Επιλέξτε τις πειραματικές λειτουργίες που θέλετε να δοκιμάσετε

Το έγγραφο αυτό έχει ληφθεί από τον ιστότοπο EUR-Lex

Έγγραφο 32003R0049

Regolamento (CE) n. 49/2003 della Commissione, del 10 gennaio 2003, relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1° dicembre 2002 al 28 febbraio 2003

GU L 7 del 11.1.2003, σ. 68-69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/49/oj

32003R0049

Regolamento (CE) n. 49/2003 della Commissione, del 10 gennaio 2003, relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1° dicembre 2002 al 28 febbraio 2003

Gazzetta ufficiale n. L 007 del 11/01/2003 pag. 0068 - 0069


Regolamento (CE) n. 49/2003 della Commissione

del 10 gennaio 2003

relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1o dicembre 2002 al 28 febbraio 2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1881/2002(2),

visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi(3), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli da parte degli importatori tradizionali e dai nuovi importatori il 6 e 7 gennaio 2003, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002, superano i quantitativi disponibili, per i prodotti originari di tutti i paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina.

(2) È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli trasmesse alla Commissione il 9 gennaio 2003 e fissare, secondo la categoria di importatori e l'origine dei prodotti, le date in cui il rilascio dei titoli deve essere sospeso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002, il 6 e 7 gennaio 2003 e trasmesse alla Commissione il 9 gennaio 2003, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I.

Articolo 2

Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 relative al trimestre che va dal 1o dicembre 2002 al 28 febbraio 2003 e presentate dopo il 7 gennaio 2003 e prima della data indicata nell'allegato II, sono respinte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'agricoltura

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(2) GU L 285 del 23.10.2002, pag. 13.

(3) GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

X: Per questa origine, nessun contingente per il trimestre considerato.

-: Nessuna domanda di titolo è stata trasmessa alla Commissione.

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

Επάνω