EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1621

Regolamento (CE) n. 1621/2001 della Commissione, dell'8 agosto 2001, recante emendamento del regolamento (CE) n. 1661/1999, per quanto concerne il certificato di esportazione richiesto per i prodotti agricoli e l'elenco degli uffici doganali attraverso i prodotti che possono essere dichiarati idonei all'immissione in libera pratica nella Comunità europea

GU L 215 del 9.8.2001, p. 18–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1621/oj

32001R1621

Regolamento (CE) n. 1621/2001 della Commissione, dell'8 agosto 2001, recante emendamento del regolamento (CE) n. 1661/1999, per quanto concerne il certificato di esportazione richiesto per i prodotti agricoli e l'elenco degli uffici doganali attraverso i prodotti che possono essere dichiarati idonei all'immissione in libera pratica nella Comunità europea

Gazzetta ufficiale n. L 215 del 09/08/2001 pag. 0018 - 0022


Regolamento (CE) n. 1621/2001 della Commissione

dell'8 agosto 2001

recante emendamento del regolamento (CE) n. 1661/1999, per quanto concerne il certificato di esportazione richiesto per i prodotti agricoli e l'elenco degli uffici doganali attraverso i prodotti che possono essere dichiarati idonei all'immissione in libera pratica nella Comunità europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale di Chernobyl(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 616/2000(2), e in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) In conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1661/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale di Chernobyl(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1627/2000(4), i prodotti elencati nell'allegato I del suddetto regolamento possono solo essere dichiarati idonei all'immissione in libera pratica nello Stato membro di destinazione in un numero limitato di uffici doganali. L'allegato III al regolamento (CE) n. 1661/1999 contiene l'elenco di tali uffici doganali.

(2) È opportuno, vista la richiesta delle autorità competenti della Germania, aggiungere al suddetto elenco un numero di uffici doganali sul territorio della Germania.

(3) Nel giugno 2000 è stata effettuata una missione in Bulgaria da un gruppo di ispezione dell'Ufficio alimentare e veterinario (FVO) per valutare gli impianti e le misure esistenti per controllare la contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e in particolare dei funghi non coltivati.

(4) La relazione della suddetta missione raccomanda un emendamento al certificato di esportazione in accordo con il modulo che figura in allegato II al regolamento (CE) n. 1661/1999 per garantire che una persona indipendente e autorizzata prelevi un campione rappresentativo dalle spedizioni di funghi destinate all'esportazione nella Comunità.

(5) Il regolamento (CE) n. 1661/1999 deve pertanto essere modificato in conformità.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 737/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1661/1999 è modificato come segue:

1) l'allegato II è sostituito dal testo che figura all'allegato I del presente regolamento;

2) l'allegato III è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2001.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1.

(2) GU L 75 del 24.3.2000, pag. 1.

(3) GU L 197 del 29.7.1999, pag. 17.

(4) GU L 187 del 26.7.2000, pag. 7.

ALLEGATO I

"ALLEGATO II

>PIC FILE= "L_2001215IT.001903.TIF">"

ALLEGATO II

"ALLEGATO III

ELENCO DEGLI UFFICI DOGANALI ATTRAVERSO I QUALI I PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO I POSSONO ESSERE DICHIARATI IDONEI ALL'IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA NELLA COMUNITÀ EUROPEA

>SPAZIO PER TABELLA>"

Top