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Document 32002D0050

    Decisione n. 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale

    GU L 10 del 12.1.2002, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 30/04/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/50(1)/oj

    32002D0050

    Decisione n. 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale

    Gazzetta ufficiale n. L 010 del 12/01/2002 pag. 0001 - 0007


    Decisione n. 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    del 7 dicembre 2001

    che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2, secondo e terzo comma,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

    visto il parere del Comitato delle regioni(3),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4), visto il progetto comune approvato il 18 settembre 2001 dal comitato di conciliazione,

    considerando quanto segue:

    (1) Conformemente all'articolo 2 del trattato, la Comunità ha tra gli altri compiti promuovere, nell'insieme della Comunità, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale e il miglioramento del tenore e della qualità della vita, nonché la coesione economica e sociale.

    (2) Conformemente all'articolo 136 del trattato, la Comunità e gli Stati membri, prendendo atto dei principi politici fondamentali, come quelli stabiliti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961, nella Carta sociale riveduta del Consiglio d'Europa (1996), e segnatamente nel suo articolo 30 sul "diritto alla protezione dalla povertà e dall'emarginazione sociale", e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, nonché i diritti e i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(5) che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno proclamato congiuntamente il 7 dicembre 2000 hanno come obiettivo la lotta all'emarginazione.

    (3) Nella raccomandazione 92/441/CEE(6) il Consiglio raccomanda agli Stati membri di riconoscere il diritto fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana. Nella raccomandazione 92/442/CEE(7) il Consiglio raccomanda agli Stati membri di garantire alle persone un livello di risorse conforme alla dignità umana. Nelle conclusioni del Consiglio del 17 dicembre 1999(8) il Consiglio si impegna a promuovere l'integrazione sociale come uno degli obiettivi per modernizzare e migliorare il sistema di protezione sociale.

    (4) Il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno sollecitato la Comunità a rafforzare il suo contributo agli sforzi degli Stati membri volti a prevenire e a combattere l'emarginazione sociale.

    (5) La comunicazione della Commissione del 1o marzo 2000, "Costruire un'Europa solidale", ha descritto il problema dell'emarginazione sociale e della povertà e le risposte politiche attualmente esistenti negli Stati membri e a livello comunitario e ha proposto su questa base di imprimere nuovo slancio alla cooperazione nell'Unione europea in tale settore.

    (6) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha inserito la promozione dell'inserimento sociale quale elemento intrinseco della strategia globale dell'Unione volta a raggiungere il suo obiettivo strategico per il prossimo decennio, che è quello di divenire l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica al mondo, capace di una crescita economica duratura con posti di lavoro più numerosi e migliori e una maggiore coesione sociale.

    (7) Tale Consiglio europeo, ritenendo inaccettabile il numero di persone che nell'Unione vivono al di sotto della soglia di povertà e in condizioni di emarginazione sociale, ha reputato necessaria l'adozione di iniziative per imprimere una svolta decisiva alla lotta contro la povertà fissando obiettivi adeguati. Tali obiettivi sono stati concordati dal Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000.

    (8) Il menzionato Consiglio europeo di Lisbona ha inoltre riconosciuto che la nuova società basata sulla conoscenza offre il potenziale per ridurre l'emarginazione sociale sia mediante la creazione delle condizioni economiche finalizzate ad una maggiore prosperità attraverso livelli più alti di crescita e occupazione, sia mediante l'apertura di nuovi modi di partecipazione alla società. Allo stesso tempo essa comporta il rischio di un divario sempre più ampio tra coloro che hanno accesso alle nuove conoscenze e quanti ne sono esclusi. Esso ha riconosciuto altresì che le politiche dovrebbero mirare ad evitare questo rischio e sfruttare al massimo queste nuove possibilità e che il lavoro costituisce la migliore salvaguardia contro l'emarginazione sociale.

    (9) Il suddetto Consiglio europeo ha inoltre stabilito che le politiche volte a combattere l'emarginazione sociale dovrebbero essere basate su un metodo di coordinamento aperto che combini i piani d'azione nazionali e un'iniziativa della Commissione per favorire la cooperazione.

