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Document 32003R1915
Commission Regulation (EC) No 1915/2003 of 30 October 2003 amending Annexes VII, VIII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the trade and import of ovine and caprine animals and the measures following the confirmation of transmissible spongiform encephalopathies in bovine, ovine and caprine animals (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1915/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, recante modifica degli allegati VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il commercio e l'importazione di animali delle specie ovina e caprina, nonché le misure da attuare in seguito alla presenza conclamata di encefalopatie spongiformi trasmissibili in ovini e caprini (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1915/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, recante modifica degli allegati VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il commercio e l'importazione di animali delle specie ovina e caprina, nonché le misure da attuare in seguito alla presenza conclamata di encefalopatie spongiformi trasmissibili in ovini e caprini (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 283 del 31.10.2003, pp. 29–33
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In force
Regolamento (CE) n. 1915/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, recante modifica degli allegati VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il commercio e l'importazione di animali delle specie ovina e caprina, nonché le misure da attuare in seguito alla presenza conclamata di encefalopatie spongiformi trasmissibili in ovini e caprini (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 283 del 31/10/2003 pag. 0029 - 0033
Regolamento (CE) n. 1915/2003 della Commissione del 30 ottobre 2003 recante modifica degli allegati VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il commercio e l'importazione di animali delle specie ovina e caprina, nonché le misure da attuare in seguito alla presenza conclamata di encefalopatie spongiformi trasmissibili in ovini e caprini (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2003(2) in particolare l'articolo 23, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 definisce norme per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) in animali delle specie bovina, ovina, e caprina. L'articolo 13, paragrafo 1 e l'allegato VII di tale regolamento dispongono l'applicazione immediata di alcune misure a seguito della confermata presenza di EST. Si prevede che l'attuazione di alcuni aspetti di queste misure comporterà difficoltà d'ordine pratico. (2) Per quanto concerne gli ovini e i caprini, le norme relative al rintracciamento delle progenie in seguito alla conferma di EST dovrebbe essere limitato ai casi confermati negli animali di sesso femminile, alla luce delle difficoltà pratiche e dell'incertezza dei vantaggi di tale pratica riguardo agli animali maschi affetti da EST. (3) Per quanto riguarda i bovini, conformemente al regolamento n. 999/2001, in caso di encefalopatia spongiforme bovina (ESB), le coorti di capi infetti sono abbattute e completamente distrutte. (4) Nella propria sessione del maggio 2003, l'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) ha deliberato che le coorti di bovini infetti da ESB possono essere tenute in vita fino alla fine del loro ciclo produttivo, a condizione che vengano completamente distrutte dopo la morte. (5) Secondo il codice zoosanitario dell'UIE non è necessario limitare l'uso di sperma bovino a causa dell'ESB. In base al parere del Comitato scientifico direttivo (CSD) del 18 e 19 marzo 1999 sulla possibilità di trasmissione verticale dell'ESB, aggiornato il 16 maggio 2002, è improbabile che lo sperma bovino costituisca un fattore di rischio per la trasmissione dell'ESB. (6) Presso i centri per la raccolta dello sperma i tori vengono inoltre sottoposti a controlli ufficiali, in modo da garantire che vengano completamente distrutti dopo la morte. (7) Le condizioni che regolamentano l'abolizione delle restrizioni imposte ad aziende di allevamento di ovini affetti da EST dovrebbero essere mitigate se applicate parallelamente a una sorveglianza intensiva dell'EST. Le norme per il ripopolamento con capre provenienti da allevamenti misti dovrebbero essere modificate di conseguenza. (8) I movimenti di pecore semiresistenti tra aziende soggette a restrizioni dovrebbero essere autorizzati, in modo da alleviare le difficoltà che incontrano alcune regioni per trovare animali adatti in sostituzione delle greggi infettate. (9) Al fine di facilitare la transizione al nuovo regime, il periodo di deroga per la distruzione di alcuni animali dovrebbe essere esteso da due a tre anni riproduttivi per quanto riguarda le razze e gli allevamenti di pecore con un livello basso di allelo ARR. (10) Gli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 stabiliscono condizioni per il commercio e l'importazione di ovini e caprini destinati alla riproduzione. Tali condizioni vanno precisate. (11) Il regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe essere quindi modificato di conseguenza. (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli