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Έγγραφο 32002R0529

Regolamento (CE) n. 529/2002 della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2002 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2002

GU L 80 del 23.3.2002, σ. 14 έως 15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/529/oj

32002R0529

Regolamento (CE) n. 529/2002 della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2002 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2002

Gazzetta ufficiale n. L 080 del 23/03/2002 pag. 0014 - 0015


Regolamento (CE) n. 529/2002 della Commissione

del 22 marzo 2002

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2002 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1486/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari d'importazione del settore delle carni suine(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1006/2001(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate per il secondo trimestre 2002 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2002, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/95, sono soddisfatte secondo quanto indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 58.

(2) GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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