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Asiakirja 32002R2321

Regolamento (CE) n. 2321/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca, per l'attuazione del sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 355 del 30.12.2002, s. 23–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Asiakirjan oikeudellinen asema Voimassa

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2321/oj

32002R2321

Regolamento (CE) n. 2321/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca, per l'attuazione del sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 355 del 30/12/2002 pag. 0023 - 0034


Regolamento (CE) n. 2321/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 16 dicembre 2002

relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca, per l'attuazione del sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 167 e l'articolo 172, secondo comma,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Il sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) ("sesto programma quadro") è stato adottato con decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4). Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità, di cui all'allegato III di detta decisione, devono essere completate.

(2) Dette disposizioni dovrebbero iscriversi in un quadro coerente e trasparente, che tenga pienamente conto degli obiettivi e delle specificità degli strumenti definiti all'allegato III del sesto programma quadro per garantirne un'attuazione ottimale, tenendo conto della necessità di agevolare l'accesso dei partecipanti mediante procedure semplificate. Ciò vale in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) a causa della partecipazione di gruppi di imprese.

(3) Le regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università dovrebbero tenere conto della natura delle attività di ricerca e sviluppo tecnologico, comprese quelle di dimostrazione. Possono inoltre variare a seconda che il partecipante appartenga ad uno Stato membro, ad uno Stato associato, che sia o no candidato all'adesione, o ad un paese terzo, o secondo la sua struttura giuridica, se si tratti cioè di un'organizzazione nazionale, di un'organizzazione internazionale avente o no interesse europeo, di una PMI, di un gruppo europeo di interesse economico o di un'associazione di partecipanti.

(4) Conformemente al sesto programma quadro, la partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi dovrebbe essere prevista alla luce degli obiettivi di cooperazione internazionale di cui, in particolare, agli articoli 164 e 170 del trattato.

(5) Le organizzazioni internazionali aventi il compito di sviluppare la cooperazione in materia di ricerca in Europa e composte in maggioranza di Stati membri o di Stati associati, contribuiscono alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca. La loro partecipazione al sesto programma quadro dovrebbe dunque essere incoraggiata.

(6) Il Centro comune di ricerca partecipa alle azioni indirette di ricerca e di sviluppo tecnologico sulla stessa base dei soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro.

(7) Le attività del sesto programma quadro dovrebbero essere conformi agli interessi finanziari della Comunità e garantirne la tutela. La responsabilità della Commissione per l'attuazione del programma quadro e dei suoi programmi specifici comprende anche gli aspetti finanziari che ne derivano.

(8) Le regole che governano la diffusione dei risultati della ricerca dovrebbero promuovere la protezione della proprietà intellettuale e la valorizzazione e la diffusione di questi risultati. Esse dovrebbero garantire che i partecipanti abbiano accesso reciproco al know-how preesistente e alle conoscenze derivanti dai lavori di ricerca nella misura necessaria per eseguire il lavoro di ricerca o sfruttare le conoscenze che ne derivano. Allo stesso tempo dovrebbero garantire la protezione delle risorse intellettuali dei partecipanti. Essi dovrebbero anche tener conto delle caratteristiche dei progetti integrati e delle reti di eccellenza, in particolare offrendo un elevato grado di flessibilità ai partecipanti, permettendo loro di convenire le disposizioni più adatte per la collaborazione e lo sfruttamento dei risultati. Tali accordi possono costituire parte di un accordo consorziale.

(9) Le attività del sesto programma quadro dovrebbero essere condotte nel rispetto dei principi etici, compresi quelli riflessi nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cercando di accrescere il ruolo delle donne nella ricerca e di migliorare l'informazione e il dialogo con il pubblico, nonché di promuovere la partecipazione delle regioni ultraperiferiche della Comunità,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento fissa le regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e le regole di diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del sesto programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione per la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (in prosieguo il "sesto programma quadro"), ad eccezione delle attività di RST eseguite da un'impresa comune o da qualsiasi altra struttura creata in applicazione dell'articolo 171 del trattato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1) "attività di RST": le attività di ricerca e sviluppo tecnologico, comprese quelle di dimostrazione, descritte agli allegati I e III del sesto programma quadro;

2) "azione diretta": un'attività di RST intrapresa dal Centro comune di ricerca (in prosieguo: "CCR"), in esecuzione dei compiti ad esso conferiti dal sesto programma quadro;

3) "azione indiretta": un'attività di RST intrapresa da uno o più partecipanti mediante uno strumento del sesto programma quadro;

4) "strumenti": le modalità indirette di intervento della Comunità previste dall'allegato III del sesto programma quadro, ad eccezione della partecipazione finanziaria della Comunità ai sensi dell'articolo 169 del trattato;

5) "contratto": un accordo tra la Comunità e i partecipanti, concernente una sovvenzione avente l'obiettivo di realizzare un'azione indiretta e che crea diritti e obblighi tra la Comunità e i partecipanti, da un lato, e tra i partecipanti all'azione indiretta, dall'altro;

6) "accordo consorziale": un accordo che i partecipanti ad un'azione indiretta concludono tra loro per l'attuazione di questa. Tale accordo non pregiudica gli obblighi dei partecipanti, sia reciproci che verso la Comunità, risultanti dal presente regolamento o dal contratto;

7) "partecipante": un soggetto giuridico che contribuisce ad un'azione indiretta ed è titolare di diritti e di obblighi nei confronti della Comunità, ai termini del presente regolamento o del contratto;

8) "soggetto giuridico": qualsiasi persona fisica, o qualsiasi persona giuridica costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento, al diritto comunitario o al diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura;

9) "consorzio": l'insieme dei partecipanti ad una stessa azione indiretta;

10) "coordinatore": il partecipante designato dai partecipanti alla stessa azione indiretta e accettato dalla Commissione, avente obblighi specifici addizionali derivanti dal presente regolamento e dal contratto;

11) "organizzazione internazionale": qualsiasi soggetto giuridico costituito da un'associazione di Stati, diversa dalla Comunità, costituita sulla base di un trattato o di un atto simile, dotata di organi comuni e avente personalità giuridica internazionale distinta da quella dei suoi membri;

