EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0853

2002/853/CE: Decisione della Commissione, del 29 ottobre 2002, relativa alla posizione della Comunità europea in merito all'adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti 3, 7, 14, 16, 23, 34, 37, 38, 43, 48, 50, 67, 75, 77, 87, 91, 105 e 113 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

GU L 299 del 1.11.2002, p. 53–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/853/oj

32002D0853

2002/853/CE: Decisione della Commissione, del 29 ottobre 2002, relativa alla posizione della Comunità europea in merito all'adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti 3, 7, 14, 16, 23, 34, 37, 38, 43, 48, 50, 67, 75, 77, 87, 91, 105 e 113 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

Gazzetta ufficiale n. L 299 del 01/11/2002 pag. 0053 - 0054


Decisione della Commissione

del 29 ottobre 2002

relativa alla posizione della Comunità europea in merito all'adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti 3, 7, 14, 16, 23, 34, 37, 38, 43, 48, 50, 67, 75, 77, 87, 91, 105 e 113 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

(2002/853/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Quando una proposta intesa ad adeguare un regolamento della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite allegato all'accordo riveduto del 1958 - regolamento che vincola la Comunità in virtù delle disposizioni dell'allegato II della decisione 97/836/CE - è messa ai voti nel comitato di amministrazione istituito in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2, del suddetto accordo, il voto che la commissione deve esprimere può essere adottato in conformità alla procedura applicabile agli adeguamenti tecnici delle direttive relative all'omologazione dei veicoli.

(2) Alla luce dell'esperienza e dello sviluppo tecnico, è opportuno adeguare i requisiti relativi a taluni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti CEE/NU 3, 7, 14, 16, 23, 34, 37, 38, 43, 48, 50, 67, 75, 77, 87, 91, 105 e 113.

(3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(2), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(3),

DECIDE:

Articolo unico

La Comunità europea vota a favore dei documenti che figurano nell'allegato che sono messi ai voti nel corso della riunione del comitato di amministrazione che si terrà il 12 novembre 2002 nel quadro della 128a riunione del "Forum mondiale dell'armonizzazione dei regolamenti concernenti i veicoli" della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o, se del caso, nel corso di una riunione seguente.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2002.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

(2) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

(3) GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

Top