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Document 32003R1114

    Regolamento (CE) n. 1114/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari per determinati prodotti originari della Repubblica popolare cinese ridistribuiti con regolamento (CE) n. 538/2003

    GU L 158 del 27.6.2003, p. 26–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1114/oj

    32003R1114

    Regolamento (CE) n. 1114/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari per determinati prodotti originari della Repubblica popolare cinese ridistribuiti con regolamento (CE) n. 538/2003

    Gazzetta ufficiale n. L 158 del 27/06/2003 pag. 0026 - 0029


    Regolamento (CE) n. 1114/2003 della Commissione

    del 26 giugno 2003

    che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari per determinati prodotti originari della Repubblica popolare cinese ridistribuiti con regolamento (CE) n. 538/2003

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 428/2003 della Commissione(2),

    visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/96(4), in particolare gli articoli 9 e 13,

    visto il regolamento (CE) n. 538/2003 della Commissione, del 26 marzo 2003, relativo alla ridistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 2002 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese(5), in particolare l'articolo 6,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 538/2003 stabilisce le parti di ciascun contingente riservate agli importatori tradizionali e non tradizionali, nonché le condizioni e le modalità di partecipazione alla ripartizione dei quantitativi disponibili. Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 538/2003, gli importatori hanno presentato le domande di licenza d'importazione alle autorità nazionali competenti tra il 28 marzo 2003 e le 15, ora di Bruxelles, del 9 maggio 2003.

    (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 538/2003, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza d'importazione presentate, nonché il volume totale importato dagli importatori tradizionali negli anni di riferimento 1998 o 1999.

    (3) Queste informazioni permettono alla Commissione di definire criteri quantitativi uniformi in base ai quali le autorità nazionali competenti potranno soddisfare le domande di licenza presentate dagli importatori degli Stati membri per i contingenti quantitativi ridistribuiti con regolamento (CE) n. 538/2003.

    (4) Dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che il volume totale delle domande di licenza d'importazione presentate dagli importatori tradizionali per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento supera la parte del contingente loro riservata. Di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando alle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso del periodo di riferimento, espresse in termini di volume, il coefficiente di riduzione uniforme di cui all'allegato I.

    (5) Dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che il volume totale delle domande di licenza d'importazione presentate dagli importatori non tradizionali per i prodotti elencati nell'allegato II del presente regolamento supera la parte del contingente loro riservata. Di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando il coefficiente di riduzione uniforme di cui all'allegato II agli importi chiesti da ciascun importatore, entro i limiti fissati dal regolamento (CE) n. 538/2003.

    (6) I quantitativi non richiesti dagli importatori non tradizionali sono stati ripartiti tra gli importatori tradizionali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori tradizionali per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese di cui all'allegato I sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza del quantitativo risultante dall'applicazione del coefficiente di riduzione specificato nell'allegato suddetto per ciascun contingente alle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso del 1998 o del 1999.

    Qualora l'applicazione del suddetto criterio quantitativo comporti l'assegnazione di un quantitativo superiore a quello richiesto, il quantitativo attribuito verrà limitato a quello richiesto.

    Articolo 2

    Le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori non tradizionali per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese di cui all'allegato II sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza del quantitativo risultante dall'applicazione del coefficiente di riduzione specificato nell'allegato suddetto per ciascun contingente al quantitativo richiesto entro i limiti fissati dal regolamento (CE) n. 538/2003.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

    Per la Commissione

    Pascal Lamy

    Membro della Commissione

    (1) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

    (2) GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 12.

    (3) GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1.

    (4) GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6.

    (5) GU L 80 del 27.3.2003, pag. 13.

    ALLEGATO I

    COEFFICIENTE DI RIDUZIONE APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI NEL 1998 O NEL 1999

    (Importatori tradizionali)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    COEFFICIENTE DI RIDUZIONE APPLICABILE AL VOLUME RICHIESTO ENTRO I QUANTITATIVI MASSIMI FISSATI DAL REGOLAMENTO (CE) N. 538/2003

    (Importatori non tradizionali)

    >SPAZIO PER TABELLA>

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