12) "organizzazione internazionale di interesse europeo": un'organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri della Comunità o Stati associati, e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica europea;

13) "paese candidato associato": qualsiasi Stato associato, riconosciuto dalla Comunità come candidato all'adesione all'Unione europea;

14) "stato associato": uno Stato che è parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità, nei termini o sulla base del quale contribuisce finanziariamente in tutto o in parte al sesto programma quadro;

15) "paese terzo": uno Stato che non è né uno Stato membro, né uno Stato associato;

16) "gruppo europeo di interesse economico (GEIE)": qualsiasi soggetto giuridico costituito in conformità al regolamento (CEE) n. 2137/85(5);

17) "piccole e medie imprese" (in prosieguo "PMI"): le imprese che soddisfano i criteri enunciati nella raccomandazione 96/280/CE(6) della Commissione;

18) "gruppo di imprese": qualsiasi soggetto giuridico composto in maggioranza da PMI e che rappresenta i loro interessi;

19) "bilancio": un piano previsionale dell'insieme delle risorse e delle spese necessarie per realizzare un'azione indiretta;

20) "irregolarità": qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o conseguenza di un'omissione da parte di un soggetto giuridico che ha o potrebbe avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci gestiti da quest'ultima a causa di una spesa indebita;

21) "conoscenze preesistenti": le informazioni detenute dai partecipanti prima della stipulazione del contratto o acquisite parallelamente a quest'ultimo, come pure i diritti di autore o i diritti connessi a dette informazioni in seguito alla domanda o al rilascio di brevetti, disegni e modelli, novità vegetali, certificati di protezione complementari o altre forme di protezione simili;

22) "conoscenze": i risultati, comprese le informazioni, tutelabili o no, derivanti dalle azioni dirette e dalle azioni indirette così come i diritti di autore o i diritti connessi a tali risultati a seguito della domanda e del rilascio di brevetti, disegni e modelli, novità vegetali, certificati di protezione complementari o altre forme simili di protezione;

23) "diffusione": la divulgazione delle conoscenze tramite qualsiasi mezzo adeguato, esclusa la pubblicazione richiesta dalle formalità a tutela delle conoscenze;

24) "valorizzazione": utilizzazione diretta o indiretta di conoscenze in attività di ricerca o al fine di progettare, creare e commercializzare un prodotto o un processo o per creare e prestare un servizio;

25) "programma di lavoro": un piano elaborato dalla Commissione per l'attuazione di un programma specifico;

26) "programma comune di attività": programma relativo a tutte le azioni avviate dai partecipanti necessarie per l'attuazione di una rete d'eccellenza;

27) "diritti d'accesso": licenze e diritti di utilizzazione in relazione a conoscenze o a conoscenze preesistenti;

28) "legittimo interesse": l'interesse di ogni tipo, in particolare commerciale, di un partecipante, che può essere fatto valere nei casi specificati nel presente regolamento. A tal fine il partecipante deve dimostrare che, in qualsiasi caso concreto, la mancata considerazione del suo interesse gli farebbe subire un danno sproporzionato;

29) "piano di attuazione": il piano relativo a tutte le azioni dei partecipanti a un progetto integrato;

30) "paesi industrializzati": paesi terzi membri del G7;

31) "organismo pubblico": un organismo del settore pubblico o un soggetto giuridico di diritto privato aventi funzioni di servizio pubblico che offre adeguate garanzie finanziarie.

Articolo 3

Indipendenza

1. Due soggetti giuridici sono indipendenti uno dall'altro, ai sensi del presente regolamento, quando non esiste tra essi una relazione di controllo. Esiste una relazione di controllo quando un soggetto giuridico controlla direttamente o indirettamente l'altro, oppure un soggetto giuridico è sottoposto al medesimo controllo, diretto o indiretto, che si esplica sull'altro. Il controllo può derivare in particolare dal fatto di:

a) detenere direttamente o indirettamente più del 50 % del valore nominale delle azioni emesse di un soggetto giuridico o la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di tale soggetto giuridico;

b) disporre direttamente o indirettamente, di fatto o di diritto, dei poteri di decisione in seno al soggetto giuridico.

2. Il fatto che enti di investimento pubblico, investitori istituzionali o imprese di capitale di rischio nonché fondi detengano direttamente o indirettamente più del 50 % del valore nominale delle azioni emesse di un soggetto giuridico o la maggioranza di diritti di voto degli azionisti o soci di tale soggetto giuridico non costituisce di per sé una relazione di controllo.

3. La proprietà o la vigilanza su soggetti giuridici da parte dello stesso organismo pubblico non comporta di per sé una relazione di controllo.

CAPO II

PARTECIPAZIONE ALLE AZIONI INDIRETTE

Articolo 4

Principi generali

1. Qualsiasi soggetto giuridico che partecipa ad un'azione indiretta può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità, alle condizioni di cui agli articoli 6 e 7.

2. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato associato può partecipare alle azioni indirette allo stesso titolo, ed è titolare degli stessi diritti e obblighi, di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro, alle condizioni di cui all'articolo 5.

3. Il CCR può partecipare alle azioni indirette allo stesso titolo ed è titolare degli stessi diritti e obblighi, di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro.

4. Qualsiasi organizzazione internazionale di interesse europeo può partecipare alle azioni indirette allo stesso titolo ed è titolare degli stessi diritti e obblighi di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro conformemente al suo accordo di sede.

5. I programmi di lavoro possono specificare e limitare la partecipazione di soggetti giuridici ad un'azione indiretta in funzione della loro attività e tipologia, e a seconda dello strumento utilizzato e per tenere conto degli obiettivi specifici del sesto programma quadro.

Articolo 5

Numero minimo e luogo di stabilimento dei partecipanti

1. I programmi di lavoro precisano il numero minimo di partecipanti necessari per ciascuna azione indiretta e il loro luogo di stabilimento, secondo la natura dello strumento e gli obiettivi dell'attività di RST.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, il numero minimo di partecipanti stabilito dai programmi di lavoro non può essere inferiore a tre soggetti giuridici indipendenti stabiliti in tre Stati membri o Stati associati diversi, di cui almeno due sono Stati membri o paesi candidati associati.

