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Document 32003R1945
Commission Regulation (EC) No 1945/2003 of 3 November 2003 amending the import duties in the cereals sector
Regolamento (CE) n. 1945/2003 della Commissione, del 3 novembre 2003, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali
Regolamento (CE) n. 1945/2003 della Commissione, del 3 novembre 2003, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali
GU L 286 del 4.11.2003, pp. 11–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 1945/2003 della Commissione, del 3 novembre 2003, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali
Gazzetta ufficiale n. L 286 del 04/11/2003 pag. 0011 - 0013
Regolamento (CE) n. 1945/2003 della Commissione del 3 novembre 2003 che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003(2), visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003(4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1936/2003 della Commissione(5). (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1936/2003, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1936/2003 modificato sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 4 novembre 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2003. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'Agricoltura (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (2) GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1. (3) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. (4) GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12. (5) GU L 285 dell'1.11.2003, pag. 22. ALLEGATO I Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Elementi di calcolo dei dazi (data del 31.10.2003) 1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione: >SPAZIO PER TABELLA> 2. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione: Trasporto/costi: Golfo del Messico - Rotterdam: 24,95 EUR/t; Grandi Laghi - Rotterdam: 28,87 EUR/t. 3. >SPAZIO PER TABELLA>