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Dokument 32001R1453

    Regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima)

    GU L 198 del 21.7.2001, s. 26 – 44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
    edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 03 tomo 033 pag. 149 - 167

    Altre edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SL, BG, RO)

    Právny stav dokumentu Už nie je účinné, Dátum ukončenia platnosti: 14/02/2006; abrogato da 32006R0247

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1453/oj

    32001R1453

    Regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima)

    Gazzetta ufficiale n. L 198 del 21/07/2001 pag. 0026 - 0044


    Regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio

    del 28 giugno 2001

    recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36, 37 e 299, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo(1),

    considerando quanto segue:

    (1) Il Consiglio, con decisione 91/315/CEE(2) ha adottato un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (Poseima), che s'inquadra nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche. Il programma è volto a favorire lo sviluppo economico e sociale delle regioni interessate e a permettere loro di beneficiare dei vantaggi del mercato unico di cui fanno parte integrante, benché fattori obiettivi le pongano in una situazione geograficamente ed economicamente marginale. Esso applica la PAC nelle suddette regioni prevedendo l'adozione di misure specifiche, volte in particolare a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli di tali regioni e ad ovviare agli affetti della loro situazione geografica eccezionale e dei vincoli cui sono soggette, quali successivamente riconosciuti dall'articolo 229, paragrafo 2 del trattato.

    (2) La situazione geografica eccezionale di Madera e delle Azzorre, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, impone a queste regioni costi aggiuntivi di trasporto. Una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità impongono inoltre agli operatori e ai produttori degli arcipelaghi in questione vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Risulta dunque opportuno, per garantire l'approvvigionamento degli arcipelaghi e per ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.

    (3) A tal fine, in deroga all'articolo 23 del trattato, occorre esentare le importazioni di prodotti in causa provenienti da paesi terzi dai dazi d'importazione applicabili. Per tener conto della loro origine e del trattamento doganale loro applicabile in virtù delle disposizioni comunitarie, occorre equiparare ai prodotti importati direttamente, ai fini della concessione dei vantaggi del regime specifico di approvvigionamento, i prodotti che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o deposito doganale nel territorio doganale della Comunità.

    (4) Per realizzare efficacemente l'obiettivo di ridurre i prezzi nelle regioni in questione e di ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità, salvaguardando al contempo la competitività dei prodotti comunitari, è opportuno concedere aiuti per la fornitura di prodotti comunitari in questi arcipelaghi. Tali aiuti tengono conto dei costi supplementari di trasporto verso Madera e le Azzorre e dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di fattori di produzione agricoli o di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi supplementari dovuti all'insularità e all'ultraperifericità.

    (5) Poiché i quantitativi soggetti al regime specifico di approvvigionamento sono limitati al fabbisogno di approvvigionamento di tali regioni, il sistema non nuoce al corretto funzionamento del mercato interno. I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento non dovrebbero inoltre produrre distorsioni di traffico per i prodotti interessati. Occorre pertanto vietare la rispedizione o la riesportazione di questi prodotti a partire da Madera e dalle Azzorre. Il divieto non si applica tuttavia ai flussi di scambio tra le regioni di Madera e delle Azzorre. In caso di trasformazione, a determinate condizioni, il divieto non si applica neanche alle esportazioni effettuate verso i paesi terzi per favorire un commercio regionale, né alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità.

    (6) I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento dovrebbero ripercuotersi a livello dei costi di produzione e determinare una riduzione dei prezzi fino allo stadio dell'utilizzatore finale, nonché a livello dei prezzi al consumo; essi devono essere pertanto concessi solo a condizione che abbiano un impatto effettivo e che siano attuati gli opportuni controlli.

    (7) Il regime di aiuto all'ettaro per gli ortofrutticoli, le radici e i tuberi mangerecci, i fiori e le piante vive si è rivelato inadeguato, soprattutto a causa della pesantezza e della complessità delle procedure, nonché della struttura degli aiuti proposti. È opportuno trarre conclusioni dalle esperienze positive della riforma del POSEIDOM in questo settore e prevedere un aiuto alla commercializzazione e alla trasformazione dei prodotti destinati all'approvvigionamento del mercato di Madera e delle Azzorre. Tale aiuto dovrebbe consentire di rendere più competitiva la produzione locale di fronte alla concorrenza esterna sui mercati in espansione, di rispondere meglio alle aspettative dei consumatori e dei nuovi circuiti di distribuzione e di migliorare la produttività delle aziende e la qualità dei prodotti. Occorre inoltre continuare a commercializzare tali prodotti, freschi o trasformati, e valorizzarli nel resto della Comunità. La realizzazione di uno studio economico per regione permetterà di migliorare la strutturazione di questo settore in entrambe le regioni.

    (8) È fondamentale, dal punto di vista economico e ambientale, mantenere i vigneti a Madera, che costituiscono la coltura più diffusa in tale regione; per contribuire al sostegno della produzione interna, è concesso un aiuto forfettario all'ettaro per la viticoltura orientata alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate. Tale aiuto si applica anche alle Azzorre.

    (9) Nelle due regioni, inoltre, non si applicano i meccanismi di regolamentazione dei mercati né i premi di abbandono.