3. Le azioni di sostegno specifico e le azioni per le risorse umane e la mobilità, ad eccezione delle reti di formazione attraverso la ricerca, possono essere attuate da un solo soggetto giuridico.

4. Un GEIE o qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o Stato associato ai sensi del suo diritto nazionale e che riunisce nel suo ambito soggetti giuridici indipendenti che soddisfano le condizioni del presente regolamento può partecipare da solo ad un'azione indiretta, se la sua composizione soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 6

Partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi

1. Oltre al numero minimo di partecipanti fissato ai sensi dell'articolo 5, qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese terzo può partecipare alle attività di RST previste sotto il titolo "Concentrare ed integrare la ricerca della Comunità" del sesto programma quadro. Le modalità relative a detta partecipazione possono essere specificate nel programma di lavoro corrispondente. Il coinvolgimento di partecipanti dei paesi industrializzati può essere soggetto ad accordi di carattere reciproco, che potrebbero rivestire la forma di un accordo scientifico e tecnologico.

Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese terzo interessato alle attività specifiche di cooperazione internazionale previste sotto il titolo "Concentrare ed integrare la ricerca della Comunità" del sesto programma quadro può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nei limiti del bilancio destinato nell'allegato II del sesto programma quadro all'azione contemplata all'articolo 164, lettera b), del trattato.

Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese terzo, diverso da quelle di cui al secondo comma e che partecipa alle attività di RST di cui al primo comma, può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità qualora questa possibilità sia contemplata per tale scopo a titolo di un'attività di RST oppure se è essenziale per la realizzazione dell'azione indiretta.

2. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese terzo che ha concluso un accordo di cooperazione scientifica e tecnica con la Comunità, può partecipare alle attività di RST diverse da quelle di cui al paragrafo 1 oltre al numero minimo di partecipanti fissato conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 e alle condizioni previste da detto accordo.

Essa può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità, qualora questa possibilità sia contemplata a titolo di un'attività di RST oppure se è essenziale alla realizzazione dell'azione indiretta.

3. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese terzo, diverso da quelli di cui al paragrafo 2, può partecipare alle attività di RST diverse da quelle di cui al paragrafo 1, in aggiunta al numero minimo di partecipanti fissato conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, se questa partecipazione è prevista a titolo di un'attività di RST oppure se essa è necessaria alla realizzazione dell'azione indiretta.

Essa può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità, qualora questa possibilità sia contemplata a titolo di un'attività di RST oppure se è essenziale alla realizzazione dell'azione indiretta.

Articolo 7

Partecipazione di organizzazioni internazionali

Qualsiasi organizzazione internazionale diversa dalle organizzazioni internazionali di interesse europeo può partecipare alle attività di RST di cui all'articolo 6, paragrafo 1, alle condizioni di cui al primo e terzo comma di tale paragrafo e alle altre attività di RST alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3.

Articolo 8

Condizioni in materia di competenze tecniche e di risorse

1. I partecipanti dispongono delle conoscenze e delle competenze tecniche necessarie alla realizzazione dell'azione indiretta.

2. Al momento della presentazione della proposta, i partecipanti devono disporre almeno potenzialmente delle risorse necessarie alla realizzazione dell'azione indiretta e essere in grado di precisare l'origine dei fondi messi a disposizione da terzi, incluse le autorità pubbliche.

Nel corso dello svolgimento dei lavori, i partecipanti devono disporre, sotto la forma e nei tempi voluti, delle risorse necessarie alla realizzazione dell'azione indiretta.

Per risorse necessarie alla realizzazione dell'azione indiretta si intendono le risorse umane, di infrastruttura, finanziarie e, se necessario, i beni immateriali e le altre risorse messe a disposizione da un terzo su base di un impegno preliminare.

Articolo 9

Presentazione delle proposte di azione indiretta

1. Le proposte di azione indiretta sono presentate secondo le modalità contenute negli inviti a presentare proposte. Tali modalità sono definite nei programmi di lavoro.

Gli inviti a presentare proposte possono comportare una procedura di valutazione articolata in due fasi. In tal caso, qualora una versione sintetica della proposta sia valutata positivamente nella prima fase i proponenti interessati dovranno presentare una proposta completa nella seconda fase.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

a) alle azioni di sostegno specifico per le attività dei soggetti giuridici designati nei programmi di lavoro;

b) alle azioni di sostegno specifico che consistono in un acquisto o in un servizio secondo le disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici;

c) alle azioni di sostegno specifico che, per le loro particolari caratteristiche e utilità rispetto agli obiettivi e al contenuto scientifico e tecnologico dei programmi specifici, possono essere oggetto di domande di sovvenzione presentate alla Commissione se il programma di lavoro del programma specifico lo prevede e se tale domanda non rientra nel campo di applicazione di un invito aperto a presentare proposte;

d) alle azioni di sostegno specifiche di cui all'articolo 11.

3. La Commissione può pubblicare inviti a presentare manifestazioni di interesse per essere assistita nell'individuare con precisione obiettivi e necessità che possono essere inclusi nei programmi di lavoro e negli inviti a presentare proposte. Ciò lascia impregiudicata qualsiasi decisione successivamente adottata dalla Commissione in merito alla valutazione e alla selezione delle proposte di azioni indirette.

4. Gli inviti a manifestazioni di interesse e gli inviti a presentare proposte sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; essi beneficiano della più ampia pubblicità possibile, in particolare attraverso le pagine Internet del sesto programma quadro e tramite specifici canali d'informazione quali i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dagli Stati associati.

Articolo 10

Valutazione e selezione delle proposte di azione indiretta

1. Le proposte di azione indiretta di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c), sono valutate sulla base dei criteri seguenti, ove applicabili:

a) eccellenza scientifica e tecnologica nonché grado di innovazione;

b) capacità di portare a termine con successo l'azione indiretta e di garantire la sua gestione efficiente, valutata in termini di risorse e competenze, incluse le modalità organizzative previste dai partecipanti;

c) pertinenza rispetto agli obiettivi del programma specifico;

d) valore aggiunto europeo, massa critica di risorse mobilitate e contributo alle politiche comunitarie;

e) qualità del piano di valorizzazione e diffusione delle conoscenze, potenziale di promozione dell'innovazione e piani chiari di gestione della proprietà intellettuale.

