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Έγγραφο 32002R0527

Regolamento (CE) n. 527/2002 della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

GU L 80 del 23.3.2002, σ. 10 έως 11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/527/oj

32002R0527

Regolamento (CE) n. 527/2002 della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

Gazzetta ufficiale n. L 080 del 23/03/2002 pag. 0010 - 0011


Regolamento (CE) n. 527/2002 della Commissione

del 22 marzo 2002

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il quanto delle carni suine, del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Le domande di titoli di importazione presentate per il secondo trimestre 2002 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.

(2) È opportuno far presente agli operatori che i certificati possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2002 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

2. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58.

(2) GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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