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Έγγραφο 22003A1231(05)
Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Republic of Belarus amending the agreement between the European Community and the Republic of Belarus on trade in textile products initialled in Brussels on 1 April 1993, as last amended by an agreement in the form of an Exchange of Letters initialled on 11 November 1999
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia recante modifica dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato a Bruxelles il 1° aprile 1993, modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere siglato l'11 novembre 1999
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia recante modifica dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato a Bruxelles il 1° aprile 1993, modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere siglato l'11 novembre 1999
GU L 345 del 31.12.2003, σ. 151-155
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Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 31/12/2004
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia recante modifica dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato a Bruxelles il 1° aprile 1993, modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere siglato l'11 novembre 1999
Gazzetta ufficiale n. L 345 del 31/12/2003 pag. 0151 - 0155
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia recante modifica dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato a Bruxelles il 1o aprile 1993, modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere siglato l'11 novembre 1999 A. Lettera del Consiglio dell'Unione europea Signor..., 1. Mi pregio fare riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1o aprile 1993, modificato e prorogato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato l'11 novembre 1999 (in appresso denominato "l'accordo"). 2. Data l'imminente scadenza dell'accordo il 31 dicembre 2003, la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sono concordi affinché, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del medesimo accordo, esso venga mantenuto in vigore per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti: 2.1. L'allegato I, che stabilisce i prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo, è sostituito dall'appendice 1 della presente lettera. 2.2. La seconda e la terza frase dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo sono sostituite dal testo seguente:"Esso si applica fino al 31 dicembre 2004." 2.3. L'allegato II, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea, è sostituito dall'appendice 2 della presente lettera. 2.4. L'allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea previe operazioni di TPP nella Repubblica di Bielorussia, è sostituito, per il periodo che va dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, dall'appendice 3 della presente lettera. 2.5. I dazi doganali che si applicheranno nel 2004 alle importazioni in Bielorussia di prodotti tessili e dell'abbigliamento provenienti dalla Comunità europea non superano le aliquote previste per il 2003, di cui all'appendice 4 dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato l'11 novembre 1999. Qualora dette aliquote non vengano applicate, la Comunità ha il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo rimanente di validità dell'accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 2003 precisati nello scambio di lettere siglato l'11 novembre 1999. 3. Qualora la Repubblica di Bielorussia diventasse membro dell'Organizzazione mondiale del commercio prima della scadenza del presente accordo, le restrizioni in vigore verranno progressivamente abolite nel quadro dell'accordo OMC sui tessili e sull'abbigliamento e del protocollo di adesione della Bielorussia all'OMC. Inoltre, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, del protocollo A, del protocollo B, del protocollo C, del verbale concordato n. 1, del verbale concordato n. 2, del verbale concordato n. 3, del verbale concordato n. 4 e del verbale concordato n. 6, continueranno ad applicarsi come accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 17, dell'accordo OMC sui tessili e sull'abbigliamento. 4. La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2004, fatta salva la necessaria reciprocità. Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima. Per il Consiglio dell'Unione europea B. Lettera del governo della Repubblica di Bielorussia Signor..., Mi pregio fare riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1o aprile 1993, modificato e prorogato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato l'11 novembre 1999 (in appresso denominato "l'accordo"). Con la presente, mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del..., così redatta: "Signor..., 1. Mi pregio fare riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1o aprile 1993, modificato e prorogato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato l'11 novembre 1999 (in appresso denominato 'l'accordo'). 2. Data l'imminente scadenza dell'accordo il 31 dicembre 2003, la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sono concordi affinché, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del medesimo accordo, esso venga mantenuto in vigore per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti: 2.1. L'allegato I, che stabilisce i prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo, è sostituito dall'appendice 1 della presente lettera. 2.2. La seconda e la terza frase dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo sono sostituite dal testo seguente:'Esso si applica fino al 31 dicembre 2004.' 2.3. L'allegato II, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea, è sostituito dall'appendice 2 della presente lettera. 2.4. L'allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea previe operazioni di TPP nella Repubblica di Bielorussia, è sostituito, per il periodo che va dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, dall'appendice 3 della presente lettera. 2.5. I dazi doganali che si applicheranno nel 2004 alle importazioni in Bielorussia di prodotti tessili e dell'abbigliamento provenienti dalla Comunità europea non superano le aliquote previste per il 2003, di cui all'appendice 4 dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato l'11 novembre 1999. Qualora dette aliquote non vengano applicate, la Comunità ha il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo rimanente di validità dell'accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 2003 precisati nello scambio di lettere siglato l'11 novembre 1999. 3. Qualora la Repubblica di Bielorussia diventasse membro dell'Organizzazione mondiale del commercio prima della scadenza del presente accordo, le restrizioni in vigore verranno progressivamente abolite nel quadro dell'accordo OMC sui tessili e sull'abbigliamento e del protocollo di adesione della Bielorussia all'OMC. Inoltre, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, del protocollo A, del protocollo B, del protocollo C, del verbale concordato n. 1, del verbale concordato n. 2, del verbale concordato n. 3, del verbale concordato n. 4 e del verbale concordato n. 6, continueranno ad applicarsi come accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 17, dell'accordo OMC sui tessili e sull'abbigliamento. 4. La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2004, fatta salva la necessaria reciprocità. Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima." Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera. Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima. Per il governo della Repubblica di Bielorussia Appendice 1 L'allegato I dell'accordo tra la Comunità europea e la Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili siglato il 1o aprile 1993, che contiene le categorie e le designazioni dei prodotti tessili, è sostituito dall'allegato I del regolamento (CE) n. 3030/93(1). Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché in detto allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti da codici NC. Laddove il codice NC è preceduto dalla dicitura "ex", i prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono determinati dal codice NC e dalla designazione corrispondente. (1) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 91. Appendice 2 Allegato II >SPAZIO PER TABELLA> Appendice 3 Allegato del protocollo C >SPAZIO PER TABELLA>