2. Nell'applicazione del paragrafo 1, lettera d), si tiene conto anche dei criteri seguenti:

a) per le reti di eccellenza: portata e intensità degli sforzi per giungere all'integrazione; capacità della rete di promuovere l'eccellenza al di là dei suoi membri; prospettive di integrazione sostenibile delle loro capacità di ricerca e delle loro risorse al di là della durata del contributo finanziario della Comunità;

b) per i progetti integrati: ambizione degli obiettivi e portata delle risorse attuati, che permettono di contribuire significativamente al rafforzamento della competitività o alla soluzione di problemi della società;

c) per le iniziative integrate di infrastruttura: prospettive di continuità dell'iniziativa al di là della durata del contributo finanziario della Comunità.

3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 si possono inoltre prendere in considerazione i seguenti criteri:

a) sinergie con l'istruzione a tutti i livelli;

b) disponibilità e capacità di interagire con attori esterni al mondo della ricerca e con il pubblico in generale, per contribuire a diffondere consapevolezza e conoscenza e per esaminare le implicazioni più ampie del lavoro proposto per la società;

c) attività volte ad accrescere il ruolo delle donne nella ricerca.

4. Gli inviti a presentare proposte determinano, secondo la natura degli strumenti attuati o gli obiettivi dell'attività di RST, le modalità di applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1 da parte della Commissione.

Tali criteri, così come quelli di cui ai paragrafi 2 e 3, possono essere specificati o completati nel programma di lavoro, in particolare per tener conto del contributo delle proposte di azione indiretta al miglioramento dell'informazione e del dialogo con il pubblico e alla promozione della competitività delle PMI.

5. Una proposta di azione indiretta che vada contro i principi etici fondamentali o che non soddisfi le condizioni fissate nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte non è selezionata. Tale proposta può essere esclusa in qualsiasi momento dalle procedure di valutazione e di selezione.

Qualsiasi partecipante che abbia commesso un'irregolarità nel corso dell'attuazione di un'azione indiretta può essere escluso in qualsiasi momento dalla procedura di valutazione e di selezione nel rispetto del principio di proporzionalità.

6. La Commissione valuta le proposte con l'assistenza di esperti indipendenti da essa designati conformemente alle disposizioni dell'articolo 11. Nel caso di talune azioni di sostegno specifico, segnatamente quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 2, gli esperti indipendenti sono designati soltanto se la Commissione lo ritiene opportuno. La Commissione pubblica l'elenco degli esperti selezionati.

Tutte le proposte di azioni indirette presentate sono trattate con riservatezza dalla Commissione, che garantisce che in tutte le procedure sia rispettato il principio di riservatezza e che gli esperti indipendenti siano vincolati all'obbligo di riservatezza.

Salvo non sia precisato diversamente nell'invito a presentare proposte, le proposte non sono valutate in modo anonimo.

7. Le proposte di azioni indirette sono selezionate sulla base dei risultati della valutazione e tenendo conto dei fondi comunitari disponibili. La Commissione adotta e pubblica linee direttrici recanti disposizioni dettagliate per le procedure di valutazione e selezione.

Articolo 11

Nomina di esperti indipendenti

1. La Commissione nomina esperti indipendenti per assisterla nelle valutazioni previste dal sesto programma quadro e dai programmi specifici, nonché per l'assistenza di cui all'articolo 10, paragrafo 6 e all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma.

Essa può inoltre costituire gruppi di esperti indipendenti che la consigliano nell'attuazione della politica della Comunità in materia di ricerca.

2. La Commissione nomina gli esperti indipendenti secondo una delle procedure seguenti:

a) Per le valutazioni previste all'articolo 6 del sesto programma quadro e dei suoi programmi specifici, la Commissione nomina come esperti indipendenti personalità di altissimo livello del mondo scientifico, industriale o politico aventi una grande esperienza in materia di ricerca, politica di ricerca o gestione di programmi di ricerca a livello nazionale o internazionale.

b) Per assisterla nella valutazione delle proposte di reti di eccellenza e dei progetti integrati e nel controllo dei progetti che saranno selezionati ed attuati la Commissione nomina come esperti indipendenti personalità del mondo scientifico, industriale e/o aventi esperienza nel settore dell'innovazione, e che possiedono altresì conoscenze di altissimo livello e un'autorità riconosciuta a livello internazionale nel settore specializzato di cui si tratta.

c) Per la costituzione dei gruppi di cui al paragrafo 1, secondo comma, la Commissione nomina come esperti indipendenti professionisti aventi conoscenze, competenze ed un'esperienza riconosciuta di primo piano nel settore o negli aspetti che sono oggetto dei lavori del gruppo.

d) Nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) e per tener conto in maniera equilibrata dei diversi operatori nel settore della ricerca, la Commissione nomina esperti indipendenti aventi le competenze e le conoscenze appropriate con riferimento ai compiti loro affidati. A tal fine essa si basa su inviti a presentare candidature individuali o inviti rivolti ad istituzioni di ricerca per costituire liste di idoneità oppure può, se lo ritiene opportuno, scegliere al di fuori di queste liste qualsiasi persona dotata delle competenze necessarie.

3. Nel nominare un esperto indipendente, la Commissione verificherà che non esistano conflitti di interesse in relazione all'argomento sul quale l'esperto è invitato a pronunciarsi. A tal fine essa lo invita a firmare una dichiarazione nella quale egli certifica l'assenza di conflitti di interesse al momento della nomina e si impegna ad informare la Commissione qualora ne sorgessero nel corso della sua missione.

Articolo 12

Contratti ed accordi consorziali

1. La Commissione stipula un contratto per ogni proposta d'azione indiretta selezionata. Tale contratto è redatto conformemente alle disposizioni del sesto programma quadro e del presente regolamento, tenendo conto delle specificità dei diversi strumenti interessati.

