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Document 32003R1984

    Regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso

    GU L 295 del 13.11.2003, p. 1–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/12/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1984/oj

    32003R1984

    Regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso

    Gazzetta ufficiale n. L 295 del 13/11/2003 pag. 0001 - 0042


    Regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio

    dell'8 aprile 2003

    che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Parlamento europeo(2),

    considerando quanto segue:

    (1) A decorrere dal 14 novembre 1997, in virtù della decisione 86/238/CEE del Consiglio(3), la Comunità è parte contraente della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico firmata a Rio de Janeiro il 14 maggio 1966, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione, firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (in appresso denominata "convenzione ICCAT").

    (2) La convenzione ICCAT prevede un quadro di cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse di tonnidi e specie affini dell'Oceano Atlantico e dei mari adiacenti, mediante la creazione di una Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, in appresso denominata "ICCAT", e l'adozione di raccomandazioni in materia di conservazione e di gestione nella zona della convenzione, che diventano vincolanti per le parti contraenti.

    (3) Nell'ambito delle misure di regolamentazione degli stock di tonno obeso e di pesce spada, al fine di migliorare la qualità e l'affidabilità dei dati statistici e di contrastare lo sviluppo della pesca illegale, l'ICCAT ha adottato da un lato una raccomandazione diretta a creare un programma di documentazione statistica per il tonno obeso e dall'altro una raccomandazione diretta a creare un programma di documentazione statistica per il pesce spada dell'Atlantico. Queste raccomandazioni sono diventate vincolanti per la Comunità, che deve pertanto attuarle.

    (4) Con la decisione 95/399/CE del Consiglio(4) è stata approvata l'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano. Tale accordo prevede un quadro inteso a rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della conservazione e dello sfruttamento razionale dei tonni e delle specie affini dell'Oceano Indiano mediante la creazione della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano, in appresso denominata "IOTC", e l'adozione, da parte di quest'ultima, di risoluzioni in materia di conservazione e di gestione nella zona di competenza della IOTC, che diventano vincolanti per le parti contraenti.

    (5) La IOTC ha adottato una risoluzione che istituisce un programma di documentazione statistica per il tonno obeso. Questa risoluzione è diventata vincolante per la Comunità, che deve pertanto attuarla.

    (6) Le raccomandazioni e la risoluzione precedentemente adottate dall'ICCAT in relazione al programma di documentazione statistica per il tonno rosso sono state recepite nel diritto comunitario con il regolamento (CE) n. 858/94 del Consiglio, del 12 aprile 1994, che istituisce un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso (Thunnus thynnus) nella Comunità(5). Per garantire una maggiore leggibilità e un'applicazione uniforme delle disposizioni in materia di documenti statistici, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 858/94 e raggruppare tutte le disposizioni suddette nella presente proposta.

    (7) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce i principi generali e le condizioni per l'applicazione, da parte della Comunità:

    a) dei programmi di documentazione statistica per il tonno rosso (Thunnus thynnus), per il pesce spada (Xiphias gladius) e per il tonno obeso (Thunnus obesus) adottati dall'ICCAT;

    b) del programma di documentazione statistica per il tonno obeso (Thunnus obesus) adottato dall'IOTC.

    Articolo 2

    Settore di applicazione

    Il presente regolamento si applica al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso di cui all'articolo 1:

    a) pescati da un peschereccio o da un produttore comunitario, oppure

    b) importati nella Comunità, oppure

    c) esportati o riesportati dalla Comunità in un paese terzo.

    Il presente regolamento non si applica al tonno obeso catturato da pescherecci che utilizzano sciabiche o lenze e canne (con esca) e destinato principalmente alle industrie conserviere delle zone d'applicazione dell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (in appresso denominato "accordo IOTC") e della convenzione ICCAT.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

    a) tonno rosso: pesce della specie Thunnus thynnus dei codici TARIC di cui all'allegato I;

    b) pesce spada: pesce della specie Xiphias gladius dei codici TARIC di cui all'allegato II;

    c) tonno obeso: pesce della specie Thunnus obesus dei codici TARIC di cui all'allegato III;

    d) pesca: cattura di pesci appartenenti ad una delle specie di cui all'articolo 1, effettuata da un peschereccio ai fini dello sbarco, del trasbordo o della messa in gabbia o da un produttore per mezzo di una tonnara;

    e) produttore comunitario: persona fisica o giuridica che utilizza i mezzi di produzione atti a consentire l'ottenimento dei prodotti della pesca ai fini della loro prima immissione sul mercato;

    f) importazione: procedure doganali previste all'articolo 4, punto 16), lettere da a) a f), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario(7).

