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Documento 32003R1274
Commission Regulation (EC) No 1274/2003 of 11 June 2003 amending Regulation (EC) No 230/2001 imposing a provisional anti-dumping duty on certain iron or steel ropes and cables originating in the Czech Republic, Russia, Thailand and Turkey and accepting undertakings offered by certain exporters in the Czech Republic and Turkey
Regolamento (CE) n. 1274/2003 della Commissione, dell'11 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 230/2001 che istituisce un dazio antidumping provvisorio su alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari della Repubblica ceca, della Russia, della Tailandia e della Turchia e accetta gli impegni offerti da alcuni esportatori della Repubblica ceca e della Turchia
Regolamento (CE) n. 1274/2003 della Commissione, dell'11 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 230/2001 che istituisce un dazio antidumping provvisorio su alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari della Repubblica ceca, della Russia, della Tailandia e della Turchia e accetta gli impegni offerti da alcuni esportatori della Repubblica ceca e della Turchia
GU L 180 del 18.7.2003, pagg. 34-35
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 04/08/2001
Regolamento (CE) n. 1274/2003 della Commissione, dell'11 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 230/2001 che istituisce un dazio antidumping provvisorio su alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari della Repubblica ceca, della Russia, della Tailandia e della Turchia e accetta gli impegni offerti da alcuni esportatori della Repubblica ceca e della Turchia
Gazzetta ufficiale n. L 180 del 18/07/2003 pag. 0034 - 0035
Regolamento (CE) n. 1274/2003 della Commissione dell'11 giugno 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 230/2001 che istituisce un dazio antidumping provvisorio su alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari della Repubblica ceca, della Russia, della Tailandia e della Turchia e accetta gli impegni offerti da alcuni esportatori della Repubblica ceca e della Turchia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 8, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002(2), previa consultazione del comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDURA PRECEDENTE (1) Il 5 maggio 2000, la Commissione ha avviato un procedimento antidumping(3) relativo alle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio ("il prodotto in questione") originarie, tra l'altro, della Turchia. (2) A seguito di tale procedimento, con regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio(4) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2288/2002(5), del 2 agosto 2001, è stato istituito un dazio antidumping volto ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. (3) Con regolamento (CE) n. 230/2001(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2303/2002(7), la Commissione ha istituito misure provvisorie. Parallelamente, all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 230/2001 della Commissione, essa ha accettato, tra l'altro, un impegno sui prezzi da parte del produttore esportatore turco Has Celik ve Halat San Tic AS (Has Celik). Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, le importazioni del prodotto fabbricato e direttamente esportato nella Comunità da Has Celik sono esenti dal dazio antidumping. L'esenzione dal dazio è subordinata, tra l'altro, alla presentazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 230/2001, di una fattura commerciale che accompagna le merci assoggettate ad un impegno (fattura commerciale), contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato di detto regolamento. B. MANCATO RISPETTO DELL'IMPEGNO (4) L'impegno riguarda soltanto alcuni tipi del prodotto in questione elencati nell'allegato all'impegno (prodotto contemplato). Ciascun tipo di prodotto è identificato da un numero di controllo del prodotto (NCP). I tipi del prodotto non contemplati sono soggetti al pagamento di dazi antidumping e per tali merci non dev'essere rilasciata una fattura commerciale. (5) Inoltre, Has Celik si è impegnata a garantire che i prezzi di vendita del prodotto contemplato non fossero inferiori, in base a una media ponderata semestrale, ad un prezzo minimo all'importazione, calcolato per tipo di prodotto. La società può effettuare singole esportazioni, entro una determinata soglia, a prezzi inferiori al prezzo minimo all'importazione, purché la media ponderata del prezzo di vendita per tutte le operazioni, calcolata su base semestrale, per tipo di prodotto, sia uguale o superiore al prezzo minimo all'importazione. (6) Da una verifica in loco