Dopo aver ascoltato le parti interessate degli Stati membri e degli Stati associati, la Commissione elabora un contratto tipo al fine di facilitare la redazione dei contratti.

2. Il contratto fissa i diritti e gli obblighi dei partecipanti conformemente al presente regolamento, in particolare le disposizioni per il controllo scientifico, tecnologico e finanziario dell'azione indiretta, per l'aggiornamento dei suoi obiettivi, per le variazioni della composizione del consorzio, per il versamento del contributo finanziario della Comunità, e, se del caso, le condizioni di ammissibilità delle spese necessarie, nonché le regole di diffusione e di valorizzazione.

Il contratto stipulato tra la Commissione e tutti i partecipanti a un'azione indiretta si perfeziona con la firma della Commissione e del coordinatore. Gli altri partecipanti indicati nel contratto vi aderiscono secondo le modalità da esso previste e diventano titolari dei diritti e degli obblighi spettanti ai partecipanti.

Ogni partecipante che aderisce ad un'azione indiretta in corso, aderisce al contratto e diviene titolare, nei confronti della Comunità, dei diritti e degli obblighi spettanti ai partecipanti.

3. Per garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità, adeguate sanzioni sono previste nei contratti, come stabilito, tra l'altro, nel regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità(7).

4. La stipulazione di un contratto non osta all'emissione da parte della Commissione di una decisione di recupero, che costituisce titolo esecutivo in conformità dell'articolo 256 del trattato, volta ad ottenere da un partecipante il rimborso di una somma da questi dovuta. Prima di adottare una tale decisione, la Commissione chiede al partecipante di presentare osservazioni entro un termine stabilito.

5. I partecipanti ad un'azione indiretta stipulano un accordo consorziale, salvo non sia precisato diversamente nell'invito a presentare proposte. La Commissione pubblica orientamenti non vincolanti sui punti che possono rientrare in un accordo consorziale, quali:

a) l'organizzazione interna del consorzio;

b) le disposizioni in materia di diritti di proprietà intellettuale;

c) la composizione di controversie interne riguardanti l'accordo consorziale;

A tal fine la Commissione ascolta le parti interessate degli Stati membri e degli Stati associati.

Articolo 13

Attuazione delle azioni indirette

1. Il consorzio attua l'azione indiretta e adotta tutte le misure necessarie e ragionevoli a tal fine.

Il contributo finanziario della Comunità è versato al coordinatore. Il coordinatore gestisce il contributo finanziario della Comunità provvedendo alla ripartizione tra i partecipanti e le attività, conformemente alle disposizioni del contratto e alle decisioni prese dal consorzio secondo le procedure interne fissate nel contratto consorziale.

I partecipanti comunicano alla Commissione ogni evento, compresa la modifica del contratto consorziale, che possa influire sull'attuazione dell'azione indiretta e sui diritti della Comunità.

2. I partecipanti sono responsabili collettivamente dell'attuazione tecnica dell'azione indiretta. Inoltre ciascun partecipante è responsabile dell'uso del contributo finanziario della Comunità nella misura corrispondente alla sua quota del progetto, fino a concorrenza dell'importo dei pagamenti ricevuti.

Qualora un partecipante sia inadempiente e il consorzio non vi rimedi, la Commissione può, in ultima istanza e dopo aver sondato tutte le altre opzioni, ritenere i partecipanti responsabili, alle condizioni seguenti:

a) indipendentemente dall'azione appropriata che avvia nei confronti del partecipante inadempiente, la Commissione esige dagli altri partecipanti l'attuazione dell'azione indiretta;

b) qualora l'attuazione risulti impossibile o qualora gli altri partecipanti rifiutino di adempiere al disposto di cui alla lettera a), la Commissione può risolvere il contratto e recuperare il contributo finanziario della Comunità. Nell'individuazione del danno finanziario la Commissione tiene conto delle prestazioni già effettuate e dei risultati raggiunti, calcolando di conseguenza l'importo dovuto;

c) la quota dell'importo dovuto, calcolato a norma della lettera b), imputabile al partecipante inadempiente, è suddivisa dalla Commissione tra gli altri partecipanti, sulla base della quota di spese riconosciute di ognuno fino a concorrenza dell'importo del contributo finanziario della Comunità che ogni singolo partecipante ha diritto a percepire.

Se un partecipante è un'organizzazione internazionale, un ente pubblico o un soggetto giuridico la cui partecipazione all'azione indiretta è garantita da uno Stato membro o da uno Stato associato, detto partecipante è responsabile unicamente per l'importo individualmente dovuto e non risponde del debito di altri partecipanti.

3. Il paragrafo 2 non si applica ad azioni indirette attuate tramite strumenti quali progetti specifici di ricerca per le PMI, azioni per promuovere e sviluppare le risorse umane e la mobilità e, ove debitamente motivate, azioni di sostegno specifico.

4. Il coordinatore tiene una contabilità che consenta di accertare in qualsiasi momento la quota del finanziamento comunitario assegnata ad ogni partecipante ai fini del progetto e comunica annualmente dette informazioni alla Commissione.

5. Quando più soggetti giuridici sono riuniti in seno ad un soggetto giuridico comune che agisce come partecipante unico, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, quest'ultimo assume i compiti di cui ai paragrafi 1 e 2, lettere a) e b). La responsabilità dei suoi membri è definita a norma della legislazione che disciplina la costituzione del soggetto giuridico comune di cui trattasi.

Articolo 14

Contributo finanziario della Comunità

1. Conformemente all'allegato III del sesto programma quadro e nei limiti della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo(8), il contributo finanziario della Comunità può assumere le forme seguenti:

a) per le reti di eccellenza, assume la forma di una sovvenzione fissa all'integrazione, sulla base del programma comune di attività. L'importo della sovvenzione è calcolato tenendo conto del grado di integrazione, del numero dei ricercatori che l'insieme dei partecipanti propone di integrare, delle caratteristiche del settore di ricerca in questione e del programma comune di attività. È utilizzata per completare le risorse apportate dai partecipanti per attuare il loro programma comune di attività;

La sovvenzione è versata sulla base dei risultati ottenuti con l'attuazione effettiva del programma comune di attività, a condizione che le spese, che devono essere certificate da un revisore esterno o, nel caso di organismi pubblici, da un funzionario pubblico competente, siano superiori alla sovvenzione stessa;

b) per alcune azioni volte a favorire le risorse umane e la mobilità e per alcune azioni di sostegno specifico, ad eccezione delle azioni indirette di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), esso può assumere la forma di un forfait;

c) per i progetti integrati e gli altri strumenti, ad eccezione di quelli enunciati alle lettere a) e b) e ad eccezione delle azioni indirette di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), assume la forma di una sovvenzione al bilancio, calcolata come una percentuale del bilancio stabilito dai partecipanti per la realizzazione dell'azione indiretta, modulato secondo il tipo di attività e tenendo in considerazione il modello di costi utilizzato dal partecipante interessato.