    CAPITOLO 2 REGISTRAZIONE STATISTICA

    Sezione 1 Obblighi dello Stato membro in caso di importazione

    Articolo 4

    Documento statistico per l'importazione

    1. Qualsiasi quantitativo di pesce appartenente ad una delle specie di cui all'articolo 1 proveniente da paesi terzi ed importato nel territorio della Comunità è scortato da un documento statistico redatto in conformità del modello riportato:

    - nell'allegato IVa per il tonno rosso,

    - nell'allegato V per il pesce spada,

    - nell'allegato VI o nell'allegato VII per il tonno obeso.

    2. Il documento statistico per l'importazione risponde ai seguenti requisiti:

    a) reca tutte le informazioni previste nei pertinenti allegati di cui al paragrafo 1 e tutte le firme necessarie degli operatori competenti, che rispondono delle dichiarazioni ivi riportate;

    b) è convalidato:

    i) ove l'attività di pesca sia stata effettuata da un peschereccio, da un funzionario a tal fine abilitato dello Stato di bandiera del peschereccio che l'ha praticata o da qualsiasi altra persona o organismo a tal fine abilitati dallo Stato in questione; per i paesi terzi elencati nell'allegato IV b, tale convalida può essere effettuata da un organismo a tal fine riconosciuto da tali paesi;

    ii) ove la pesca sia stata praticata mediante una tonnara, da un funzionario a tal fine abilitato dello Stato nelle cui acque territoriali ha avuto luogo la cattura;

    iii) per il pesce spada, il tonno rosso e il tonno obeso pescati da un peschereccio operante nell'ambito di un contratto di noleggio, da un funzionario o da qualsiasi altra persona o organismo a tal fine abilitati dallo Stato d'esportazione;

    iv) per il tonno obeso pescato dai pescherecci di cui agli allegati VIII a e VIII b, da un funzionario del governo giapponese o taiwanese o da qualsiasi altra persona a tal fine abilitata da tali governi.

    3. Il documento statistico è consegnato alle autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto è importato.

    4. Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità doganali o altri agenti ufficiali competenti richiedano ed esaminino tutti i documenti, compreso il documento statistico, riguardanti l'importazione di pesci appartenenti ad una delle specie contemplate all'articolo 1.

    Dette autorità possono altresì ispezionare il contenuto di ogni carico al fine di verificare l'esattezza delle informazioni riportate in tali documenti.

    5. In mancanza del documento statistico per l'importazione, convalidato e redatto in conformità dei paragrafi 1 e 2, è vietata l'importazione di pesci appartenenti ad una delle specie contemplate all'articolo 1.

    Sezione 2 Obblighi dello Stato membro in caso di esportazione

    Articolo 5

    Documento statistico per l'esportazione

    1. Qualsiasi quantitativo di pesce appartenente ad una delle specie di cui all'articolo 1 pescato da un peschereccio o da un produttore comunitario ed esportato in un paese terzo è scortato da un documento statistico redatto in conformità del modello riportato:

    - nell'allegato IV a per il tonno rosso,

    - nell'allegato V per il pesce spada,

    - nell'allegato VI o nell'allegato VII per il tonno obeso.

    2. Il documento statistico per l'esportazione risponde ai seguenti requisiti:

    a) reca tutte le informazioni previste nei pertinenti allegati di cui al paragrafo 1 e tutte le firme necessarie degli operatori competenti, che rispondono delle dichiarazioni ivi riportate;

    b) è convalidato:

    i) dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, oppure

    ii) dalle autorità competenti di un altro Stato membro in cui i prodotti vengono sbarcati, a condizione che i quantitativi corrispondenti siano esportati fuori della Comunità a partire dal territorio di detto Stato membro. Entro due mesi, tale Stato membro trasmette allo Stato membro di bandiera una copia del documento statistico convalidato.

    3. Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità doganali o altri agenti ufficiali competenti richiedano ed esaminino tutti i documenti, compreso il documento statistico, riguardanti l'esportazione di pesci appartenenti ad una delle specie contemplate all'articolo 1.

    Dette autorità possono altresì ispezionare il contenuto di ogni carico al fine di verificare l'esattezza delle informazioni riportate in tali documenti.

    4. Ogni Stato membro comunica le informazioni riguardanti le proprie autorità competenti di cui al paragrafo 2, lettera b), alla Commissione, che le trasmette agli altri Stati membri.

    5. In mancanza del documento statistico per l'esportazione, convalidato e redatto in conformità dei paragrafi 1 e 2, è vietata l'esportazione di pesci appartenenti ad una delle specie contemplate all'articolo 1.

