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Document 32001R2252
Commission Regulation (EC) No 2252/2001 of 20 November 2001 amending Regulation (EC) No 2222/2000 laying down financial rules for the application of Council Regulation (EC) No 1268/1999 on Community support for pre-accession measures for agriculture and rural development in the applicant countries of central and eastern Europe in the pre-accession period (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 2252/2001 della Commissione, del 20 novembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2222/2000 che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 2252/2001 della Commissione, del 20 novembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2222/2000 che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 304 del 21.11.2001, pp. 8–9
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In force
Regolamento (CE) n. 2252/2001 della Commissione, del 20 novembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2222/2000 che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 304 del 21/11/2001 pag. 0008 - 0009
Regolamento (CE) n. 2252/2001 della Commissione del 20 novembre 2001 che modifica il regolamento (CE) n. 2222/2000 che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione(1), in particolare gli articoli 9, paragrafo 2, e 12, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) L'articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione(2) che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 precisa che la convenzione di finanziamento annuale modifica, se del caso, le disposizioni della convenzione di finanziamento pluriennale. Sarebbe opportuno prevedere la possibilità che la convenzione di finanziamento annuale possa anche modificare, se del caso, le disposizioni di una precedente convenzione di finanziamento annuale, inter alia quelle relative al periodo di impegno. (2) L'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2222/2000 stabilisce che la Commissione applica la regola del disimpegno di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001(4), recante disposizioni generali sui Fondi strutturali. Poiché nel corso del 2000 non è stato possibile adottare alcuna decisione della Commissione che delega la gestione ad un organismo dei paesi candidati, è opportuno prorogare la data limite per il disimpegno degli impegni relativi al 2000. (3) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2222/2000 limita l'ammissibilità al beneficio dell'aiuto alle spese sostenute dai beneficiari a decorrere dalla data della decisione della Commissione che delega la gestione finanziaria all'organismo designato dai paesi candidati. Onde agevolare l'introduzione del sistema previsto dal regolamento (CE) n. 1268/1999 e consentire alle parti interessate di beneficiarne in modo appropriato, è opportuno escludere dal disposto in parola le spese per studi di fattibilità e studi connessi relativi ai progetti selezionati nonché le spese sostenute a titolo di assistenza tecnica. (4) L'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2222/2000 prevede che sugli interessi maturati sul conto euro Sapard non sia detratto alcun tipo di onere, fatta eccezione per gli oneri fiscali. Tuttavia, per garantire che i fondi comunitari siano integralmente utilizzati per gli obiettivi Sapard, anche tale deroga andrebbe soppressa. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2222/2000 è modificato come segue: 1) l'articolo 2, lettera g), è sostituito dal seguente testo: "g) per 'convenzione di finanziamento annuale' si intende l'accordo che stabilisce la dotazione finanziaria per l'anno considerato, sulla base degli stanziamenti iscritti nel bilancio comunitario, e che completa e modifica, se del caso, le disposizioni della convenzione di finanziamento pluriennale o di una precedente convenzione di finanziamento annuale;" 2) il seguente capoverso è aggiunto all'articolo 7, paragrafo 3: "In deroga al primo capoverso, la Commissione disimpegna automaticamente qualsiasi quota dell'impegno corrispondente all'anno 2000 che non è stata saldata con l'acconto o per la quale non è stata presentata alcuna domanda di pagamento ricevibile al più tardi entro il 31 dicembre 2003." 3) l'articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino, è sostituito dal seguente testo: "- si fondano sulle dichiarazioni delle spese sostenute dal beneficiario. Tali dichiarazioni si riferiscono unicamente ai progetti selezionati e alle spese sostenute a decorrere dalla data della decisione della Commissione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, fatta eccezione per le spese relative a studi di fattibilità e studi connessi riguardanti i progetti selezionati e per le spese di assistenza tecnica"; 4) l'articolo 11, paragrafo 3, è sostituito dal seguente testo: "3. Gli interessi maturati sul conto euro Sapard sono utilizzati esclusivamente per il programma. Detti interessi non sono soggetti a trattenute imputabili a eventuali oneri." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. (2) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5. (3) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. (4) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1.