    (10) Questa iniziativa della Commissione, che consiste nella proposta di un programma d'azione pluriennale studiato per incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri, dovrebbe mirare a migliorare le conoscenze, sviluppare lo scambio di informazioni e di migliori prassi e valutare le esperienze per migliorare l'efficacia e l'efficienza delle politiche volte a combattere l'emarginazione.

    (11) L'elaborazione di indagini armonizzate e di analisi, nonché lo studio di indicatori qualitativi e quantitativi comuni, decisi con comuni accordi, forniranno una base per lo sviluppo del metodo aperto di coordinamento.

    (12) La lotta contro l'emarginazione sociale e la povertà postula che siano agevolati l'accesso a impieghi di qualità, nonché l'accesso di tutti alle risorse, ai diritti, ai beni e ai servizi.

    (13) Le misure di lotta contro l'emarginazione sociale dovrebbero essere volte a rendere ogni individuo in grado di poter sovvenire alle proprie necessità (mediante un'occupazione retribuita o in altro modo) e di integrarsi nella società.

    (14) Il Comitato per la protezione sociale, istituito con decisione 2000/436/CE(9) del Consiglio per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di politiche di protezione sociale, contribuisce allo sviluppo e al controllo sistematico delle azioni per modernizzare la protezione sociale e promuovere l'integrazione sociale conformemente alle conclusioni della Presidenza dei Consigli europei di Lisbona (23/24 marzo 2000) e Feira (19/20 giugno 2000).

    (15) Numerose organizzazioni non governative a vari livelli (locale, regionale, nazionale o europeo) hanno acquisito esperienza e competenza nella lotta all'emarginazione sociale, nonché come portavoce a livello europeo delle persone esposte all'emarginazione sociale. Gli enti locali e regionali dispongono inoltre di un patrimonio di esperienza e di conoscenza in questo settore. Le organizzazioni non governative, le parti sociali e gli enti locali e regionali possono pertanto apportare a livello europeo un decisivo contributo alla comprensione delle differenti forme e dei diversi effetti dell'emarginazione sociale e alla presa in considerazione, nella progettazione, l'attuazione e il seguito dato al programma, dell'esperienza di coloro che sono esposti all'emarginazione sociale.

    (16) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(10).

    (17) Per rafforzare il valore aggiunto dell'azione comunitaria, è necessario che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisca a tutti i livelli la coerenza e la complementarità delle azioni attuate nel quadro della presente decisione e di tutti gli altri strumenti, politiche e azioni pertinenti della Comunità, in particolare gli interventi nel quadro dei Fondi strutturali.

    (18) Occorre prestare particolare attenzione all'emarginazione sociale nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione.

    (19) L'accordo sullo spazio economico europeo (Accordo SEE) prevede una maggiore cooperazione nel campo sociale fra, da un lato, la Comunità europea e i suoi Stati membri e, dall'altro, i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che partecipano allo Spazio economico europeo (paesi EFTA-SEE). Occorre prevedere l'apertura del presente programma alla partecipazione dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, secondo le condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli d'associazione, di Cipro, di Malta e della Turchia, finanziata mediante stanziamenti addizionali conformemente alle procedure da convenire con tali paesi.

    (20) Nell'attuazione del presente programma, rivestono particolare interesse i lavori svolti da altre organizzazioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, l'Organizzazione internazionale del lavoro e il Consiglio d'Europa.

    (21) La presente decisione stabilisce per tutta la durata del programma una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(11). L'importo della dotazione proposto nel presente programma è compatibile con l'attuale quadro finanziario.

    (22) La distinzione fra uomini e donne è una questione cruciale, di portata generale, che ha notevole impatto sugli effetti e le cause dell'emarginazione. Inoltre, in virtù degli articoli 2 e 3 del trattato, l'eliminazione delle disparità e la promozione della parità fra uomini e donne figurano tra i compiti della Comunità e dovrebbero costituire l'obiettivo di tutte le sue attività.

    (23) È essenziale seguire e valutare l'attuazione del programma per far sì che esso consegua i suoi obiettivi.

    (24) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta concernente il contributo della Comunità alla lotta contro l'emarginazione sociale non possono essere sufficientemente conseguiti dagli Stati membri a causa, fra l'altro, della necessità di partenariati multilaterali, di uno scambio transnazionale di informazioni e della diffusione su scala comunitaria di buone prassi e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Commissione può adottare misure in conformità con i principi di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In base al principio di proporzionalità enunciato in tale articolo la presente decisione non va al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi,

    DECIDONO:

    Articolo 1

    Istituzione del programma

    È adottato un programma d'azione comunitaria volto a incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale, qui di seguito denominato "il programma", per il periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.

