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Document 32002D0020

2002/20/CE: Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2002, recante modifica della decisione 96/606/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uruguay (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 4983]

GU L 10 del 12.1.2002, p. 75–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrog. impl. da 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/20(1)/oj

32002D0020

2002/20/CE: Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2002, recante modifica della decisione 96/606/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uruguay (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 4983]

Gazzetta ufficiale n. L 010 del 12/01/2002 pag. 0075 - 0078


Decisione della Commissione

dell'11 gennaio 2002

recante modifica della decisione 96/606/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uruguay

[notificata con il numero C(2001) 4983]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/20/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 96/606/CE della Commissione, dell'11 ottobre 1996, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uruguay(3), designa il "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca - Instituto Nacional de Pesca (INAPE)" quale autorità competente in Uruguay per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

(2) A seguito di una ristrutturazione dell'amministrazione uruguayana, l'autorità competente per il rilascio dei certificati sanitari relativi ai prodotti della pesca è ora la "Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA)" del "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca". La nuova autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione delle leggi in vigore.

(3) Inoltre, poiché l'Uruguay intende esportare verso la Comunità molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati e poiché le autorità competenti di tale paese hanno fornito garanzie che tali prodotti saranno sterilizzati o sottoposti a trattamento termico conformemente ai requisiti della decisione 93/25/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini(4), modificata dalla decisione 97/275/CE(5), la Commissione ha adottato la decisione 2002/19/CE, dell'11 gennaio 2002, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Uruguay(6).

(4) È opportuno armonizzare la formulazione della decisione 96/606/CE con quella delle decisioni adottate recentemente dalla Commissione che stabiliscono le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di taluni paesi terzi.

(5) La decisione 96/606/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 96/606/CE della Commissione è modificata come segue.

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 1

La 'Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA)' del 'Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca' è l'autorità competente in Uruguay per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE."

2) All'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: "3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome 'URUGUAY' e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza."

3) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della DINARA, nonché il suo timbro ufficiale, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato."

4) L'allegato A è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

(3) GU L 269 del 22.10.1996, pag. 18.

(4) GU L 16 del 25.1.1993, pag. 22.

(5) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

(6) Vedi pagina 73 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

"ALLEGATO A

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