Le spese necessarie all'attuazione dell'azione indiretta devono essere certificate da un revisore esterno o, nel caso di organismi pubblici, da un funzionario pubblico competente.

2. Le spese ammissibili sono definite a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, e devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) devono essere effettive, economiche e necessarie per l'attuazione dell'azione indiretta;

b) devono essere determinate conformemente agli abituali principi contabili del singolo partecipante;

c) devono essere registrate nella contabilità dei partecipanti oppure, ove si tratti delle risorse di terzi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, ultimo comma, nella corrispondente documentazione finanziaria di detti terzi;

d) devono essere al netto da imposte indirette, tributi e interessi e non essere fonte di profitto.

In deroga al principio del costo effettivo e con il consenso dei partecipanti, il contratto può stabilire tassi medi della partecipazione finanziaria della Comunità per tipologia di spese o importi forfetari predefiniti, come pure un valore per attività che non si discosti significativamente delle spese previste.

3. I costi per la gestione del consorzio sono rimborsati fino a concorrenza del 100 % dei costi sostenuti e includono i costi dei certificati di audit. In questo caso i soggetti giuridici che partecipano all'azione indiretta sulla base dei costi supplementari possono chiedere il rimborso totale dei costi sostenuti per la gestione, purché siano in grado di produrre giustificativi dettagliati. Nei contratti è fissata una percentuale massima per i costi di gestione in relazione al contributo comunitario. Ai costi di gestione del consorzio è riservata una quota non superiore al 7 %.

Articolo 15

Modifica della composizione del consorzio

1. Il consorzio può, di sua iniziativa, modificare la sua composizione e in particolare estenderla a qualsiasi soggetto giuridico che contribuisce all'attuazione dell'azione indiretta.

Il ritiro di un partecipante non pregiudica i diritti d'accesso di cui all'articolo 26, paragrafo 2 e all'articolo 27, paragrafo 2.

Il consorzio deve notificare ogni modifica nella sua composizione alla Commissione, la quale può opporvisi entro le sei settimane seguenti la notificazione. I nuovi partecipanti diventano parte del contratto conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2.

2. Il programma comune di attività di una rete di eccellenza o il piano di attuazione di un progetto integrato individua le modifiche della composizione del consorzio che comportano la preventiva pubblicazione di un bando di gara.

Il consorzio pubblica il bando e ne garantisce ampiamente la diffusione tramite mezzi di informazione specifici, in particolare siti Internet relativi al sesto programma quadro, stampa specializzata e opuscoli, e mediante i punti di contatto nazionali istituiti a fini di informazione e assistenza dagli Stati membri e dagli Stati associati.

Esso valuta le offerte sulla base dei criteri applicati per la valutazione e la selezione dell'azione indiretta, fissati conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 4 e 5, con l'assistenza di esperti indipendenti designati dal consorzio sulla base dei criteri di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b).

La successiva modifica del consorzio si effettua secondo la procedura di cui al paragrafo 1, terzo comma.

Articolo 16

Contributo finanziario complementare

La Commissione può aumentare il contributo finanziario della Comunità ad un'azione indiretta già in fase di esecuzione per incorporarvi nuove attività che possono coinvolgere nuovi partecipanti.

Nel caso delle azioni indirette di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), lo fa tramite inviti a presentare proposte supplementari, che la Commissione pubblica e diffonde ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e che possono essere limitati se necessario alle azioni indirette già in fase di esecuzione. La Commissione valuta e seleziona tali proposte ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 17

Attività del consorzio a favore di terzi

Se il contratto prevede che il consorzio svolga tutte o parte delle sue attività a favore di terzi, il consorzio ne garantisce un'adeguata pubblicità, se del caso conformemente al contratto.

Il consorzio valuta e seleziona qualsiasi domanda presentatagli da terzi conformemente ai principi di trasparenza, equità e imparzialità e secondo le modalità previste dal contratto.

Articolo 18

Controllo e audit scientifici, tecnologici e finanziari

1. La Commissione valuta periodicamente le azioni indirette alle quali la Comunità contribuisce, sulla base delle relazioni di attività che riguardano anche l'attuazione del piano di valorizzazione o diffusione delle conoscenze che le sono presentate dai partecipanti conformemente alle stipule del contratto.

Per il controllo delle reti di eccellenza, dei progetti integrati e, se necessario, per altre azioni indirette, la Commissione è assistita da esperti indipendenti che designa conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2.

La Commissione garantisce che tutte le informazioni da essa ricevute sulle conoscenze preesistenti e su quelle previste od acquisite nel corso di un'azione indiretta vengano trattate in modo riservato.

2. Conformemente al contratto, la Commissione adotta tutte le misure utili per garantire il conseguimento degli obiettivi dell'azione indiretta, nel rispetto degli interessi finanziari della Comunità in nome dei quali può, se necessario, adattare il contributo finanziario della Comunità o interrompere l'azione indiretta in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento o delle stipule del contratto.

3. La Commissione, o qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, ha il diritto di procedere a audit tecnici, tecnologici e finanziari presso i partecipanti, per assicurarsi che l'azione indiretta sia realizzata o sia stata realizzata nelle condizioni da essi dichiarate e conformemente alle stipule del contratto.

Il contratto definisce le condizioni alle quali i partecipanti possono opporsi all'effettuazione di audit tecnologici sulla valorizzazione e la diffusione delle conoscenze da parte di determinati rappresentanti autorizzati della Commissione.

