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Dokument 32003D0637

2003/637/CE: Decisione della Commissione, del 30 aprile 2003, concernente il regime di aiuti C 65/2002 (ex N 262/2002) dell'Austria a favore delle compagnie aeree austriache (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1307]

GU L 222 del 5.9.2003, s. 33 – 38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Právny stav dokumentu Účinné

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/637/oj

32003D0637

2003/637/CE: Decisione della Commissione, del 30 aprile 2003, concernente il regime di aiuti C 65/2002 (ex N 262/2002) dell'Austria a favore delle compagnie aeree austriache (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1307]

Gazzetta ufficiale n. L 222 del 05/09/2003 pag. 0033 - 0038


Decisione della Commissione

del 30 aprile 2003

concernente il regime di aiuti C 65/2002 (ex N 262/2002) dell'Austria a favore delle compagnie aeree austriache

[notificata con il numero C(2003) 1307]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/637/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni, in conformità ai predetti articoli(1),

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, l'Austria, con lettera del 5 aprile 2002 protocollata il 10 aprile 2002 con il numero SG(2002) A/3826, ha informato la Commissione europea di un dispositivo di compensazione di perdite nel settore aereo. Il 2 maggio 2002 [lettera della DG TREN D(2002) 70222] è stata inviata alle autorità austriache una prima richiesta di informazioni complementari cui l'Austria ha risposto con nota del 24 maggio 2002, protocollata con il numero TREN A/59420. Una seconda richiesta di informazioni complementari è stata inviata dalla Commissione il 5 luglio 2002 [nota DG TREN D(2002) 11286] Le autorità austriache vi hanno risposto con lettera del 7 agosto 2002 protocollata il 13 agosto 2002 con il numero SG(2002) A/8235.

(2) Con lettera del 16 ottobre 2002 la Commissione ha informato l'Austria della decisione di considerare il regime notificato parzialmente compatibile con il mercato comune per quattro misure e per un ammontare massimo di 1419000 EUR, e di avviare la procedura prevista all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti delle altre misure previste dall'aiuto(2).

(3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sull'aiuto di cui trattasi.

(4) La Commissione non ha ricevuto osservazioni al riguardo da parte degli interessati.

II. DESCRIZIONE DELL'AIUTO

Contesto

(5) A causa degli attacchi terroristici verificatisi negli Stati Uniti l'11 settembre 2001, alcune parti dello spazio aereo sono state chiuse per più giorni. È il caso dello spazio aereo statunitense, completamente vietato dall'11 al 14 settembre 2001 e che è stato riaperto gradualmente alla navigazione aerea soltanto dal 15 settembre 2001. Altri Stati sono stati costretti ad adottare simili provvedimenti per tutto o parte del loro territorio.

(6) Durante questo periodo le compagnie aeree hanno dovuto annullare i voli che utilizzavano lo spazio aereo interessato. Inoltre hanno subito perdite a causa delle ripercussioni sul resto del traffico o a causa dell'impossibilità di trasportare i passeggeri fino alla loro destinazione finale.

(7) Di fronte all'ampiezza e al carattere repentino di questi eventi e dei costi che essi hanno generato per le compagnie aeree, gli Stati membri hanno dovuto adottare dispositivi eccezionali di compensazione.

Regime notificato

(8) In questo contesto l'Austria ha deciso di istituire un regime per compensare le perdite di introiti subite dalle società aeree austriache durante il periodo dall'11 al 14 settembre 2001.

(9) Gli interessati della decisione sono tutte le compagnie aeree titolari di una licenza rilasciata dalle autorità austriache conformemente al regolamento (CE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie(3). Le misure notificate corrispondono esclusivamente alle perdite che le società del gruppo Austrian Airlines (cioè Austrian Airlines, Tyrolean Airways, Lauda Air e Rheintalflug) hanno comunicato alle autorità austriache. L'Austria ha tuttavia confermato alla Commissione che altre società titolari di una licenza rilasciata dalle autorità austriache potrebbero essere ammesse allo stesso regime di compensazioni.

(10) La compensazione massima non può in ogni caso essere superiore ai quattro trecentosessantacinquesimi (4/365) del fatturato annuale della compagnia.

(11) Le perdite indennizzabili così definite saranno verificate e certificate dai revisori dei conti dell'impresa sulla base di criteri stabiliti.

(12) L'Austria si è impegnata a trasmettere alla Commissione una relazione sui versamenti effettuati nei sei mesi successivi all'approvazione del regime.