presso la Has Celik è emerso che la società aveva rilasciato fatture commerciali per tipi del prodotto non coperti dall'impegno, non indicando alcun NCP oppure indicando NCP non elencati nell'impegno. Di conseguenza, le importazioni di tali prodotti nella Comunità hanno beneficiato indebitamente dell'esenzione dal dazio antidumping. (7) Inoltre, la verifica ha confermato che le vendite di alcuni tipi del prodotto oggetto dall'impegno erano state effettuate, in base a una media ponderata semestrale, a prezzi inferiori ai corrispondenti prezzi minimi all'importazione. (8) Alla luce delle risultanze di cui ai considerandi 6 e 7, la Commissione ha concluso che l'impegno è stato violato. (9) Has Celik è stata informata dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione avrebbe revocato l'accettazione dell'impegno e raccomandato l'istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni nella Comunità del prodotto in questione da essa fabbricato. Alla società è stato inoltre concesso un periodo di tempo entro il quale chiedere di essere sentita. Has Celik ha presentato le proprie osservazioni e ha richiesto un'audizione, che i servizi della Commissione le hanno concesso. (10) Has Celik ha sostenuto di non aver avuto l'intenzione di eludere le disposizioni dell'impegno e di aver informato i propri clienti dell'obbligo di pagare dazi antidumping per i tipi del prodotto non coperti dall'impegno. Inoltre, essa ha affermato che i quantitativi che avevano beneficiato indebitamente dell'esenzione dal dazio antidumping erano trascurabili. Per quanto riguarda, infine, il mancato rispetto dei prezzi minimi all'importazione, Has Celik ha sostenuto di aver venduto tali prodotti rispettando la soglia di flessibilità. (11) Le argomentazioni presentate dalla Has Celik non modificano tuttavia il parere iniziale della Commissione, secondo cui l'impegno è stato violato. A questo riguardo, va osservato che un'intenzione non costituisce un criterio determinante per valutare se un impegno sia stato violato o meno. Has Celik ha ammesso altresì che i suoi clienti non avevano effettivamente pagato i dazi antidumping applicabili ai tipi del prodotto di cui al considerando 4. Inoltre, l'argomentazione secondo la quale i quantitativi erano trascurabili è inaccettabile, poiché qualsiasi violazione di un impegno può costituire per la Commissione un motivo sufficiente per revocarne l'accettazione. Nella fattispecie, i quantitativi non erano trascurabili e tale aspetto della violazione non va considerato isolatamente ma tenendo conto di un secondo aspetto. Non è vero infatti che le vendite sono state effettuate entro la soglia di flessibilità. Infatti, come illustrato al considerando 5, benché tale flessibilità consenta di vendere alcuni quantitativi a prezzi inferiori al prezzo minimo all'importazione, il prezzo medio, calcolato su base semestrale, dell'insieme di tali vendite, dev'essere pari o superiore al prezzo minimo all'importazione. Nella fattispecie, è risultato che Has Celik non aveva rispettato tale prezzo minimo all'importazione in base a una media ponderata semestrale per ciascun tipo del prodotto. (12) Si dovrebbe quindi revocare l'accettazione dell'impegno offerto dalla Has Celik e istituire dazi antidumping definitivi nei confronti di tale società. (13) Alla luce di quanto precede, la tabella di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 230/2001 dev'essere modificata in tal senso, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È revocato l'impegno accettato dalla società Has Celik ve Halat Sanayi Ticaret AS. Articolo 2 1. La tabella di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 230/2001 della Commissione, è sostituita dalla tabella seguente. >SPAZIO PER TABELLA> 2. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 230/2001 della Commissione è sostituito dal testo seguente:"Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica con il codice addizionale TARIC sono esenti dai dazi antidumping istituiti all'articolo 1 se prodotte e direttamente esportate (cioè fatturate e spedite) dalla società citata all'articolo 2, paragrafo 1, a una società operante come importatore nella Comunità. Tali importazioni devono anche essere accompagnate da una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati nell'allegato." Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2003. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. (2) GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1. (3) GU C 127 del 5.5.2000, pag. 12. (4) GU L 211 del 4.8.2001, pag. 1. (5) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 52. (6) GU L 34 del 3.2.2001, pag. 4. (7) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 80.