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Document 32003D0326
2003/326/EC: Commission Decision of 12 May 2003 on transitional measures under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the separation of category 2 and category 3 oleochemical plants (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 1500)
2003/326/CE: Decisione della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla separazione degli impianti oleochimici di categoria 2 e categoria 3 (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1500]
2003/326/CE: Decisione della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla separazione degli impianti oleochimici di categoria 2 e categoria 3 (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1500]
GU L 117 del 13.5.2003, pp. 42–43
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2005
2003/326/CE: Decisione della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla separazione degli impianti oleochimici di categoria 2 e categoria 3 (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1500]
Gazzetta ufficiale n. L 117 del 13/05/2003 pag. 0042 - 0043
Decisione della Commissione del 12 maggio 2003 recante misure transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla separazione degli impianti oleochimici di categoria 2 e categoria 3 [notificata con il numero C(2003) 1500] (I testi in lingua spagnola, tedesca, inglese, francese, italiana, olandese e svedese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/326/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano(1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede una revisione completa della normativa comunitaria in materia di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, compresa l'introduzione di una serie di rigorosi requisiti. Prevede inoltre l'adozione di opportune misure di transizione. (2) Data la natura rigorosa di tali requisiti, è necessario stabilire disposizioni transitorie non rinnovabili per Belgio, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito per lasciare all'industria un periodo di tempo sufficiente per adattarsi. Occorre inoltre sviluppare modalità alternative di raccolta, trasporto, magazzinaggio, trattamento, lavorazione e utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale, come pure metodi di eliminazione di tali sottoprodotti. (3) Di conseguenza, a titolo di disposizione temporanea, occorre concedere a Belgio, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito una deroga che consenta a tali paesi di autorizzare i rispettivi operatori a continuare ad applicare le norme nazionali relative alla separazione degli impianti oleochimici di categoria 2 e categoria 3. (4) Per prevenire eventuali rischi per la salute degli animali e per la sanità pubblica, occorre mantenere adeguati sistemi di controllo in Belgio, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito per il periodo delle misure transitorie. (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Deroga relativa alla separazione degli impianti oleochimici di categorie 2 e 3 1. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e a titolo di deroga all'articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento Belgio, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito possono continuare a concedere autorizzazioni individuali conformemente alla normativa nazionale, fino e non oltre al 31 ottobre 2005, ad operatori di impianti e locali non conformi alla lettera b) dell'articolo 14, paragrafo 2 e ai requisiti di separazione degli impianti oleochimici di categoria 2 e categoria 3, a condizione che la normativa nazionale: a) sia conforme ad ogni altra legislazione comunitaria applicabile; b) sia applicata soltanto in locali e impianti che applicavano tale normativa al 1o novembre 2002; e c) sia conforme alle prescrizioni delle lettere c) e d) dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002. 2. Sono utilizzati soltanto grassi fusi derivati da materiali delle categorie 2 e 3. Grassi fusi derivati da materiali della categoria 2 sono sottoposti a lavorazione conformemente alle norme previste al capitolo III dell'allegato VI al regolamento (CE) n. 1774/2002. Processi addizionali quali distillazione, filtraggio e trattamento con assorbenti sono utilizzati per migliorare ulteriormente la sicurezza dei derivati del sevo. Articolo 2 Misure di controllo L'autorità competente adotta le necessarie disposizioni per controllare la conformità degli operatori autorizzati di locali e impianti con le condizioni di cui all'articolo 1. Articolo 3 Ritiro delle approvazioni ed eliminazione del materiale non conforme alla presente decisione 1. Le autorizzazioni individuali dell'autorità competente per la separazione degli impianti oleochimici di categoria 2 e categoria 3, sono immediatamente e permanentemente ritirate ad ogni operatore, locale o impianto che non rispettino le condizioni di cui alla presente decisione. 2. L'autorità competente ritira ogni autorizzazione concessa in virtù dell'articolo 1 entro e non oltre il 31 ottobre 2005. L'autorità competente non concede un'autorizzazione finale ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 qualora sulla base delle sue ispezioni non sia soddisfatta del rispetto delle prescrizioni di detto regolamento da parte dei locali e impianti di cui all'articolo 1. 3. I materiali non conformi alle prescrizioni della presente decisione sono eliminati conformemente alle istruzioni dell'autorità competente. Articolo 4 Rispetto della decisione Il Regno del Belgio, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord adottano immediatamente e pubblicano le misure necessarie a conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 5 Applicabilità La presente decisione si applica a dal 1o maggio 2003 al 31 ottobre 2005. Articolo 6 Destinatari Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.