allegati VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. (2) GU L 173 dell'11.7.2003, pag. 6. ALLEGATO Gli allegati VII, VIII e IX sono sostituiti come segue: 1) l'allegato VII è sostituito dal seguente: "ALLEGATO VII ERADICAZIONE DELL'ENCEFALOPATIA SPONGIFORME TRASMISSIBILE 1. L'indagine di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), deve identificare: a) per i bovini: - tutti gli altri ruminanti presenti nell'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia, - se la malattia risulta confermata in una femmina, la sua progenie partorita nel biennio precedente o nel periodo successivo alla comparsa dei primi sintomi clinici della malattia, - tutti gli animali appartenenti alla coorte dell'animale per il quale è stata confermata la malattia, - la possibile origine della malattia, - gli altri animali presenti presso l'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia o presso altre aziende che potrebbero essere state infettate dall'agente patogeno dell'EST o essere state esposte alla stessa fonte alimentare o alla stessa contaminazione, - il movimento di mangimi potenzialmente contaminati, di altri materiali o altri veicoli di trasmissione della malattia, che possano aver trasmesso l'agente patogeno dell'EST nell'azienda o dall'azienda in questione; b) per gli ovini e i caprini: - tutti i ruminanti diversi da ovini e caprini presenti nell'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia, - nella misura in cui sono reperibili, i genitori, e in caso di embrioni di sesso femminile, gli ovuli e l'ultima progenie dell'animale femmina per il quale è stata confermata la malattia, - tutti gli altri ovini e caprini dell'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia oltre a quelli di cui al secondo trattino, - la possibile origine della malattia e l'identificazione delle altre aziende in cui vi sono animali, embrioni od ovuli che abbiano potuto essere infettati dall'agente patogeno dell'EST o essere stati esposti alla stessa fonte alimentare o alla stessa contaminazione, - il movimento di mangimi, altro materiale o altri vettori di trasmissione potenzialmente contaminati, che possano aver trasmesso l'agente patogeno dell'ESB nell'azienda o dall'azienda in questione. 2. Le misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), riguardano almeno: a) in caso di conferma dell'ESB in un bovino, l'abbattimento e la completa distruzione di tutti i bovini identificati mediante l'indagine di cui al primo, secondo e terzo trattino del punto 1, lettera a); lo Stato membro interessato può tuttavia decidere: - di non abbattere e distruggere tutti i bovini dell'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia conformemente al primo trattino, a seconda della situazione epidemiologica e della rintracciabilità degli animali in quell'azienda, - di differire l'abbattimento e la distruzione degli animali della coorte di cui al punto 1, lettera a), terzo trattino, fino al termine della loro vita produttiva, a condizione che si tratti di tori tenuti costantemente in un centro di raccolta dello sperma e sia possibile garantire che vengano completamente distrutti al momento della loro morte; b) nel caso di conferma dell'EST in un ovino o in un caprino, a decorrere dal 1o ottobre 2003, conformemente alla decisione dell'autorità competente: i) l'uccisione e la completa distruzione di tutti gli animali, degli embrioni e degli ovuli individuati dall'indagine di cui al punto 1, lettera b), secondo e terzo trattino; oppure ii) l'uccisione e la completa distruzione di tutti gli animali, degli embrioni e degli ovuli individuati dall'indagine di cui al punto 1, lettera b), secondo e terzo trattino, ad eccezione di: - montoni da riproduzione del genotipo ARR/ARR, - pecore da riproduzione aventi almeno un allelo ARR e nessun allelo VRQ, e - pecore aventi almeno un allelo ARR destinate esclusivamente alla macellazione, iii) se l'animale infetto è stato introdotto da un'altra azienda, uno Stato membro può decidere, sulla base della cronistoria del caso, di applicare misure di eradicazione nell'azienda di origine oltre che o invece che nell'azienda in cui l'infezione è stata confermata. Nel caso di terreni adibiti a pascoli comuni per più di un gregge, gli Stati membri possono decidere di limitare l'applicazione di tali misure a un singolo gregge, dopo un esame approfondito di tutti i fattori epidemiologici. c) In caso di conferma dell'ESB in un ovino o caprino, l'abbattimento e la completa distruzione di tutti gli animali, embrioni e ovuli identificati mediante l'indagine di cui al punto 1, lettera b), dal secondo al quinto trattino. 