(13) Il 16 ottobre 2001 la Commissione ha ritenuto il regime di tali compensazioni per le perdite subite dall'11 al 14 settembre 2001 parzialmente compatibile con il mercato comune. Questa decisione è stata presa ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato e degli orientamenti definiti dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Ripercussioni degli attentati negli Stati Uniti sull'industria dei trasporti aerei(4) (di seguito denominata "comunicazione del 10 ottobre 2001"). A questo scopo sono state autorizzate all'Austria risorse pari ad un ammontare di 1419000 EUR.

(14) Il regime notificato, oggetto delle presente decisione, prevede altre due misure per le quali è stata aperta la procedura formale di esame con la stessa decisione del 16 ottobre 2002:

- una di esse, denominata nella suddetta decisione misura 2b, prevede una compensazione per la cancellazione del volo transatlantico del 15 settembre 2001 (importo notificato pari a 55727 EUR).

- l'altra, denominata nella stessa decisione misura 3, mira a compensare la perdita di introiti subita su tutti i voli diversi da quelli verso gli Stati Uniti. A tal fine, il numero medio di passeggeri al giorno e per tratta nel periodo dall'11 al 14 settembre 2001 è stato comparato a quello del periodo dal 1o al 10 settembre; la differenza (8630 passeggeri) è stata moltiplicata per il ricavo medio per passeggero sulle stesse rotte, ottenendo in tal modo la cifra in questione. L'importo notificato a questo titolo è stato di 1908128 EUR.

(15) La Commissione ha deciso di avviare la procedura formale di esame, considerati i dubbi relativi alla compatibilità di tale sistema di aiuti con il mercato comune. Per quanto attiene alla misura 2b, relativa al 15 settembre 2001, i dubbi si basano non solo sul superamento del periodo previsto al punto 35 della comunicazione del 10 ottobre 2001, ma anche e soprattutto sulla mancanza dell'evento straordinario e sul cambiamento del carattere di perdita indennizzabile dopo il 14 settembre 2001. Riguardo la misura 3, avente maggiore importanza finanziaria, i dubbi della Commissione riguardano la compatibilità con il mercato comune, in particolare, poiché l'Austria non ha dimostrato l'esistenza della relazione diretta che deve esistere, ai sensi del punto 35 della comunicazione, tra i costi indennizzabili e la chiusura dello spazio aereo, ed inoltre la misura riguarda zone geografiche non interessate dalla chiusura.

III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(16) Nessun terzo interessato ha fatto pervenire informazioni alla Commissione entro il termine di un mese.

IV. OSSERVAZIONI DELL'AUSTRIA

(17) Con nota del 16 dicembre 2002, protocollata dalla Commissione con il numero TREN A/2002, le autorità austriache hanno fatto pervenire ulteriori commenti alla Commissione.

(18) Per quanto attiene il volo transatlantico della società Austrian Airlines cancellato il 15 settembre (misura 2b), l'Austria ha dichiarato che la cancellazione era il risultato della decisione iniziale di imbarcare a bordo agenti di sicurezza armati. Questa decisione non ha potuto essere concordata a tempo debito con le autorità americane e ciò non ha permesso la preparazione effettiva del volo. L'Austria ha inoltre dichiarato che la ripresa dei voli è avvenuta solo in modo graduale, come ha riconosciuto anche la Commissione nella sua decisione e che tali cancellazioni dimostrano che la situazione è rimasta caotica anche dopo il 14 settembre 2001.

(19) Infine l'Austria ha confermato che intende versare a titolo della misura l'importo di 55727 EUR, importo già stabilito al momento dell'apertura del procedimento.

(20) La misura generale di compensazione a favore della totalità dei voli (misura 3), contro la quale la Commissione aveva sollevato obiezioni, è stata giustificata dall'Austria sulla base dell'interpretazione contenuta nella comunicazione del 10 ottobre 2001 e nella lettera dei servizi della Commissione indirizzata il 14 novembre 2001 agli Stati membri, e non è fondata sulla pratica della Commissione [precedenti decisioni relative agli altri Stati membri(5)] cui l'Austria era stata rinviata. L'Austria aveva ulteriormente precisato nel modo seguente la misura di compensazione prevista.

(21) Sulla base dei valori medi del mese di agosto 2001, l'Austria ha calcolato in primo luogo le perdite effettive relative ai passeggeri in transito sulla rete della società Austrian Airlines che, a causa della cancellazione dei voli transatlantici tra l'11 e il 14 settembre 2001, hanno perso i rispettivi voli in coincidenza per continuare il volo verso la destinazione finale; tali perdite ammontano a [...] EUR.

