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Document 32003R1156

Regolamento (CE) n. 1156/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

GU L 162 del 1.7.2003, p. 15–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1156/oj

32003R1156

Regolamento (CE) n. 1156/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 01/07/2003 pag. 0015 - 0018


Regolamento (CE) n. 1156/2003 della Commissione

del 30 giugno 2003

relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.

(2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari.

(3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario(3). È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

(2) GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 10.

(3) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

Note

LOTTI A e B

1. Azioni n.: 230/00 (A); 213/03 (B)

2. Beneficiario(2): Etiopia

3. Rappresentante del beneficiario: Disaster Prevention and Preparedness Commission, Addis Ababa Contact: Ato Simon Mechale, tel. (251-1) 52 42 72, fax 51 47 88

4. Paese di destinazione: Etiopia

5. Prodotto da mobilitare: frumento tenero

6. Quantitativo totale (t nette): 45000

7. Numero dei lotti: 2 in 4 partite [A: 22500 tonnellate; (A1: 12500 tonnellate; A2: 10000 tonnellate)]; [B: 22500 tonnellate (B1: 12500 tonnellate; B2: 10000 tonnellate)]

8. Caratteristiche e qualità del prodotto(3)(5): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A.1]

9. Condizionamento(7): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.3]

10. Etichettatura o marcatura(6): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.3]

- Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese

- Diciture complementari: -

11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità

12. Stadio di consegna previsto(8): reso destinazione

13. Stadio di consegna alternativo: reso porto d'imbarco - fob stivato

14. a) Porto d'imbarco: -

b) Indirizzo di carico: -:

15. Porto di sbarco: -

16. Luogo di destinazione: DPPC warehouse in Nazareth (A1 + B1), Kombolcha (A2 + B2)

- porto o magazzino di transito: Djibouti

- via di trasporto terrestre: -

17. Periodo o data ultima per la consegna alla stadio previsto(9): - 1o termine: A: 28.9.2003; B: 29.9-19.10.2003

- 2o termine: A: 12.10.2003; B: 13.10-2.11.2003

18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo: - 1o termine: A: 28.7-10.8.2003; B: 25-31.8.2003

- 2o termine: A: 11-24.8.2003; B: 8-14.9.2003

19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles): - 1o termine: 15.7.2003

- 2o termine: 29.7.2003

20. Importo della garanzia d'offerta: 5 EUR/t

21. Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta(1): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130 7/46, B - 1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04

22. Restituzione all'esportazione(4): restituzione applicabile il 25.6.2003, fissata dal regolamento (CE) n. 916/2003 della Commissione (GU L 130 del 27.5.2003, pag. 8)

LOTTO C

1. Azione n.: 107/02

2. Beneficiario(2): World Food Programme (PAM), Via Cesare Giulio Viola 68, I - 00148 Roma; tel. (39-06) 6513 2988; telefax 6513 2844/3; telex 626675 WFP I

3. Rappresentante del beneficiario: da designarsi dal beneficiario

4. Paese di destinazione: Haiti

5. Prodotto da mobilitare: riso lavorato (codice prodotto 1006 30 96 99/00 o 1006 30 98 99/00 )

6. Quantitativo totale (t nette): 1526

7. Numero di lotti: 1

8. Caratteristiche e qualità del prodotto(3)(5): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A.7]

9. Condizionamento(7): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.6]

10. Etichettatura o marcatura(6): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.3]

- Lingua da utilizzare per la marcatura: francese

- Diciture complementari: -

11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità

12. Stadio di consegna previsto: reso porto d'imbarco

13. Stadio di consegna alternativo: -

14. a) Porto d'imbarco: -

b) Indirizzo di carico: -:

15. Porto di sbarco: -

16. Luogo di destinazione: - porto o magazzino di transito: -

- via di trasporto terrestre: -

17. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto: - 1o termine: 4-24.8.2003

- 2o termine: 18.8-7.9.2003

18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo: - 1o termine: -

- 2o termine: -

19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles): - 1o termine: 15.7.2003

- 2o termine: 29.7.2003

20. Importo della garanzia d'offerta: 5 EUR/t

21. Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta(1): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130, 7/46, B - 1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04

22. Restituzione all'esportazione(4): restituzione applicabile il 25.6.2003, fissata dal regolamento (CE) n. 916/2003 della Commissione (GU L 130 del 27.5.2003, pag. 8)

Per dare modo alla Commissione di aggiudicare l'appalto di forniture è indispensabile trasmettere certe informazioni relative all'offerente (in particolare il numero di conto da accreditare). Queste informazioni sono contenute in un modulo disponibile sul sito Internet:

http://europa.eu.int/comm/ budget/execution/ftiers_fr.htm

Qualora non vengano inviate tali informazioni, l'offerente designato fornitore non potrà invocare il termine di comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2519/97.

Tutti gli offerenti sono pertanto invitati ad allegare alla propria offerta il suddetto modulo, completato con le informazioni richieste.

(1) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].

(2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.

(3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.

(4) Il regolamento (CE) n. 2298/2001 della Commissione (GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.

(5) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:

- certificato fitosanitario.

(6) In deroga al disposto della GU C 114 del 29 aprile 1991, il testo del punto II.A.3.c) o II.B.3.c) è sostituito dal seguente: "la dicitura 'Comunità europea'".

(7) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

(8) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2519/97, le navi noleggiate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1)].

(9) Si applica l'articolo 14, paragrafo 14, ultimo comma del regolamento (CE) n. 2519/97.

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