3.1. Soltanto i seguenti animali possono essere introdotti nell'azienda/nelle aziende in cui si è proceduto a distruzione conformemente al punto 2, lettera b), sub i) o ii): a) ovini maschi del genotipo ARR/ARR; b) ovini femmine aventi almeno un allelo ARR e nessun allelo VRQ; c) caprini, a patto che: - nell'azienda non siano presenti ovini riproduttori diversi da quelli menzionati alle lettere a) e b), - in seguito alla riduzione del gregge si sia proceduto a un'accurata pulizia e disinfezione di tutte le gabbie per animali presenti nei locali; - l'azienda sia sottoposta a monitoraggio intensificato dell'EST, compreso il test di tutti i caprini macellati o morti in azienda di più di 18 mesi di età. 3.2. Soltanto lo sperma e gli embrioni specificati qui di seguito possono essere usati nell'azienda/nelle aziende in cui si sia proceduto alla distruzione conformemente al punto 2, lettera b) sub i) o ii): a) sperma di montoni del genotipo ARR/ARR; b) embrioni aventi almeno un allelo ARR e nessun allelo VRQ. 4. Per un periodo transitorio che scadrà al più tardi il 1o gennaio 2006 e in deroga alla restrizione di cui al punto 3.1, lettera b), qualora sia difficile ottenere capi ovini di rimpiazzo di un genotipo noto, gli Stati membri hanno facoltà di consentire l'introduzione di pecore non gravide di genotipo ignoto nelle aziende di cui al punto 2, lettera b), sub i) e ii). 5. In seguito all'applicazione in un'azienda delle misure di cui al punto 2, lettera b), sub i) e ii): a) il movimento di ovini ARR/ARR dall'azienda non è soggetto ad alcuna restrizione; b) gli ovini aventi soltanto un allelo ARR possono essere spostati dall'azienda soltanto per essere inviati alla macellazione con destinazione al consumo umano o a fini di distruzione; tuttavia le pecore aventi almeno un allelo ARR e nessun allelo VRQ possono essere spostate verso altre aziende sottoposte a restrizioni a seguito dell'applicazione delle misure di cui al punto 2, lettera b), sub ii). c) gli ovini di altri genotipi possono essere spostati dall'azienda soltanto a fini di distruzione. 6. Le restrizioni di cui ai punti 3.1, 3.2 e 5 continuano ad applicarsi all'azienda per un periodo di tre anni a decorrere da: a) la data in cui tutti gli ovini dell'azienda hanno conseguito lo stato ARR/ARR, oppure b) l'ultima data in cui un ovino o un caprino è stato tenuto nell'azienda, oppure c) nel caso di cui al punto 3.1, lettera c), la data in cui è iniziato il monitoraggio intensificato dell'EST; oppure d) la data in cui tutti i montoni da riproduzione presenti nell'azienda siano del genotipo ARR/ARR e tutte le pecore da riproduzione abbiano almeno un allelo ARR e nessun allelo VRQ, a condizione che tutti gli ovini di età superiore a 18 mesi macellati e morti nell'azienda siano sottoposti al test EST per questo periodo e che i risultati siano negativi. 7. Se la frequenza dell'allelo ARR nella razza o nell'azienda è bassa, ovvero se ciò sia ritenuto necessario per evitare l'allevamento in consanguineità, uno Stato membro ha facoltà di decidere di: a) ritardare la distruzione degli animali di cui al punto 2, lettera b), sub i) e ii) per un massimo di tre anni riproduttivi; b) consentire che ovini diversi da quelli di cui al punto 3 siano introdotti nelle aziende di cui al punto 2, lettera b), sub i) e ii), a condizione che non siano portatori di un allelo VRQ. 8. Gli Stati membri che applicano le deroghe di cui ai punti 4 e 7 presentano alla Commissione un resoconto delle condizioni e dei criteri usati per concederle." 2) La lettera a) della sezione I del capitolo A dell'allegato VIII è sostituita dal testo seguente: "a) gli ovini o caprini da riproduzione e d'allevamento devono: i) essere rimasti sin dalla nascita o per gli ultimi tre anni, senza interruzioni, in una o più aziende, nelle quali da almeno tre anni risultano soddisfatti i seguenti requisiti: - l'azienda è sottoposta a controlli veterinari ufficiali periodici, - gli animali sono identificati, - non è stato confermato alcun caso di scrapie, - sulle femmine vecchie destinate alla macellazione sono effettuati controlli mediante campionatura, - sono introdotte nell'azienda soltanto femmine provenienti da aziende conformi agli stessi requisiti, oppure ii) dal 1o ottobre 2003, essere ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, quale definito nell'allegato I della decisione 2002/1003/CE della Commissione(1). Quando sono destinati a uno Stato membro che beneficia, su tutto o parte del suo territorio, delle disposizioni di cui alle lettere b) o c), gli animali soddisfano le garanzie complementari, generali o specifiche, definite in conformità alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2." 3) Il capitolo E dell'allegato IX è sostituito dal seguente: "CAPITOLO E Importazioni di ovini e caprini Gli animali delle specie ovina e caprina importati nella Comunità successivamente al 1o ottobre 2003 devono essere accompagnati da un certificato sanitario attestante che: a) sono stati partoriti e allevati continuativamente in aziende nelle quali non è mai stato diagnosticato un caso di scrapie e, nel caso di ovini e caprini da riproduzione, soddisfano i requisiti dell'allegato VIII, capitolo A, sezione I, lettera a), sub i); b) oppure sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, quale definito nell'allegato I della decisione 2002/1003/CE della Commissione, provenienti da un'azienda in cui negli ultimi sei mesi non è stato segnalato alcun caso di scrapie. Se sono destinati a uno Stato membro che beneficia, su tutto o parte del suo territorio, delle disposizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione I, lettere b) o c), gli animali soddisfano le garanzie complementari, generali o specifiche, definite in conformità alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2." (1) GU L 349 del 24.12.2002, pag. 105.