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Document 32002D0020
2002/20/EC: Commission Decision of 11 January 2002 amending Decision 96/606/EC laying down special conditions governing imports of fishery and aquaculture products originating in Uruguay (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 4983)
2002/20/CE: Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2002, recante modifica della decisione 96/606/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uruguay (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 4983]
2002/20/CE: Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2002, recante modifica della decisione 96/606/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uruguay (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 4983]
GU L 10 del 12.1.2002, p. 75–78
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrog. impl. da 32006R1664
2002/20/CE: Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2002, recante modifica della decisione 96/606/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uruguay (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 4983]
Gazzetta ufficiale n. L 010 del 12/01/2002 pag. 0075 - 0078
Decisione della Commissione dell'11 gennaio 2002 recante modifica della decisione 96/606/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uruguay [notificata con il numero C(2001) 4983] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/20/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) La decisione 96/606/CE della Commissione, dell'11 ottobre 1996, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uruguay(3), designa il "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca - Instituto Nacional de Pesca (INAPE)" quale autorità competente in Uruguay per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE. (2) A seguito di una ristrutturazione dell'amministrazione uruguayana, l'autorità competente per il rilascio dei certificati sanitari relativi ai prodotti della pesca è ora la "Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA)" del "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca". La nuova autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione delle leggi in vigore. (3) Inoltre, poiché l'Uruguay intende esportare verso la Comunità molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati e poiché le autorità competenti di tale paese hanno fornito garanzie che tali prodotti saranno sterilizzati o sottoposti a trattamento termico conformemente ai requisiti della decisione 93/25/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini(4), modificata dalla decisione 97/275/CE(5), la Commissione ha adottato la decisione 2002/19/CE, dell'11 gennaio 2002, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Uruguay(6). (4) È opportuno armonizzare la formulazione della decisione 96/606/CE con quella delle decisioni adottate recentemente dalla Commissione che stabiliscono le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di taluni paesi terzi. (5) La decisione 96/606/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza. (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 96/606/CE della Commissione è modificata come segue. 1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 1 La 'Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA)' del 'Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca' è l'autorità competente in Uruguay per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE." 2) All'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: "3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome 'URUGUAY' e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza." 3) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della DINARA, nonché il suo timbro ufficiale, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato." 4) L'allegato A è sostituito dall'allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2002. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31. (3) GU L 269 del 22.10.1996, pag. 18. (4) GU L 16 del 25.1.1993, pag. 22. (5) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. (6) Vedi pagina 73 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO "ALLEGATO A >PIC FILE= "L_2002010IT.007703.TIF"> >PIC FILE= "L_2002010IT.007801.TIF">"