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Document 32003D0708

    2003/708/CE: Decisione della Commissione, del 7 ottobre 2003, che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio e gli allegati I e II della decisione 93/198/CEE della Commissione allo scopo di aggiornare i certificati sanitari per gli ovini e i caprini (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3511]

    GU L 258 del 10.10.2003, p. 11–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/708/oj

    32003D0708

    2003/708/CE: Decisione della Commissione, del 7 ottobre 2003, che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio e gli allegati I e II della decisione 93/198/CEE della Commissione allo scopo di aggiornare i certificati sanitari per gli ovini e i caprini (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3511]

    Gazzetta ufficiale n. L 258 del 10/10/2003 pag. 0011 - 0034


    Decisione della Commissione

    del 7 ottobre 2003

    che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio e gli allegati I e II della decisione 93/198/CEE della Commissione allo scopo di aggiornare i certificati sanitari per gli ovini e i caprini

    [notificata con il numero C(2003) 3511]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2003/708/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 72/462/CEE(1) del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza da paesi terzi, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003(2), in particolare l'articolo 11,

    vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini(3), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/50/CE del Consiglio(4), in particolare dall'articolo 14, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1) Il modello di certificato veterinario per il commercio di ovini e caprini destinati alla riproduzione è il modello III dell'allegato E della direttiva 91/68/CEE.

    (2) La decisione 93/198/CEE della Commissione(5), del 17 febbraio 1993, modificata da ultimo dalla decisione 2002/261/CE(6), stabilisce un modello concernente le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione da paesi terzi di animali domestici delle specie ovina e caprina.

    (3) Conformemente all'allegato VIII, capitolo A, parte I, e all'allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2003 della Commissione(8), alcune restrizioni relative al commercio e all'importazione di ovini e caprini sono state eliminate a condizione che tali animali presentino il genotipo della proteina prionica ARR/ARR.

    (4) È necessario allineare sulle nuove norme il modello III del certificato di cui all'allegato E della direttiva 91/68/CEE e il modello dei certificati di cui agli allegati I e II della decisione 93/198/CEE.

    (5) Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 91/68/CEE e la decisione 93/198/CEE.

    (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il modello III di cui all'allegato E della direttiva 91/68/CEE è sostituito dal testo dell'allegato I della presente decisione.

    Articolo 2

    La decisione 93/198/CEE è modificata come segue:

    1) L'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato II della presente decisione.

    2) L'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato III della presente decisione.

    Articolo 3

    La presente decisione si applica a decorrere dal 13 ottobre 2003.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2003.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

    (2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

    (3) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

    (4) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 51.

    (5) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 34.

    (6) GU L 91 del 6.4.2002, pag. 31.

    (7) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

    (8) GU L 173 dell'11.7.2003, pag. 6.

    ALLEGATO I

    "Modello III

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    ALLEGATO II

    "ALLEGATO I

    Parte 1a

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    Parte 1b

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    ALLEGATO III

    "ALLEGATO II

    Parte 1a

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    Parte 1b

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