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Documento 32003R0224
Commission Regulation (EC) No 224/2003 of 5 February 2003 determining the aid referred to in Council Regulation (EC) No 1255/1999 for the private storage of butter and cream and derogating from Article 29 of Regulation (EC) No 2771/1999 laying down detailed rules for the application of Regulation (EC) No 1255/1999 as regards intervention on the market in butter and cream
Regolamento (CE) n. 224/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, che fissa l'importo dell'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per l'ammasso privato di burro e crema di latte e che prevede deroga all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte
Regolamento (CE) n. 224/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, che fissa l'importo dell'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per l'ammasso privato di burro e crema di latte e che prevede deroga all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte
GU L 31 del 6.2.2003, p. 9-9
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Ya no está vigente, Fecha de fin de validez: 11/12/2010
Regolamento (CE) n. 224/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, che fissa l'importo dell'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per l'ammasso privato di burro e crema di latte e che prevede deroga all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte
Gazzetta ufficiale n. L 031 del 06/02/2003 pag. 0009 - 0009
Regolamento (CE) n. 224/2003 della Commissione del 5 febbraio 2003 che fissa l'importo dell'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per l'ammasso privato di burro e crema di latte e che prevede deroga all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 10, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001(4), prevede all'articolo 34, paragrafo 2, che, fatto salvo il disposto dell'articolo 38 di detto regolamento, l'aiuto di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 per l'ammasso privato sia stabilito ogni anno. A tal fine occorre segnatamente tener conto delle spese fisse, delle spese giornaliere e delle spese finanziarie di magazzinaggio prendendo in considerazione, per queste ultime, l'evoluzione del tasso d'interesse della banca centrale europea. (2) Lo stesso regolamento stabilisce, all'articolo 29, paragrafo 1, il periodo entro cui possono aver luogo le operazioni di entrata all'ammasso; la situazione attuale del mercato del burro giustifica, in via derogatoria, che la data di entrata all'ammasso del 15 marzo per le operazioni di entrata all'ammasso delle quantità di burro o di crema che hanno luogo nel 2003, sia anticipata al 1o marzo. (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'aiuto di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 è fissato nel modo seguente, per tonnellata di burro o di equivalente burro per i contratti conclusi nel 2003: a) 24 EUR per le spese fisse; b) 0,35 EUR per giorno di ammasso contrattuale per le spese di deposito in magazzino frigorifero; c) un importo per giorno di ammasso contrattuale, calcolato in funzione del 91 % del prezzo di intervento del burro, in vigore il giorno di inizio dell'ammasso contrattuale e in base ad un tasso di interesse annuo del 2,75 %. Articolo 2 In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, nel 2003 le operazioni di entrata all'ammasso possono aver luogo a partire dal 1o marzo. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. (2) GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15. (3) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. (4) GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.