    Articolo 2

    Principi

    1. Il programma fa parte di un metodo aperto di coordinamento tra gli Stati membri inteso a dare un impulso decisivo all'eliminazione dell'emarginazione sociale e della povertà mediante la fissazione di appropriati obiettivi a livello comunitario e attuando piani d'azione nazionali.

    2. Il programma e i piani d'azione nazionali contribuiscono a una migliore comprensione dell'emarginazione sociale, alla presa in considerazione della lotta contro l'emarginazione nelle politiche e misure degli Stati membri e della Comunità e all'elaborazione di azioni prioritarie scelte dagli Stati membri a seconda delle loro realtà specifiche.

    3. Nella progettazione, nell'attuazione e nel seguito delle attività nel quadro del programma si terrà conto delle esperienze degli Stati membri a tutti i livelli pertinenti e delle persone esposte all'emarginazione sociale e alla povertà, nonché delle parti sociali, delle organizzazioni non governative e di volontariato, degli organismi che prestano servizi sociali e degli altri operatori sociali impegnati nella lotta contro l'emarginazione sociale e la povertà.

    Articolo 3

    Obiettivi

    Nell'ambito del metodo aperto di coordinamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il programma sostiene una cooperazione che consenta alla Comunità e agli Stati membri di rafforzare l'efficacia e l'efficienza delle politiche volte a combattere l'emarginazione sociale tramite:

    a) il miglioramento della comprensione del fenomeno dell'emarginazione sociale e della povertà, in particolare grazie a indicatori comparabili;

    b) l'organizzazione di scambi in materia di politiche seguite e la promozione del reciproco apprendimento, nel contesto tra l'altro di piani d'azione nazionali, in particolare grazie a indicatori comparabili nella misura del possibile;

    c) sviluppo della capacità degli attori di affrontare il problema dell'emarginazione sociale e della povertà in modo efficace, e di promuovere approcci innovativi, in particolare tramite la costituzione di reti a livello europeo e la promozione del dialogo con tutti i soggetti coinvolti, anche a livello nazionale e regionale.

    Articolo 4

    Azioni comunitarie

    1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, possono essere attuate, in un contesto transnazionale, le seguenti azioni comunitarie:

    a) analisi delle caratteristiche, delle cause, dei processi e delle tendenze dell'emarginazione sociale, compresa la raccolta di statistiche relative alle diverse forme di emarginazione sociale per confrontare tali dati, lo studio di indicatori quantitativi e qualitativi, l'elaborazione di metodologie comuni e di studi tematici;

    b) scambio di informazioni e di migliori prassi per favorire l'elaborazione di indicatori quantitativi e qualitativi, fondati su questi obiettivi quali sono stati convenuti dal Parlamento europeo e dal Consiglio di criteri di valutazione e di parametri, nonché il seguito, la valutazione e la revisione paritetica;

    c) promozione di un dialogo che associ i vari attori e sostegno alla creazione di reti pertinenti a livello europeo tra organizzazioni impegnate nella lotta alla povertà e all'emarginazione sociale, in particolare le organizzazioni non governative.

    2. Le modalità di realizzazione delle azioni comunitarie di cui al paragrafo 1 figurano in allegato.

    Articolo 5

    Attuazione e cooperazione con gli Stati membri

    1. La Commissione:

    a) garantisce l'attuazione delle azioni comunitarie che rientrano nel programma;

    b) procede ad uno scambio di opinioni periodico con i rappresentanti delle organizzazioni non governative e le parti sociali a livello europeo per quanto riguarda la progettazione, l'attuazione e il seguito del programma, nonché gli orientamenti corrispondenti. A tal fine la Commissione mette a disposizione delle organizzazioni non governative e delle parti sociali le informazioni utili. La Commissione informa il comitato istituito a norma dell'articolo 8 circa tali opinioni;

    c) promuove un partenariato e un dialogo attivi fra tutti i partecipanti al programma, al fine di incoraggiare un approccio integrato e coordinato in materia di lotta contro l'emarginazione sociale e la povertà.