(22) L'Austria ha calcolato in seguito che circa il [...] % dei passeggeri dei voli transatlantici della Austrian Airlines cancellati tra l'11 e il 14 settembre 2001 e per i quali nella decisione del 16 ottobre 2002 era stata approvata la compensazione delle perdite corrispondenti, erano sulla tratta di andata del loro viaggio e per questi ultimi la tratta di ritorno andava logicamente annullata. L'Austria ha confermato che questo aspetto era stato preso in considerazione nella prima notifica e ha fornito una stima precisa ricavata dai dati del mese precedente, valutando la perdita corrispondente a 1235700 EUR.

(23) Perdite addizionali, calcolate in conformità al punto 21 e relative ai passeggeri che si trovavano allo stesso modo in transito sul resto della rete dell'Austrain Airlines e che avevano perso il volo di ritorno sono state quantificate pari a [...] EUR.

(24) Infine il gruppo Austrian Airlines ha subito perdite simili pari a [...] EUR per i passeggeri in transito a causa dei voli transatlantici di altre compagnie che negli stessi giorni hanno dovuto essere cancellati.

(25) Infine, l'Austria ha dichiarato che intende versare a titolo di questa misura una somma di 1983333 EUR pari a quattro volte l'ammontare indicato ai punti da 21 a 24 e che sostituisce quella di 1908128 EUR di cui alla notifica iniziale.

V. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

Esistenza dell'aiuto

(26) L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce che "salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza."

(27) Gli aiuti concessi alle compagnie aeree costituiscono un'assegnazione di risorse di Stato a loro favore e rappresentano dunque per esse un vantaggio economico.

(28) La misura a favore del trasporto aereo oggetto della presente decisione, ha carattere selettivo. Inoltre le quattro compagnie aeree destinatarie in primo luogo del regime di aiuti sono esplicitamente identificate (cfr. il considerando 9 della decisione).

(29) Da quando, il 1o gennaio 1993 - con l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2407/92 e del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie(6), come modificato dall'Atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia - è stato aperto il mercato dei trasporti aerei, le compagnie aeree degli Stati membri operano sul mercato in regime di reciproca concorrenza. Le quattro compagnie aeree destinatarie degli aiuti operano nel mercato comunitario. Gli aiuti previsti e i vantaggi relativi a loro favore incidono sugli scambi commerciali tra gli Stati e possono alterare la concorrenza.

(30) Pertanto queste misure, che costituiscono un aiuto di Stato, sono compatibili con il mercato comune soltanto se rientrano in una delle deroghe previste.

Base giuridica della valutazione dell'aiuto

(31) Le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 2, lettere a) e c), del trattato CE non sono applicabili perché nella fattispecie non si tratta di un aiuto a carattere sociale concesso a consumatori privati, o di un aiuto concesso a determinate regioni della Repubblica federale di Germania.

(32) Non trattandosi neppure di un aiuto destinato a favorire lo sviluppo economico di regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure dove si abbia una grave forma di disoccupazione, né di un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, non si applicano le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato.

(33) Infine non sono neppure applicabili nella fattispecie le disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d); esse si riferiscono agli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro o agli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

(34) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE, sono compatibili con il mercato comune "gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali". Al punto 33 della comunicazione del 10 ottobre 2001 la Commissione ritiene che gli eventi dell'11 settembre 2001 possano senz'altro considerarsi eventi straordinari ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

(35) Al punto 35 della comunicazione del 10 ottobre 2001 la Commissione spiega le condizioni che essa reputa necessarie per considerare che le compensazioni relative a questi avvenimenti rispettino le condizioni dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

"La Commissione ritiene che i costi direttamente legati alla chiusura dello spazio aereo americano dall'11 al 14 settembre 2001, possano essere considerati una conseguenza diretta degli eventi dell'11 settembre 2001 e possano quindi essere compensati dagli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- la compensazione va versata in modo non discriminatorio a tutte le compagnie aeree di uno stesso Stato membro,

- essa riguarda esclusivamente i costi generati fra l'11 e il 14 settembre 2001 a seguito dell'interruzione del traffico aereo decisa dalle autorità americane,

- l'importo della compensazione è calcolato in modo preciso e oggettivo, paragonando il traffico registrato da ogni compagnia aerea nel corso dei quattro giorni in causa a quello della stessa compagnia nel corso della settimana precedente, con l'applicazione di un coefficiente correttore che tenga conto dell'evoluzione tendenziale registrata nel corrispondente periodo dell'anno 2000. L'importo massimo della compensazione, che tiene conto sia dei costi sostenuti che di quelli evitati, è pari alle perdite debitamente constatate durante i quattro giorni; essa non può in ogni caso superare i quattro trecentosessantacinquesimi (4/365) del fatturato della società."

