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Document 32001D0632

    2001/632/CE: Decisione della Commissione, del 16 agosto 2001, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari del Nicaragua (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2523]

    GU L 221 del 17.8.2001, p. 40–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogato da 32006R1664

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/632/oj

    32001D0632

    2001/632/CE: Decisione della Commissione, del 16 agosto 2001, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari del Nicaragua (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2523]

    Gazzetta ufficiale n. L 221 del 17/08/2001 pag. 0040 - 0044


    Decisione della Commissione

    del 16 agosto 2001

    che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari del Nicaragua

    [notificata con il numero C(2001) 2523]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2001/632/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 11,

    considerando quanto segue:

    (1) Un esperto della Commissione si è recato in Nicaragua per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità.

    (2) Le disposizioni della legislazione nicaraguense in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.

    (3) In particolare, la "Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria (DGPSA)" del "Ministerio Agropecuario y Forestal" è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente.

    (4) Le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario.

    (5) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza, fatta eccezione per alcuni prodotti congelati.

    (6) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti e un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi della direttiva 92/48/CEE del Consiglio(3), allegato II, punti 1-7. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione della DGPSA alla Commissione. La DGPSA è pertanto tenuta ad accertare l'osservanza delle disposizioni a tale scopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/493/CEE.

    (7) La DGPSA ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni igieniche equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva.

    (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La "Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria (DGPSA)" del "Ministerio Agropecuario y Forestal" è l'autorità competente in Nicaragua per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

    Articolo 2

    I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Nicaragua devono rispondere alle seguenti condizioni:

    1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

    2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;

    3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome "NICARAGUA" e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

    Articolo 3

    1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1, deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

    2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della DGPSA, nonché il sigillo ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2001.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

    (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

    (3) GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

    ALLEGATO A

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    ALLEGATO B

    ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    PP: Stabilimento di trasformazione(/Processing Plant).

    ZV: Nave officina(/Freezer Vessel).

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