    Sezione 3 Obblighi dello Stato membro in caso di riesportazione

    Articolo 6

    Certificato di riesportazione

    1. Un certificato di riesportazione accompagna qualsiasi quantitativo di pesce appartenente ad una delle specie contemplate all'articolo 1 che,

    a) dopo essere stato importato nella Comunità, venga da qui riesportato in un paese terzo,

    b) venga riesportato da un paese terzo ed importato nel territorio comunitario.

    Il certificato di riesportazione è redatto in conformità del modello riportato:

    a) nell'allegato IX per il tonno rosso,

    b) nell'allegato X per il pesce spada,

    c) nell'allegato XI o nell'allegato XII per il tonno obeso.

    2. Il certificato di riesportazione risponde ai seguenti requisiti:

    a) reca tutte le informazioni previste nei pertinenti allegati di cui al paragrafo 1, secondo comma, e tutte le firme necessarie degli operatori competenti, che rispondono delle dichiarazioni ivi riportate;

    b) è convalidato dalle autorità competenti dello Stato membro dal quale è prevista la riesportazione o dalle autorità competenti dello Stato terzo dal quale la riesportazione è stata effettuata;

    c) è accompagnato da una copia debitamente convalidata del documento statistico per l'importazione di cui all'articolo 4.

    3. Gli Stati membri che convalidano i certificati di riesportazione conformemente al paragrafo 2, lettera b), invitano i riesportatori a presentare i documenti necessari attestanti che i carichi di pesce riesportati corrispondono ai carichi inizialmente importati. Su richiesta, gli Stati membri trasmettono copia del certificato di riesportazione allo Stato di bandiera o d'esportazione.

    4. Il certificato di riesportazione è rilasciato alle autorità competenti dello Stato membro d'importazione o di riesportazione.

    5. Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità doganali o altri agenti ufficiali competenti richiedano ed esaminino tutti i documenti, compreso il certificato di riesportazione, riguardanti la riesportazione di pesci appartenenti ad una delle specie contemplate all'articolo 1.

    Dette autorità possono altresì ispezionare il contenuto di ogni carico al fine di verificare l'esattezza delle informazioni riportate in tali documenti.

    6. In mancanza del certificato di riesportazione convalidato e redatto in conformità dei paragrafi 1 e 2 è vietato riesportare ed importare, a seguito di una riesportazione, pesci appartenenti ad una delle specie contemplate all'articolo 1.

    Articolo 7

    Riesportazioni successive

    1. Qualsiasi quantitativo di pesce appartenente ad una delle specie contemplate all'articolo 1, riesportato dopo una precedente riesportazione, è scortato da un nuovo certificato di riesportazione, convalidato e redatto in conformità dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

    Si applica l'articolo 6, paragrafi 3, 4, 5 e 6.

    2. Il nuovo certificato di riesportazione previsto al paragrafo 1 è accompagnato da una copia autenticata dei certificati di riesportazione, debitamente convalidati, che scortavano il carico in precedenza.

    CAPITOLO 3 TRASMISSIONE DEI DATI

    Articolo 8

    Informazioni relative alla convalida

    Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un modello dei propri documenti statistici e certificati di riesportazione. Essi trasmettono altresì alla Commissione tutte le informazioni riguardanti la convalida e, a tempo debito, tutte le modifiche eventualmente apportate a tali documenti e certificati, conformemente ai seguenti modelli:

    a) il modello ICCAT riportato nell'allegato XIII per il tonno rosso, il pesce spada e il tonno obeso;

    b) il modello IOTC riportato nell'allegato XIV per il tonno obeso.

    Articolo 9

    Trasmissione dei dati

    1. Gli Stati membri che importano, esportano o riesportano pesci appartenenti ad una delle specie contemplate all'articolo 1 trasmettono per via informatica alla Commissione, entro il 15 marzo per il periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre dell'anno precedente ed entro il 15 settembre per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 30 giugno dell'anno in corso, una relazione riguardante:

    a) i quantitativi di ogni presentazione commerciale di pesce appartenente ad una delle specie contemplate all'articolo 1 importati nei rispettivi territori, suddivisi per paese terzo d'origine, luogo di cattura e tipo di attrezzo da pesca utilizzato;

    b) i quantitativi di ogni presentazione commerciale di pesce appartenente ad una delle specie contemplate all'articolo 1 importati nei rispettivi territori dopo essere stati riesportati da parte di un paese terzo, suddivisi per paese terzo d'origine, luogo di cattura e tipo di attrezzo da pesca utilizzato.

    2. La relazione di cui al precedente paragrafo reca le informazioni contemplate:

    a) nell'allegato XV per il tonno rosso,

    b) nell'allegato XVI per il pesce spada,

    c) nell'allegato XVII o nell'allegato XVIII per il tonno obeso.

