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Document 32003D0726

2003/726/CE: Decisione della Commissione, del 30 settembre 2003, relativa alla validità di talune informazioni tariffarie vincolanti [notificata con il numero C(2003) 3516]

GU L 262 del 14.10.2003, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/726/oj

32003D0726

2003/726/CE: Decisione della Commissione, del 30 settembre 2003, relativa alla validità di talune informazioni tariffarie vincolanti [notificata con il numero C(2003) 3516]

Gazzetta ufficiale n. L 262 del 14/10/2003 pag. 0027 - 0028


Decisione della Commissione

del 30 settembre 2003

relativa alla validità di talune informazioni tariffarie vincolanti

[notificata con il numero C(2003) 3516]

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2003/726/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto iii), e l'articolo 248,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003(4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1) L'informazione tariffaria vincolante di cui all'allegato è in contrasto con altre informazioni tariffarie vincolanti e la classificazione tariffaria ivi prevista è incompatibile con le regole generali sull'interpretazione della nomenclatura combinata disposte nella parte I, sezione I A dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2176/2002 della Commissione(6).

(2) L'informazione tariffaria vincolante di cui all'allegato riguarda un tessuto tagliato a misura in fibra sintetica (34 % poliestere, 52 % poliammide e 14 % poliuretano - rivestimento). Poiché il rivestimento non è percettibile ad occhio nudo, in base all'applicazione delle regole generali 1 e 6 sull'interpretazione della nomenclatura combinata e della nota 2 a) 1) al capitolo 59, il tessuto deve essere classificato alla voce 5407.

(3) La validità di detta informazione tariffaria vincolante deve decadere. Pertanto, l'amministrazione doganale che l'ha emessa deve revocarla quanto prima e informare di ciò la Commissione.

(4) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un certo periodo di tempo deve essere data al titolare la possibilità di richiamarsi alle informazioni tariffarie vincolanti che sono decadute, fatte salve le condizioni previste nell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(5) Le misure contemplate dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'informazione tariffaria vincolante, di cui alla colonna 1 della tabella disposta nell'allegato, emessa dall'autorità doganale specificata nella colonna 2 per la classificazione tariffaria specificata nella colonna 3, cessa di essere valida.

2. L'autorità doganale specificata nella colonna 2 deve revocare l'informazione tariffaria vincolante di cui alla colonna 1 quanto prima e comunque non oltre 10 giorni dalla notifica della presente decisione.

3. L'autorità doganale che revoca l'informazione tariffaria vincolante deve informare di ciò la Commissione.

Articolo 2

L' informazione tariffaria vincolante di cui all'allegato può continuare ad essere utilizzata ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 per un certo periodo di tempo, purché siano soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2003.

Per la Commissione

Frederik Bolkestein

Membro della Commissione

(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

(3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(4) GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16.

(5) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(6) GU L 331 del 7.12.2002, pag. 3.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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