4. Ai sensi dell'articolo 248, paragrafo 2, del trattato, la Corte dei conti può procedere alla verifica dell'uso del contributo finanziario della Comunità.

Articolo 19

Informazioni messe a disposizione degli Stati membri e degli Stati associati

La Commissione mette a disposizione di qualsiasi Stato membro o Stato associato che ne faccia richiesta le informazioni utili di cui dispone sulle conoscenze derivanti dai lavori effettuati nell'ambito di un'azione indiretta, purché tali informazioni siano rilevanti in termini di politiche pubbliche, a meno che i partecipanti non adducano argomentazioni motivate che vi ostino.

In nessun caso la messa a disposizione di tali informazioni comporta il trasferimento dei diritti o doveri della Commissione e dei partecipanti, di cui agli articoli da 21 a 28, agli Stati membri o agli Stati associati che ottengono tali informazioni.

A meno che tali informazioni generali non diventino pubbliche o siano rese accessibili al pubblico dai partecipanti ovvero non siano state comunicate senza restrizioni per quanto attiene alla riservatezza, gli Stati membri e gli Stati associati si conformano agli obblighi della Commissione in materia di riservatezza stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 20

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

Nell'attuazione delle azioni indirette la Commissione garantisce che gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati mediante effettivi controlli e misure deterrenti, nonché, qualora siano accertate delle irregolarità, mediante sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, conformemente ai regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95 e (CE, Euratom) n. 2185/96(9) e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio(10).

CAPO III

REGOLE DI DIFFUSIONE E DI VALORIZZAZIONE

Articolo 21

Proprietà delle conoscenze

1. Le conoscenze derivanti dai lavori effettuati nell'ambito delle azioni dirette sono di proprietà della Comunità.

2. Le conoscenze derivanti dai lavori effettuati nell'ambito delle azioni indirette previste all'articolo 9, paragrafo 2, lettere b) e d) sono di proprietà della Comunità. Le conoscenze derivanti dai lavori effettuati nell'ambito delle altre azioni indirette sono di proprietà dei partecipanti che effettuano i lavori che portano a dette conoscenze.

3. Se diversi partecipanti hanno effettuato congiuntamente i lavori che generano le conoscenze di cui al paragrafo 2, e se la loro quota rispettiva di partecipazione a tali lavori non può essere definita, essi hanno la proprietà congiunta di queste conoscenze. Essi concordano fra di loro la ripartizione e i termini dell'esercizio della proprietà delle conoscenze, conformemente alle disposizioni del presente regolamento e del contratto.

4. Le conoscenze derivanti dai lavori effettuati nel quadro dei progetti di ricerca cooperativa o collettiva sono di proprietà congiunta delle PMI o dei gruppi d'imprese, i quali concordano, in particolare nel contratto consorziale, la ripartizione e i termini dell'esercizio della proprietà delle conoscenze, conformemente alle disposizioni del presente regolamento e del contratto.

5. Se i dipendenti di un partecipante possono rivendicare diritti sulle conoscenze, il partecipante adotta le misure o stipula gli opportuni accordi per garantire che questi diritti possano essere esercitati in modo compatibile con i suoi obblighi nel quadro del presente regolamento e del contratto.

6. Se un partecipante trasferisce la proprietà delle conoscenze, adotta misure o stipula accordi per trasferire al cessionario i suoi obblighi, specialmente per quanto riguarda la concessione di diritti di accesso e la diffusione e valorizzazione delle conoscenze, nel quadro del presente regolamento e del contratto. Il partecipante, per tutto il tempo in cui è tenuto a concedere diritti di accesso, informa preventivamente la Commissione e gli altri partecipanti alla stessa azione indiretta della cessione prevista e del cessionario.

Entro 30 giorni dalla notifica, la Commissione o altri partecipanti all'azione indiretta possono opporsi a tale trasferimento di proprietà. La Commissione può opporsi a qualsiasi trasferimento di proprietà a terzi, in particolare terzi non stabiliti in uno Stato membro o in uno Stato associato, se tale trasferimento non coincide con l'interesse di sviluppare la competitività di un'economia europea dinamica basata sulla conoscenza o non è conforme ai principi etici. Gli altri partecipanti possono opporsi a qualsiasi trasferimento di proprietà ove esso pregiudichi i loro diritti di accesso.

Articolo 22

Protezione delle conoscenze

1. Qualora le conoscenze siano suscettibili di applicazione industriale o commerciale, il loro proprietario assicura una protezione adeguata ed efficace delle stesse, conformemente alle pertinenti disposizioni legislative, al contratto e al contratto consorziale e tenendo in debito conto i legittimi interessi dei partecipanti interessati.

2. Se la Commissione considera necessario tutelare le conoscenze in un paese specifico e tale protezione non è stata richiesta o è stata rifiutata, la Commissione può, con l'accordo del partecipante interessato, adottare misure di protezione. In questo caso e per quanto riguarda detto paese specifico, la Comunità assume gli obblighi relativi al riconoscimento dei diritti di accesso in luogo del partecipante. Il partecipante può rifiutare soltanto se può dimostrare che i suoi interessi legittimi sarebbero significativamente lesi.

3. Un partecipante può pubblicare o permettere la pubblicazione di dati sulle conoscenze che possiede o su conoscenze ottenute durante lavori eseguiti nell'ambito di progetti di ricerca in cooperazione o collettivi, su qualsiasi mezzo di comunicazione, a condizione che ciò non influisca sulla protezione di tali conoscenze. La Commissione e gli altri partecipanti alla stessa azione indiretta sono informati in anticipo per iscritto in merito a qualsiasi pubblicazione prevista. Una copia di tali dati viene messa a loro disposizione su richiesta entro 30 giorni dalla relativa domanda. La Commissione e gli altri partecipanti possono opporsi alla pubblicazione entro un nuovo termine di 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione dei dati in questione, se a loro avviso ciò potrebbe compromettere la protezione delle loro conoscenze.

