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Document 32003R1063

Regolamento (CE) n. 1063/2003 della Commissione, del 20 giugno 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)

GU L 154 del 21.6.2003, p. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1063/oj

32003R1063

Regolamento (CE) n. 1063/2003 della Commissione, del 20 giugno 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)

Gazzetta ufficiale n. L 154 del 21/06/2003 pag. 0049 - 0050


Regolamento (CE) n. 1063/2003 della Commissione

del 20 giugno 2003

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002(4), ha stabilito le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati.

(2) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, nella misura necessaria per consentire l'esportazione di quantitativi economicamente rilevanti, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento possono essere oggetto di restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. L'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce che qualora la restituzione per gli zuccheri incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), risulti insufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti medesimi, è applicabile la restituzione fissata conformemente all'articolo 17 dello stesso regolamento.

(3) Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, occorre fare in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003(6).

(4) A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, le restituzioni sono stabilite prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità, nonché, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Occorre inoltre tener conto de costi di commercializzazione e di trasporto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(5) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione.

(6) La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto in questione.

(7) Le ciliegie temporaneamente conservate, i pomodori pelati, le ciliegie candite, le nocciole preparate e taluni succhi d'arancia possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.

(8) Occorre stabilire di conseguenza il tasso delle restituzioni e i quantitativi previsti.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi di restituzione all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, il periodo di presentazione delle domande di titoli, il periodo di rilascio dei titoli e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione(7), non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

(2) GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.

(3) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28.

(4) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

(5) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

(6) GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3.

(7) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione del 20 giugno 2003 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliege temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliege candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)

Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 24 giugno al 23 ottobre 2003.

Periodo di assegnazione dei titoli: da luglio a ottobre 2003.

>SPAZIO PER TABELLA>

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