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Documento 32003D0065

2003/65/CE: Decisione del Consiglio, del 21 gennaio 2003, che estende l'applicazione della decisione 2000/91/CE che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

GU L 25 del 30.1.2003, p. 40/41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Estatuto jurídico del documento Ya no está vigente, Fecha de fin de validez: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/65(1)/oj

32003D0065

2003/65/CE: Decisione del Consiglio, del 21 gennaio 2003, che estende l'applicazione della decisione 2000/91/CE che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

Gazzetta ufficiale n. L 025 del 30/01/2003 pag. 0040 - 0041


Decisione del Consiglio

del 21 gennaio 2003

che estende l'applicazione della decisione 2000/91/CE che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(2003/65/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con lettere registrate presso il segretariato generale della Commissione il 25 luglio e il 28 ottobre 2002, le autorità danesi e svedesi hanno rispettivamente chiesto di poter estendere l'applicazione della deroga inizialmente autorizzata dal Consiglio con decisione 2000/91/CE(2).

(2) Gli altri Stati membri sono stati informati il 6 novembre 2002 di tali domande.

(3) La misura particolare riguarda il regime IVA applicabile alla gestione di un collegamento fisso (Öresund link) tra il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia, e in particolare il recupero dell'IVA relativa ai pedaggi per l'utilizzo del collegamento; in virtù delle norme di territorialità, l'IVA sul pedaggio è dovuta in parte nel Regno di Danimarca e in parte nel Regno di Svezia.

(4) In deroga ai principi dell'articolo 17 della direttiva 77/388/CEE, modificato dall'articolo 28 septies della stessa direttiva secondo i quali un soggetto passivo deve esercitare il suo diritto alla deduzione o al rimborso nello Stato membro nel quale è stata pagata l'IVA, le autorità svedesi e danesi sono state autorizzate ad applicare una misura particolare volta a far sì che il soggetto passivo possa rivolgersi ad una sola amministrazione per il recupero di detta imposta.

(5) L'autorizzazione scade il 31 dicembre 2002. Poiché gli elementi di fatto e di diritto che hanno giustificato l'applicazione della misura di semplificazione in questione non sono cambiati, dovrebbe essere adottata una decisione, da applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2003, che proroghi detta autorizzazione.

(6) Il 17 giugno 1998, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio(3) che modifica la sesta direttiva per quanto riguarda il regime del diritto alla deduzione dell'IVA, la cui adozione renderebbe superflua la suddetta misura particolare in tutti i casi relativi a soggetti passivi stabiliti nella Comunità, vale a dire nella maggior parte dei casi.

(7) È pertanto opportuno concedere la proroga dell'autorizzazione fino all'entrata in vigore della suddetta direttiva, ma prevedere che essa scada al 31 dicembre 2006 qualora la direttiva non sia entrata in vigore a tale data.

(8) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione 2000/91/CE, la data "31 dicembre 2002" è sostituita dalla data "31 dicembre 2006".

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2003.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. Christodoulakis

(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/38/CE (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41).

(2) GU L 28 del 3.2.2000, pag. 38.

(3) GU C 219 del 15.7.1998, pag. 16.

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