prodotti per i quali non è stato fissato né un contingente né un quantitativo di riferimento la Comunità può fissare un quantitativo di riferimento ai sensi del paragrafo 3 se, sulla base del riesame annuale dei flussi commerciali da essa effettuato, constata che il volume delle importazioni di uno o più prodotti rischia di creare difficoltà sul mercato comunitario. Se successivamente il prodotto è assoggettato ad un contingente tariffario nelle condizioni indicate al paragrafo 3, per i quantitativi importati eccedenti i contingenti il dazio della tariffa doganale comune è applicato, secondo i prodotti, nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate nella colonna "c".

5. Per il primo anno di applicazione i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

6. Per tutti i prodotti elencati nell'allegato i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento saranno oggetto di un aumento, tra il 1o gennaio 2004 e il 1o gennaio 2007, frazionato in quattro rate uguali, ciascuna corrispondente al 3 % dei volumi suddetti.

ALLEGATO AL PROTOCOLLO N. 1

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

PROTOCOLLO N. 2

relativo al regime applicabile all'importazione in Israele di prodotti agricoli originari della Comunità

1. I prodotti figuranti in allegato originari della Comunità sono ammessi all'importazione in Israele alle condizioni indicate in appresso e in allegato.

2. I dazi doganali all'importazione sono aboliti o ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna "a", entro il limite del contingente tariffario indicato nella colonna "b" e conformemente alle disposizioni specifiche indicate nella colonna "e".

3. Per i quantitativi importati eccedenti i contingenti tariffari, il dazio doganale è applicato, secondo i prodotti, nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate nella colonna "c".

4. Per alcuni prodotti per i quali non viene stabilito alcun contingente tariffario, si fissano dei quantitativi di riferimento, indicati nella colonna "d".

Se il volume delle importazioni di un prodotto supera il quantitativo di riferimento, Israele può, sulla base di un riesame annuale dei flussi commerciali da esso effettuato, assoggettare il prodotto in questione ad un contingente tariffario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, per i quantitativi importati eccedenti il contingente si applica il dazio di cui al paragrafo 3.

5. Per i prodotti per i quali non è stato stabilito né un contingente né un quantitativo di riferimento Israele può fissare un quantitativo di riferimento ai sensi del paragrafo 4 se, sulla base del riesame annuale dei flussi commerciali da esso effettuato, constata che il volume delle importazioni di uno o più prodotti rischia di creare difficoltà sul mercato israeliano. Se successivamente il prodotto è assoggettato a un contingente tariffario nelle condizioni indicate al paragrafo 4, si applicano le disposizioni del paragrafo 3.

6. Per il primo anno di applicazione i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

7. Per tutti i prodotti elencati nell'allegato i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono oggetto di un aumento fra il 1o gennaio 2004 e il 1o gennaio 2007, frazionato in quattro rate uguali, ciascuna corrispondente al 3 % dei volumi suddetti.

ALLEGATO AL PROTOCOLLO N. 2

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Per promuovere e facilitare gli scambi, in particolare per quanto riguarda le piante vive e i prodotti floricoli e orticoli, le parti contraenti si impegnano con la presente a prendere tutti i provvedimenti necessari per assicurare che i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fitosanitari siano eseguiti in un arco di tempo adeguato e compatibile con la sensibilità dei prodotti di cui trattasi.

Qualora sopraggiungano difficoltà, la Commissione e le autorità israeliane si consultano immediatamente per trovare appropriate soluzioni.

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