    2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, adotta i provvedimenti necessari per:

    a) promuovere la partecipazione al programma di tutte le parti in causa;

    b) garantire la divulgazione dei risultati delle azioni comunitarie intraprese nel quadro del programma;

    c) fornire informazioni, pubblicità e seguito adeguati relativamente alle azioni comunitarie sostenute dal programma.

    Articolo 6

    Finanziamento

    1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo specificato all'articolo 1 è pari a 75 milioni di EUR, comprese le spese tecniche e amministrative.

    2. Gli stanziamenti annuali inclusi quelli concernenti le risorse umane sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

    Articolo 7

    Misure di attuazione

    1. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti le materie in appresso sono adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 8, paragrafo 2:

    a) l'attuazione annuale delle azioni comunitarie del programma e il piano di lavoro annuale;

    b) la ripartizione dei finanziamenti tra le varie parti del programma;

    c) le modalità di selezione delle azioni e delle organizzazioni sostenute dalla Comunità;

    d) i criteri di valutazione del programma anche in materia di costo-efficacia, nonché le modalità di divulgazione e trasferimento dei risultati.

    2. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione relativamente a tutte le altre materie sono adottate conformemente alla procedura di consultazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

    Articolo 8

    Comitato

    1. La Commissione è assistita da un comitato.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

    3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 9

    Cooperazione con altri comitati e collegamento con il comitato per la protezione sociale

    1. Per garantire la coerenza e la complementarità del presente programma con le altre misure contemplate all'articolo 10, la Commissione informa regolarmente il comitato sulle altre azioni comunitarie che contribuiscono alla lotta contro l'emarginazione sociale. Se del caso, la Commissione istituisce una cooperazione regolare e strutturata tra il comitato e i comitati di controllo istituiti per altre politiche, strumenti e azioni pertinenti.

    2. La Commissione stabilisce i necessari collegamenti con il comitato per la protezione sociale nell'ambito delle attività comunitarie di cui alla presente decisione.

    Articolo 10

    Coerenza e complementarità

    1. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione garantisce la coerenza globale con altre pertinenti politiche, azioni e strumenti della Comunità, in particolare mediante l'istituzione di opportuni meccanismi atti a coordinare le attività del presente programma con altre attività pertinenti nel campo della ricerca, dell'occupazione, della politica economica, industriale e delle imprese, della non discriminazione, dell'immigrazione, della parità tra uomini e donne, della protezione sociale, della politica dell'istruzione, della formazione e della gioventù, della sanità e nel campo dell'allargamento e delle relazioni esterne della Comunità.

    2. Gli Stati membri fanno il possibile per garantire la coerenza e la complementarità fra le attività che rientrano nel presente programma e le attività svolte a livello nazionale, regionale e locale.

    3. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza e la complementarità fra le azioni intraprese nell'ambito del presente programma, quelle attuate nel settore dell'occupazione e le azioni della Comunità nell'ambito dei fondi strutturali e, in particolare, l'iniziativa comunitaria EQUAL.

    Articolo 11

    Partecipazione dei paesi EFTA/SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, di Cipro, di Malta e della Turchia

    Il presente programma è aperto alla partecipazione:

    - dei paesi EFTA/SEE, in conformità delle condizioni stabilite dall'accordo SEE,

    - dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, in conformità delle condizioni stabilite dagli accordi europei, dai relativi protocolli addizionali e dalle decisioni dei rispettivi Consigli d'associazione,

    - di Cipro, Malta e della Turchia, mediante stanziamenti addizionali secondo procedure da convenire con ciascun paese.

    Articolo 12

    Controllo e valutazione

    1. La Commissione controlla regolarmente il presente programma in cooperazione con gli Stati membri secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

    2. La Commissione rende conto della coerenza globale delle politiche relativamente alla coesione sociale, compresi i progressi compiuti nell'ambito del programma nella sua relazione annuale di sintesi al Consiglio europeo di primavera, sulla quale il PE emette il suo parere in tempo utile.