Compatibilità ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE

a) Misura 2b (volo transatlantico del 15 settembre 2001)

(36) Il regime notificato supera chiaramente il quadro considerato ammissibile nella comunicazione del 10 ottobre 2001 per l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE riferito al periodo dall'11 al 14 settembre 2001 e limitato alle perdite derivanti in modo diretto alla chiusura dello spazio aereo e già approvate, subite durante il suddetto periodo.

(37) Al punto 35 della comunicazione del 10 ottobre 2001 la Commissione aveva già stabilito che la chiusura dello spazio aereo americano dall'11 al 14 settembre 2001 rappresentava un "evento straordinario" ritenendo compatibili le compensazioni per le perdite derivanti dalla stessa; tuttavia non aveva considerato gli altri danni derivanti in modo indiretto dalla suddetta chiusura. Ciò vale in particolare per le perdite subite dalle compagnie aeree dopo la riapertura dello spazio aereo il 15 settembre.

(38) Nella comunicazione del 10 ottobre 2001 la Commissione ha spiegato che la compensazione riguarda "esclusivamente i costi generati a seguito dell'interruzione del traffico aereo decisa dalle autorità americane". Le spiegazioni delle autorità austriache non lasciano alcun dubbio al riguardo che il volo de quo non ha potuto essere garantito a causa della loro decisione di adottare una misura specifica - l'impiego di personale armato a bordo - per la quale era necessaria l'autorizzazione delle autorità americane, che però non è stata rilasciata in tempo. Le autorità austriache riconoscono dunque che la situazione dopo il 14 settembre non era caratterizzata da un'interruzione del traffico aereo, ma da una gestione molto più limitata della delle rotte aeree.

(39) A parere della Commissione le conseguenze indirette degli attentati dell'11 settembre - difficoltà nello sfruttamento delle linee aeree dal 15 settembre - siano poste allo stesso livello delle loro conseguenze dirette, cioè la chiusura completa di alcune parti dello spazio aereo fino al 14 settembre e quindi l'impossibilità di sfruttare le relative rotte aeree. Le conseguenze indirette degli attentati si sono fatte sentire, e restano a tutt'oggi visibili in numerosi settori dell'economia mondiale, in modo più o meno prolungato ma tali difficoltà, al pari di altre crisi economiche o politiche, per quanto possano essere penalizzanti, non possono essere considerate avvenimenti straordinari e giustificare l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

(40) Nell'ambito delle sue funzioni di garanzia della parità di trattamento tra le imprese, la Commissione fa presente che in nessuna delle decisioni in materia(7) ha mai autorizzato fino ad oggi indennizzi per il periodo successivo al 14 settembre 2001.

(41) Di conseguenza la Commissione ritiene che la misura 2b dell'importo di 55727 EUR a titolo di compensazione per le perdite subite dopo il 14 settembre 2001 non è compatibile con il mercato comune e in particolare non rientra nella deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE così come interpretato ai sensi della comunicazione del 10 ottobre 2001.

b) Misura 3 (altre compensazioni previste)

(42) La Commissione constata che tutte le compagnie aeree, titolari di un'autorizzazione all'esercizio della professione rilasciata da uno Stato membro possono ricevere una compensazione. Si tratta chiaramente di una misura non discriminatoria.

(43) La comunicazione del 10 ottobre 2001 ha sostanzialmente autorizzato la compensazione per le conseguenze dirette della chiusura dello spazio aereo deciso dalle autorità americane. Le modalità pratiche per l'applicazione della comunicazione della Commissione sono state stabilite con la lettera dei servizi della Commissione del 14 novembre 2001 indirizzate agli Stati membri; essa si riferisce in particolare al legame diretto che deve essere stabilito tra "l'interruzione di tutto il traffico aereo sul territorio americano e le conseguenti perturbazioni nei cieli europei". In questo contesto la misura, come precisato dall'Austria nella risposta all'apertura della procedura, prevede una compensazione limitata alle linee o alle rotte interessate dalla chiusura dello spazio aereo o dalle relative perturbazioni, come, ad esempio, l'impossibilità per il passeggeri di completare il volo fino all'aeroporto di destinazione. La Commissione ritiene che questa misura corrisponda alla posizione espressa nella sua Comunicazione, e in modo particolare alla relazione diretta che deve sussistere tra i costi indennizzabili e la chiusura dello spazio aereo.

