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Dokument 32003D0165

2003/165/CE: Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che istituisce il comitato per i servizi finanziari

GU L 67 del 12.3.2003, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 01 tomo 004 pag. 285 - 285

Altre edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Status legali tad-dokument Fis-seħħ

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/165(1)/oj

32003D0165

2003/165/CE: Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che istituisce il comitato per i servizi finanziari

Gazzetta ufficiale n. L 067 del 12/03/2003 pag. 0017 - 0017


Decisione del Consiglio

del 18 febbraio 2003

che istituisce il comitato per i servizi finanziari

(2003/165/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. RICORDA che, nelle conclusioni del 3 dicembre 2002, il Consiglio si è dichiarato disposto a prendere una decisione in merito all'istituzione di un nuovo comitato allo scopo di fornire al Consiglio e alla Commissione consulenza e supervisione sull'intera gamma delle questioni dei mercati finanziari;

2. ISTITUISCE pertanto il comitato per i servizi finanziari (in prosieguo "il comitato") incaricato di:

- procedere a riflessioni strategiche intersettoriali, separatamente dal processo legislativo,

- contribuire alla definizione di una strategia a medio e a lungo termine per le questioni attinenti ai servizi finanziari,

- prendere in considerazione le questioni sensibili a breve termine,

- valutare lo stato di avanzamento e di attuazione,

- fornire consulenza e supervisione su questioni di politica sia interna (come il mercato unico, compresa l'attuazione del piano d'azione per i servizi finanziari) che esterna (come l'OMC);

3. Per quanto riguarda la composizione, la presidenza e il funzionamento del comitato, CONVIENE che:

- la Commissione e ciascun membro del Consiglio nominano un rappresentante ad alto livello e un sostituto in seno al comitato; un rappresentante della Banca centrale europea e i presidenti dei pertinenti comitati di regolamentazione della Comunità partecipano in qualità di osservatori,

- il comitato ha un presidente e un vicepresidente da esso designati tra i rappresentanti degli Stati membri; il presidente e il vicepresidente rimangono in carica due anni; il primo presidente è nominato dal comitato economico e finanziario,

- lo Stato membro il cui rappresentante è nominato presidente dispone di un rappresentante supplementare in seno al comitato per la durata della carica del presidente,

- il presidente e il vicepresidente, insieme al rappresentante della Commissione, al rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio per la durata del suo mandato, ad un rappresentante del segretariato generale del Consiglio e ad un rappresentante del segretariato del comitato economico e finanziario, collaborano strettamente allo scopo di agevolare i lavori del comitato,

- il comitato riferisce al comitato economico e finanziario al fine di elaborare consulenze da presentare al Consiglio Ecofin, tenendo conto del ruolo consolidato del Coreper,

- il presidente del comitato è disposto a partecipare a regolari scambi di opinioni sugli sviluppi strategici relativi ai mercati finanziari con la Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo,

- il comitato adotta il proprio regolamento interno in conformità del regolamento interno del Consiglio,

- il segretariato sarà assicurato dal segretariato generale del Consiglio;

4. PRENDE ATTO che le attività del comitato lasciano impregiudicato il diritto d'iniziativa della Commissione;

5. DECIDE di riesaminare la presente decisione nella seconda metà del 2004.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. Christodoulakis

Fuq