    Articolo 10

    Relazione nazionale

    Gli Stati membri che esportano pesce appartenente ad una delle specie contemplate all'articolo 1 verificano che i dati sulle importazioni trasmessi dalla Commissione corrispondano ai dati in loro possesso. Essi comunicano alla Commissione l'esito di tale verifica nella relazione nazionale di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori(8).

    CAPITOLO 4 DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 11

    Modifica degli allegati

    Gli allegati possono essere modificati in applicazione delle misure di conservazione adottate dall'ICCAT e dalla IOTC e divenute obbligatorie per la Comunità, secondo la procedura prevista dall'articolo 12, paragrafo 2.

    Articolo 12

    Procedura dei comitati

    1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca(9), in prosieguo denominato "comitato".

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

    3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 13

    Abrogazione

    1. Il regolamento (CE) n. 858/94 è abrogato.

    2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato XIX.

    Articolo 14

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 8 aprile 2003.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. Drys

    (1) GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 128.

    (2) Parere del 12 febbraio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33.

    (4) GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24.

    (5) GU L 99 del 19.4.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1446/1999 (GU L 167 del 2.7.1999, pag. 1).

    (6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (7) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

    (8) GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1.

    (9) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    ALLEGATO I

    PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, LETTERA a)

    Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato si applicano i codici TARIC vigenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

    Codice TARIC

    0301 99 90 60

    0302 35 10 00

    0302 35 90 00

    0303 45 11 00

    0303 45 13 00

    0303 45 19 00

    0303 45 90 00

    0304 10 38 60

    0304 10 98 50

    0304 20 45 10

    0304 90 97 70

    0305 20 00 18

    0305 20 00 74

    0305 20 00 75

    0305 30 90 30

    0305 49 80 10

    0305 59 90 40

    0305 69 90 30

    1604 14 11 20

    1604 14 11 25

    1604 14 16 20

    1604 14 16 25

    1604 14 18 20

    1604 14 18 25

    1604 20 70 30

    1604 20 70 35

    ALLEGATO II

    PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, LETTERA b)

    Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato si applicano i codici TARIC vigenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

    Codice TARIC

    0301 99 90 70

    0302 69 87 00

    0303 79 87 00

    0304 10 38 70

    0304 10 98 55

    0304 20 87 00

    0304 90 65 00

    0305 20 00 19

    0305 20 00 76

    0305 20 00 77

    0305 30 90 40

    0305 49 80 20

    0305 59 90 50

    0305 69 90 50

    1604 19 91 30

    1604 19 98 20

    1604 20 90 60

    ALLEGATO III

    PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, LETTERA c)

    Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato si applicano i codici TARIC vigenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

    Codice TARIC

    0301 99 90 75

    0302 34 10 00

    0302 34 90 00

    0303 44 11 00

    0303 44 13 00

    0303 44 19 00

    0303 44 90 00

    0304 10 38 75

    0304 10 98 65

    0304 20 45 20

    0304 90 97 75

    0305 20 00 21

    0305 20 00 78

    0305 20 00 79

    0305 30 90 75

    0305 49 80 60

    0305 59 90 45

    0305 69 90 40

    1604 14 11 30

    1604 14 11 35

    1604 14 16 30

    1604 14 16 35

    1604 14 18 30

    1604 14 18 35

    1604 20 70 40

    1604 20 70 45

    ALLEGATO IV a

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    ALLEGATO IV b

    Paesi terzi riconosciuti dall'ICCAT per i quali il documento statistico può essere convalidato da un organismo a tal fine riconosciuto (per esempio camera di commercio): Angola, Brasile, Canada, Capo Verde, Corea, Costa d'Avorio, Stati Uniti d'America, Gabon, Ghana, Guinea equatoriale, Giappone, Marocco, Guinea-Bissau, Russia, São Tomé e Príncipe, Sudafrica, Uruguay, Venezuela, Cina, Croazia, Libia, Guinea-Conakry, Tunisia.

    ALLEGATO V

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    >PIC FILE= "L_2003295IT.001401.TIF">

    ALLEGATO VI

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    ALLEGATO VII

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    ALLEGATO VIII a

    Elenco dei pescherecci che partecipano al programma di rottamazione del Giappone

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO VIII b

    Elenco dei pescherecci battenti bandiera di Taiwan che partecipano al programma di reimmatricolazione

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO IX

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    ALLEGATO X

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    ALLEGATO XI

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    ALLEGATO XII

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    ALLEGATO XIII

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    ALLEGATO XIV

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    ALLEGATO XV

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    ALLEGATO XVI

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    ALLEGATO XVII

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    ALLEGATO XVIII

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    ALLEGATO XIX

    >SPAZIO PER TABELLA>

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