(44) Questa misura vale esclusivamente per il periodo dall'11 al 14 settembre 2001 ed è limitata alle perdite direttamente legate alla chiusura dello spazio aereo subite durante il suddetto periodo. È pertanto conforme alle limitazioni fissate dalla Commissione.

(45) Il metodo per il calcolo delle perdite di esercizio che possono costituire oggetto di una compensazione si ispira a quello stabilito dalla Commissione nella sua comunicazione esplicata nei dettagli nella lettera dei servizi della Commissione del 14 novembre 2001, indirizzata agli Stati membri. La perdita di ricavi subita durante i quattro giorni considerati è stata determinata in funzione delle ultime statistiche relative al traffico aereo delle compagnie aeree al momento degli attentati. In particolare l'Austria si è limitata a considerare i mancati introiti dovuti alla effettiva cancellazione dei voli transatlantici o delle tratte e delle rispettive coincidenze.

Per quanto attiene l'ammontare delle perdite per passeggero, l'Austria ha precisato nella risposta che non sussistono costi variabili deducibili per questi voli, in quanto essi sono stati effettuati normalmente.

Infine l'ammontare complessivo dei quattro trecentosessantacinquesimi (4/365) del fatturato calcolato dallo Stato membro corrisponde a quello definito dalla Commissione.

La Commissione considera che questo calcolo rientra nel massimo stabilito nella Comunicazione del 10 ottobre 2001, pari alla perdita netta delle entrate durante i quattro giorni in questione.

(46) Conformemente alle modalità di applicazione esplicate nelle lettere dei servizi della Commissione agli Stati membri del 14 novembre 2001, lo Stato membro si è impegnato a informare la Commissione, dal momento della prima notifica alla Commissione sulle condizioni di applicazione di questo regime di aiuti entro i 6 mesi successivi all'autorizzazione.

(47) Di conseguenza, la Commissione conclude che la misura complementare stabilita dall'Austria a favore delle compagnie aeree a seguito della chiusura dello spazio aereo dall'11 al 14 settembre 2001 per un ammontare di 1983333 EUR, corrisponde alla norme stabilite nella sua Comunicazione del 10 ottobre 2001; pertanto essa è ritenuta compatibile con il trattato CE ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b).

VI. CONCLUSIONI

(48) Di conseguenza, la Commissione ritiene che la misura notificata dell'importo di 55727 EUR a titolo di compensazione per le perdite subite dopo il 14 settembre 2001 non è compatibile con il mercato comune e non può beneficiare in particolare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE, così come interpretato alla luce della comunicazione del 10 ottobre 2001. Invece la Commissione conclude che la misura complementare stabilita dall'Austria a favore delle compagnie aeree a seguito della chiusura dello spazio aereo dall'11 al 14 settembre 2001 per un ammontare di 1983333 EUR, corrisponde alla norme stabilite nella sua comunicazione del 10 ottobre 2001; pertanto essa è ritenuta compatibile con il trattato CE ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato al quale l'Austria intende dare esecuzione a favore di una compagnia aerea nazionale per un importo di 55727 EUR a titolo di compensazione per le perdite che essa ha subito dopo il 14 settembre 2001 in seguito alla chiusura di determinati spazi aerei è incompatibile con il mercato comune.

A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione.

Articolo 2

L'aiuto di Stato al quale l'Austria intende dare esecuzione in favore delle compagnie aeree nazionali per un importo di 1983333 EUR è invece compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

L'esecuzione di questo aiuto è perciò autorizzata.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Austria informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2003.

Per la Commissione

Loyola De Palacio

Vicepresidente

(1) GU C 309 del 12.12.2002, pag. 5.

(2) Cfr. nota in calce 1.

(3) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

(4) COM(2001) 574 def. del 10.10.2001. http://europa.eu.int/eur-lex/de/ com/cnc/2001/com2001_0574de01.pdf

(5) Cfr. decisioni simili Francia (n. 806/2001 del 30 gennaio 2002), Regno Unito (n. 854/2001 del 12 marzo 2002) e Germania (n. 269/2002 del 2 luglio 2002) consultabili al seguente indirizzo Internet:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/state_aids/ transports.htm

(6) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8.

(7) Oltre alle decisioni di cui alla nota n. 5, cfr. altresì la decisione (finale negativa) 2003/196/CE (GU L 77 del 24.3.2003, pag. 61) relativa al regime di aiuto di Stato C 42/2002 concesso dalla Francia concernente il prolungamento oltre il 14 settembre delle compensazioni dei costi autorizzate inizialmente con decisione n. 806/2001.

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