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Document 32003R0154

    Regolamento (CE) n. 154/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che modifica le misure antidumping istituite con regolamento (CE) n. 495/98 e con regolamento (CE) n. 2413/95 sulle importazioni di ferro-silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina

    GU L 25 del 30.1.2003, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/03/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/154/oj

    32003R0154

    Regolamento (CE) n. 154/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che modifica le misure antidumping istituite con regolamento (CE) n. 495/98 e con regolamento (CE) n. 2413/95 sulle importazioni di ferro-silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina

    Gazzetta ufficiale n. L 025 del 30/01/2003 pag. 0025 - 0026


    Regolamento (CE) n. 154/2003 del Consiglio

    del 27 gennaio 2003

    che modifica le misure antidumping istituite con regolamento (CE) n. 495/98 e con regolamento (CE) n. 2413/95 sulle importazioni di ferro-silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1) (di seguito denominato "il regolamento di base"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

    vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. PROCEDIMENTO

    1. Misure in vigore

    (1) Nel marzo 1998, con regolamento (CE) 495/98(2), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di ferro-silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e ha modificato le misure in vigore contro l'Ucraina istituite con regolamento (CE) n. 2413/95 del Consiglio(3). Le misure in questione sono dazi specifici.

    2. Apertura

    (2) Il 13 giugno 2002 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso(4) ("Avviso di apertura") relativo all'apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping relative alle importazioni nella Comunità di ferro-silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina.

    (3) Il riesame è stato aperto su iniziativa della Commissione allo scopo di valutare l'adeguatezza delle misure in vigore. Le attuali misure in forma di dazio antidumping specifico non contemplano i casi di deterioramento delle merci anteriore all'immissione in libera pratica.

    3. Inchiesta

    (4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, le loro associazioni, i rappresentanti dei paesi esportatori interessati e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

    (5) Un certo numero di produttori esportatori dei paesi interessati, nonché di produttori e di importatori/operatori commerciali comunitari hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne abbiano fatto richiesta entro il termine fissato dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

    (6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione dell'adeguatezza delle misure in vigore.

    B. RISULTATI DELL'INCHIESTA

    (7) L'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario(5) prevede, per quanto concerne la determinazione del valore in dogana, una riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile in caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica.

    (8) Per evitare il pagamento di un dazio antidumping eccessivo, il dazio specifico dovrebbe, nei casi di deterioramento delle merci, essere ridotto di una percentuale che corrisponda alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile. Conformemente alle norme certe e consolidate previste dal codice doganale comunitario, il valore in dogana è ridotto della percentuale che corrisponde alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

    (9) Nessuna parte interessata ha presentato commenti o argomentazioni contro tale proposta.

    (10) Si conclude pertanto che, in assenza di argomentazioni e dati a sostegno forniti dalle parti interessate, in caso di deterioramento delle merci prima dell'immissione in libera pratica e qualora il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia proporzionalmente ridotto ai fini della determinazione del valore in dogana, il dazio specifico venga ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2413/95, si aggiunge il seguente comma:"In caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica e qualora, per questa ragione, il prezzo effettivamente pagato o pagabile subisca una riduzione proporzionale ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base dell'importo summenzionato, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile."

    Articolo 2

    All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 495/98, si aggiunge il seguente paragrafo:

    "3. In caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica e qualora, per questa ragione, il prezzo effettivamente pagato o pagabile subisca una riduzione proporzionale ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base dell'importo summenzionato, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile."

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 2003.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. Papandreou

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

    (2) GU L 62 del 3.3.1998, pag. 1.

    (3) GU L 248 del 14.10.1995, pag. 1.

    (4) GU C 140 del 13.6.2002, pag. 8.

    (5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

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