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Document 32003D0689
2003/689/EC: Commission Decision of 2 October 2003 on the list of establishments in Estonia approved for the purpose of importing fresh meat into the Community (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 3429)
2003/689/CE: Decisione della Commissione, del 2 ottobre 2003, sull'elenco degli stabilimenti in Estonia autorizzati per l'importazione delle carni fresche nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3429]
2003/689/CE: Decisione della Commissione, del 2 ottobre 2003, sull'elenco degli stabilimenti in Estonia autorizzati per l'importazione delle carni fresche nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3429]
GU L 251 del 3.10.2003, pp. 21–22
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2014; abrogato da 32014D0160
2003/689/CE: Decisione della Commissione, del 2 ottobre 2003, sull'elenco degli stabilimenti in Estonia autorizzati per l'importazione delle carni fresche nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3429]
Gazzetta ufficiale n. L 251 del 03/10/2003 pag. 0021 - 0022
Decisione della Commissione del 2 ottobre 2003 sull'elenco degli stabilimenti in Estonia autorizzati per l'importazione delle carni fresche nella Comunità [notificata con il numero C(2003) 3429] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/689/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi(1), modificata dal regolamento (CE) n. 807/2003(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), considerando quanto segue: (1) Gli stabilimenti nei paesi terzi possono essere autorizzati all'esportazione di carni fresche nella Comunità unicamente se rispettano le condizioni generali e speciali fissate nella direttiva 72/462/CEE. (2) Secondo i risultati della missione della Comunità sembra che la situazione sanitaria veterinaria in Estonia possa favorevolmente essere comparata a quella degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le malattie trasmissibili con le carni fresche e che le operazioni di controllo sulla produzione di carni fresche è soddisfacente. (3) In conformità con l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, l'Estonia ha comunicato le informazioni relative allo stabilimento che potrebbe essere autorizzato all'esportazione di carni fresche nella Comunità. (4) Lo stabilimento presentato dall'Estonia risponde a tutti i requisiti fissati nella direttiva 72/462/CE per diventare un macello e laboratorio di sezionamento riconosciuto da cui le importazioni nell'Unione europea possono essere autorizzate in conformità con l'articolo 18 della direttiva. (5) Un'ispezione comunitaria ha dimostrato che le condizioni sanitarie dello stabilimento sono soddisfacenti e che quindi esso può essere aggiunto sull'elenco degli stabilimenti compilato secondo la direttiva 72/462/CEE, dai quali possono essere autorizzate le importazioni di carni fresche. (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Lo stabilimento in Estonia indicato nell'allegato ha l'approvazione per l'esportazione di carni fresche nella Comunità secondo le condizioni fissate nella direttiva 72/462/CEE, comprese le lettere a) e b) dell'articolo 18, paragrafo 1, di cui sopra. Articolo 2 La presente decisione si applica a decorrere dal 6 ottobre 2003. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. (2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36. ALLEGATO >PIC FILE= "L_2003251IT.002202.TIF">