Articolo 23

Valorizzazione e diffusione delle conoscenze

1. I partecipanti e la Comunità valorizzano o predispongono la valorizzazione delle conoscenze che possiedono derivanti dalle azioni dirette o dalle azioni indirette, conformemente agli interessi dei partecipanti interessati. I partecipanti precisano le condizioni di valorizzazione in maniera dettagliata e verificabile in conformità del presente regolamento e del contratto.

2. Se la diffusione delle conoscenze non pregiudica la loro protezione o valorizzazione, i partecipanti ne garantiscono la diffusione entro un periodo stabilito dalla Comunità. Se i partecipanti non lo fanno, la Commissione può diffondere essa stessa le conoscenze. Si tiene particolarmente conto dei fattori seguenti:

a) necessità di salvaguardare i diritti di proprietà intellettuale;

b) vantaggi di una rapida diffusione, per esempio per evitare duplicazioni delle attività di ricerca e creare sinergie tra azioni indirette;

c) riservatezza;

d) interessi legittimi dei partecipanti.

Articolo 24

Messa a disposizione di conoscenze derivanti da azioni dirette

Le conoscenze derivanti da lavori effettuati nell'ambito di azioni dirette possono essere messe a disposizione di uno o più soggetti giuridici interessati, in particolare quelli stabiliti in uno Stato membro o in uno Stato associato, a condizione che i suddetti soggetti giuridici si impegnino a valorizzare le conoscenze o garantirne la valorizzazione. La messa a disposizione delle conoscenze è subordinata ad opportune condizioni che devono essere definite e pubblicate dalla Commissione, in particolare in materia di pagamento di somme di denaro.

Articolo 25

Principi che disciplinano i diritti di accesso nelle azioni indirette

1. I diritti di accesso a norma degli articoli 26 e 27 sono concessi su richiesta scritta. La concessione dei diritti di accesso può essere subordinata alla conclusione di accordi specifici per garantire che essi siano usati soltanto allo scopo previsto e di opportuni accordi di riservatezza. I partecipanti possono anche concludere accordi allo scopo, segnatamente, di concedere diritti di accesso supplementari o più favorevoli, compresi i diritti di accesso a terzi, in particolare ad imprese associate con i partecipanti, o di precisare i requisiti applicabili ai diritti di accesso, ma senza limitare questi ultimi. Tali accordi sono conformi alle regole di concorrenza applicabili.

La Commissione può opporsi alla concessione di diritti di accesso a terzi, in particolare terzi non stabiliti in uno Stato membro o uno Stato associato, se tale concessione non coincide con l'interesse di sviluppare la competitività di un'economia europea dinamica basata sulla conoscenza o non è compatibile con i principi etici.

2. I diritti di accesso alle conoscenze preesistenti sono concessi a condizione che il partecipante cedente sia autorizzato a concedere questi diritti.

3. Un partecipante può esplicitamente escludere una specifica conoscenza preesistente dall'obbligo relativo alla concessione dei diritti di accesso con un accordo scritto tra i partecipanti, prima che il partecipante interessato firmi il contratto o prima dell'ingresso di un nuovo partecipante all'azione indiretta. Gli altri partecipanti possono rifiutare il loro accordo soltanto se dimostrano che l'attuazione dell'azione indiretta o i loro legittimi interessi sarebbero gravemente lesi.

4. Tranne in caso di consenso specifico da parte del partecipante che concede i diritti di accesso, i diritti non conferiscono alcuna facoltà di concedere sublicenze.

Articolo 26

Diritti di accesso per l'esecuzione di azioni indirette

1. I partecipanti alla stessa azione indiretta godono dei diritti di accesso alle conoscenze derivanti dai lavori effettuati nell'ambito dell'azione indiretta ed alle conoscenze preesistenti, qualora tali conoscenze o conoscenze preesistenti siano necessarie per effettuare il loro lavoro nell'ambito di tale azione indiretta. I diritti di accesso alle conoscenze sono concessi gratuitamente. Anche i diritti di accesso alle conoscenze preesistenti sono concessi gratuitamente, tranne se diversamente convenuto prima della firma del contratto.

2. Nel rispetto dei suoi legittimi interessi, la cessazione della partecipazione di un partecipante non incide in alcun modo sull'obbligo di concedere diritti di accesso, conformemente al paragrafo 1, agli altri partecipanti alla stessa azione indiretta fino alla sua fine.

Articolo 27

Diritti di accesso ai fini della valorizzazione

1. I partecipanti alla stessa azione indiretta godono dei diritti di accesso alle conoscenze derivanti dai lavori effettuati nell'ambito dell'azione indiretta ed alle conoscenze preesistenti, qualora tali conoscenze o conoscenze preesistenti siano necessarie per valorizzare le loro conoscenze. I diritti di accesso alle conoscenze sono concessi gratuitamente tranne se diversamente convenuto prima della firma del contratto. I diritti di accesso alle conoscenze preesistenti sono concessi a condizioni eque e non discriminatorie.

2. Fatti salvi i legittimi interessi dei partecipanti, i diritti di accesso possono essere richiesti alle condizioni di cui al paragrafo 1, fino a due anni dopo la fine dell'azione indiretta o dopo la cessazione della partecipazione di un partecipante, a seconda di quale data sia precedente, a meno che sia stato previsto un periodo più lungo.

Articolo 28

Impegni incompatibili o limitativi

1. I partecipanti non assumono impegni incompatibili con gli obblighi previsti dal presente regolamento.

2. I partecipanti a una stessa azione indiretta sono informati non appena possibile dal partecipante cui è richiesta la concessione di diritti di accesso, a seconda dei casi, delle limitazioni alla concessione di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti, degli obblighi di concedere diritti sulle conoscenze o di qualsiasi restrizione atta ad influenzare in modo sostanziale la concessione di diritti di accesso.

Articolo 29

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno a partire dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2002.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

P. Cox

Per il Consiglio

La presidente

M. Fischer Boel

(1) GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 275 (GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 266 e GU C 262 E del 29.10.2002, pag. 489).

(2) GU C 94 del 18.4.2002, pag. 1.

(3) Parere del Parlamento europeo del 3 luglio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 novembre 2002.

(4) GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

(5) GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1.

(6) GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

(7) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(8) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

(9) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(10) Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).

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