    3. La Commissione procede alla valutazione del programma entro la fine del terzo anno e al termine del programma con l'assistenza di esperti indipendenti. Tale valutazione ha per oggetto il rapporto costi/efficacia delle attività attuate rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 3 e l'impatto del programma nel suo insieme. La valutazione ha inoltre per oggetto la complementarità fra le azioni intraprese nell'ambito del presente programma e quelle avviate nel quadro di strumenti, politiche ed azioni comunitari.

    4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione finale sull'attuazione del programma entro il 31 dicembre 2006.

    Articolo 13

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2001.

    Per il Parlamento europeo

    La Presidente

    N. Fontaine

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    I. Durant

    (1) GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 130 e

    GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 229.

    (2) GU C 14 del 16.1.2001, pag. 69.

    (3) GU C 144 del 16.5.2001, pag. 52.

    (4) Parere del Parlamento europeo del 16 novembre 2000 (GU C 223 dell'8.8.2001, pag 284). Posizione comune del Consiglio del 12 febbraio 2001 (GU C 93 del 23.3.2001, pag. 11) e decisione del Parlamento europeo del 17 maggio 2001. Decisione del Parlamento europeo del 15 novembre 2001 e decisione del Consiglio del 21 novembre 2001.

    (5) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

    (6) GU L 245 del 26.8.1992, pag. 46.

    (7) GU L 245 del 26.8.1992, pag. 49.

    (8) GU C 8 del 12.1.2000, pag. 7.

    (9) GU L 172 del 12.7.2000, pag. 26.

    (10) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (11) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

    ALLEGATO

    INDICAZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

    1. Settori d'azione

    Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 ed attuare le azioni comunitarie di cui all'articolo 4, le misure che seguono possono aver luogo entro un quadro transnazionale:

    Settore 1:

    Analisi delle caratteristiche, dei processi, delle cause e delle tendenze nel campo dell'emarginazione sociale

    Per migliorare la comprensione del fenomeno dell'emarginazione sociale, può essere apportato un sostegno alle misure che seguono:

    1.1. studi e riunioni sullo sviluppo di metodologie comuni per misurare e comprendere l'emarginazione sociale e la povertà, la loro portata, le loro caratteristiche, i processi, le cause e le tendenze nonché su lavori di carattere tecnico inerenti agli indicatori;

    1.2. raccolta, negli Stati membri e a livello comunitario, e diffusione di statistiche relative alle diverse dimensioni dell'emarginazione sociale per confrontare tali dati in modo efficace. Questa misura dovrebbe sostenere la cooperazione tra gli uffici statistici nazionali e la Commissione e migliorare le fonti di riferimento statistico a livello comunitario e il loro contributo all'analisi della povertà e dell'emarginazione sociale;

    1.3. promozione di approcci innovativi elaborazione di studi tematici volti a contribuire alla comprensione del fenomeno dell'emarginazione sociale, ad affrontare le questioni di interesse comune legate allo sviluppo delle politiche negli Stati membri, comprese le questioni emergenti legate alla società basata sulla conoscenza.

    È importante rispecchiare l'esperienza maturata in loco dalle persone confrontate all'emarginazione sociale e alla povertà e ricorrere a tutte le pertinenti fonti di informazione sull'emarginazione sociale e la povertà, incluse quelle provenienti da organizzazioni non governative.

    In sede di analisi dell'emarginazione sociale e della povertà occorre rivolgere una particolare attenzione alle loro molteplici componenti e alla diversità delle situazioni dei gruppi sociali, inclusa la povertà dei bambini, nonché alle aree geografiche esposte al rischio di emarginazione sociale.

    Settore 2:

    Cooperazione e scambio di informazioni e di migliori prassi

    Al fine di promuovere la cooperazione e l'apprendimento reciproco nel contesto dei piani d'azione nazionali, possono essere sostenute le seguenti attività transnazionali:

    2.1. scambi transnazionali volti a trasferire le informazioni e le migliori prassi e a favorire una revisione paritetica, per mezzo di riunioni/colloqui/seminari sui criteri di valutazione oppure sulle politiche e sulle prassi, o altre forme di scambio quali lo sviluppo congiunto di strategie e la diffusione comune di informazioni, visite in loco e scambi di personale ecc., organizzati su iniziativa degli Stati membri e/o di altri attori chiave con la partecipazione attiva degli Stati membri, oppure su iniziativa di organizzazioni europee. Nell'ambito di questo settore possono parimenti essere sostenuti scambi transnazionali tra osservatori nazionali o analoghi organismi riconosciuti;

    2.2. lavori e studi tecnici eseguiti da esperti in relazione allo sviluppo di indicatori e criteri di valutazione, anche in relazione alla società basata sulla conoscenza;

    2.3. relazione annuale sull'emarginazione sociale, che dovrebbe presentare lo stato di avanzamento delle azioni condotte, e in particolare dei piani d'azione nazionali, nell'ambito delle principali politiche e nei principali settori in cui è in gioco la lotta contro la povertà e l'emarginazione sociale.

