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Document 32002D0020

    2002/20/CE: Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2002, recante modifica della decisione 96/606/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uruguay (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 4983]

    GU L 10 del 12.1.2002, p. 75–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrog. impl. da 32006R1664

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/20(1)/oj

    32002D0020

    2002/20/CE: Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2002, recante modifica della decisione 96/606/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uruguay (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 4983]

    Gazzetta ufficiale n. L 010 del 12/01/2002 pag. 0075 - 0078


    Decisione della Commissione

    dell'11 gennaio 2002

    recante modifica della decisione 96/606/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uruguay

    [notificata con il numero C(2001) 4983]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2002/20/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione 96/606/CE della Commissione, dell'11 ottobre 1996, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uruguay(3), designa il "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca - Instituto Nacional de Pesca (INAPE)" quale autorità competente in Uruguay per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

    (2) A seguito di una ristrutturazione dell'amministrazione uruguayana, l'autorità competente per il rilascio dei certificati sanitari relativi ai prodotti della pesca è ora la "Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA)" del "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca". La nuova autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione delle leggi in vigore.

    (3) Inoltre, poiché l'Uruguay intende esportare verso la Comunità molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati e poiché le autorità competenti di tale paese hanno fornito garanzie che tali prodotti saranno sterilizzati o sottoposti a trattamento termico conformemente ai requisiti della decisione 93/25/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini(4), modificata dalla decisione 97/275/CE(5), la Commissione ha adottato la decisione 2002/19/CE, dell'11 gennaio 2002, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Uruguay(6).

    (4) È opportuno armonizzare la formulazione della decisione 96/606/CE con quella delle decisioni adottate recentemente dalla Commissione che stabiliscono le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di taluni paesi terzi.

    (5) La decisione 96/606/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza.

    (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 96/606/CE della Commissione è modificata come segue.

    1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 1

    La 'Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA)' del 'Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca' è l'autorità competente in Uruguay per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE."

    2) All'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: "3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome 'URUGUAY' e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza."

    3) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della DINARA, nonché il suo timbro ufficiale, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato."

    4) L'allegato A è sostituito dall'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2002.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

    (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

    (3) GU L 269 del 22.10.1996, pag. 18.

    (4) GU L 16 del 25.1.1993, pag. 22.

    (5) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

    (6) Vedi pagina 73 della presente Gazzetta ufficiale.

    ALLEGATO

    "ALLEGATO A

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