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Document 32003R1061
Commission Regulation (EC) No 1061/2003 of 20 June 2003 fixing the A1 and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, table grapes and apples)
Regolamento (CE) n. 1061/2003 della Commissione, del 20 giugno 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola e mele)
Regolamento (CE) n. 1061/2003 della Commissione, del 20 giugno 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola e mele)
GU L 154 del 21.6.2003, p. 44–46
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 1061/2003 della Commissione, del 20 giugno 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola e mele)
Gazzetta ufficiale n. L 154 del 21/06/2003 pag. 0044 - 0046
Regolamento (CE) n. 1061/2003 della Commissione del 20 giugno 2003 che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola e mele) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002(4), ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli. (2) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. (3) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003(6). Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa. (4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate. (5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione. (6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso. (7) I pomodori, le uve da tavola, le arance e le mele delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico. (8) Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo i sistemi A1 e B. (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per il sistema A1, i tassi di restituzione, il periodo di domanda della restituzione e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento. Per il sistema B, i tassi di restituzione indicativi, il periodo di presentazione delle domande dei titoli e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento. 2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione(7), non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. (2) GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64. (3) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. (4) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69. (5) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. (6) GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3. (7) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. ALLEGATO del regolamento della Commissione, del 20 giugno 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola e mele) >SPAZIO PER TABELLA>