    Tenendo presente che l'emarginazione sociale è un fenomeno a più dimensioni, si dovrebbe prestare particolare attenzione agli sviluppi delle politiche nei settori della protezione sociale, dell'occupazione, dell'istruzione e formazione, della sanità e dell'edilizia abitativa.

    Settore 3:

    Partecipazione dei vari attori e sostegno alla creazione di reti a livello europeo

    Per promuovere il dialogo tra tutti gli operatori interessati, un sostegno può essere apportato alle seguenti misure:

    3.1. finanziamento di base delle principali reti europee impegnate nella lotta contro la povertà e l'emarginazione sociale; il finanziamento di base è limitato al 90 % delle spese che possono beneficiare di un sostegno; tale limite può essere raggiunto unicamente in circostanze eccezionali;

    3.2. tavola rotonda annuale dell'Unione europea sull'emarginazione sociale. La conferenza sarebbe organizzata in stretta collaborazione con la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e preparata in consultazione con tutti gli attori interessati, le parti sociali, rappresentanti di organizzazioni non governative aventi specifica esperienza, nonché rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

    2. Accesso al programma

    Alle condizioni e secondo le modalità di attuazione precisate nell'allegato, l'accesso al presente programma è aperto a tutte le istituzioni e organismi, attori, pubblici e/o privati, che intervengono nella lotta all'emarginazione sociale, ed in particolare:

    a) agli Stati membri;

    b) agli enti locali e regionali;

    c) agli organismi incaricati di combattere l'emarginazione sociale;

    d) alle parti sociali;

    e) agli organismi fornitori di servizi sociali;

    f) alle organizzazioni non governative;

    g) alle università e istituti di ricerca;

    h) agli istituti statistici nazionali;

    i) ai mezzi di informazione.

    3. Considerazioni generali

    Il programma tiene conto dei risultati delle azioni e delle attività preparatorie eseguite in base ad altre pertinenti politiche, azioni o strumenti comunitari.

    All'atto della progettazione, dell'attuazione, del seguito e della valutazione delle attività nell'ambito del programma, si prenderà in considerazione l'esperienza delle persone esposte alla povertà e all'emarginazione sociale, nonché delle parti sociali, delle organizzazioni non governative e degli altri attori della società coinvolti nella lotta contro la povertà e l'emarginazione sociale. In tutte le sue attività, il programma rispetterà il principio dell'integrazione orizzontale (mainstreaming) fra i sessi.

    4. Modalità di presentazione delle domande di aiuto

    >SPAZIO PER TABELLA>

    5. Esecuzione delle attività

    Le attività da eseguire possono essere finanziate da contratti di servizio stipulati in seguito ad inviti a presentare offerte, oppure da sovvenzioni per il finanziamento congiunto con altre fonti. Nel secondo caso, il livello del contributo finanziario della Commissione non può superare, di norma, l'80 % della spesa effettiva del ricevente.

    Nello svolgimento del programma, la Commissione potrebbe necessitare di ulteriori risorse, compreso il ricorso ad esperti. Le decisioni in materia saranno prese nel contesto della valutazione continua da parte della Commissione dell'assegnazione delle risorse.

    Nello svolgimento del programma, la Commissione potrà ricorrere ad assistenza tecnica e/o amministrativa, (identificazione, preparazione, gestione, monitoraggio, verifica e controllo) nel reciproco interesse della Commissione e dei beneficiari.

    La Commissione può svolgere anche attività di informazione, pubblicazione e diffusione. Inoltre, essa può procedere a studi di valutazione e organizzare seminari, colloqui o altri incontri di esperti.

    Le attività intraprese rispetteranno pienamente i principi della protezione dei dati.

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