    (10) Occorre incoraggiare i produttori agricoli delle Azzorre e di Madera a fornire prodotti di qualità e favorirne la commercializzazione A questo proposito può essere utile l'uso del simbolo grafico istituito dalla Commissione.

    (11) È opportuno sostenere le attività di allevamento tradizionali a Madera per sopperire in parte al fabbisogno locale. A tal fine occorre derogare a talune disposizioni delle organizzazioni comuni dei mercati in materia di limitazione della produzione per tener conto dello stato di sviluppo e delle particolari condizioni di produzione locali, del tutto diverse da quelle del resto della Comunità. Tale obiettivo può essere perseguito, in modo complementare, tramite il finanziamento di programmi di miglioramento genetico che prevedano l'acquisto di animali riproduttori di razza pura, tramite l'acquisto di razze commerciali maggiormente adattate ai contesti locali e la concessione di premi integrativi per le vacche nutrici e la macellazione; in attesa che si sviluppi l'allevamento locale, occorre inoltre prevedere un approvvigionamento in animali maschi destinati all'ingrasso, a titolo temporaneo e limitatamente a un massimale annuo, in modo da non compromettere il suddetto obiettivo. Il fabbisogno di consumo locale è calcolato mediante un bilancio periodico. Un programma globale di sostegno alle attività locali nei settori dell'allevamento e dei prodotti lattiero-caseari dovrebbe consentire alle filiere di definire e mettere in atto strategie adeguate ai contesti locali di sviluppo economico, di organizzazione territoriale della produzione e di professionalizzazione degli operatori, per consentire una mobilitazione efficace del sostegno comunitario.

    (12) A Madera viene corrisposto alle latterie un aiuto al consumo umano di prodotti freschi a base di latte di vacca, che non è risultato sufficiente a mantenere l'equilibrio tra l'approvvigionamento interno e quello esterno, soprattutto a causa delle gravi difficoltà strutturali di cui soffre tale settore e della sua scarsa capacità di reagire positivamente ai nuovi contesti economici. Si prevede quindi, nell'ambito di un bilancio, di orientare tale misura verso un aiuto alla raccolta della produzione locale associato a un'autorizzazione a produrre latte UHT ricostituito a partire da latte in polvere di origine comunitaria, al fine di coprire meglio il consumo locale.

    (13) L'esigenza di incentivare la produzione locale giustifica il fatto che non si applichi il regolamento (CEE) n. 3950/92(3). Tale esenzione deve essere stabilita limitatamente a 4000 tonnellate corrispondenti alle 2000 tonnellate della produzione attuale e ad una possibilità di sviluppo ragionevole della produzione stimata attualmente a 2000 tonnellate al massimo.

    (14) A Madera il settore della patata è vitale, tanto dal punto di vista economico quanto per la sua dimensione sociale e ambientale; i costi di produzione sono molto elevati, a causa delle piccole dimensioni delle aziende e del costo dei fattori di produzione; per contribuire a sostenere la produzione interna in modo da soddisfare le abitudini di consumo dell'arcipelago, si applica un aiuto specifico per la coltivazione delle patate alimentari.

    (15) Gli aiuti previsti per la filiera canna-zucchero-rum a Madera sono concessi per sostenere la produzione locale di canna da zucchero necessaria alla fabbricazione dei prodotti trasformati che ne derivano, entro i limiti delle necessità corrispondenti ai metodi tradizionali di tale regione.

    (16) È opportuno proseguire la fabbricazione dei vini liquorosi secondo i metodi tradizionali nell'arcipelago, favorendo l'acquisto di mosti concentrati e di alcole vinico provenienti dal resto della Comunità e accordando un aiuto per l'invecchiamento di tali vini. Per accompagnare le iniziative a favore della qualità e dell'autenticità di tali prodotti, occorre sostenerne la commercializzazione.

    (17) Occorre sostenere la coltura del vimine a Madera tramite un aiuto destinato a mantenere questa importante attività agricola complementare, dalla cui esistenza dipendono attività artigianali necessarie alle imprese familiari delle zone più svantaggiate dell'arcipelago.

    (18) Difficoltà di carattere tecnico e socioeconomico hanno impedito di effettuare entro i termini previsti la totale riconversione delle superfici coltivate a varietà di viti ibride vietate dall'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Il vino prodotto in tali vigneti è destinato al consumo locale tradizionale; prorogando i termini sarà possibile riconvertire tali vigneti salvaguardando al contempo il tessuto economico della regione, fortemente legato alla viticoltura. Il Portogallo informerà ogni anno la Commissione sulla situazione dei lavori di riconversione delle superfici in questione.

    (19) Poiché la produzione lattiero-casearia e l'allevamento bovino costituiscono il cardine dell'economia agricola dell'arcipelago delle Azzorre, il sostegno a tale settore dovrebbe tener conto della fondamentale importanza che queste attività rivestono sul piano economico e sociale, in particolare per i piccoli produttori. Per garantire il mantenimento delle attività economiche tradizionali nel settore in questione, si prevede di continuare a concedere un premio integrativo per le vacche nutrici e un aiuto per le vacche lattiere entro un limite massimo correlato alla quota disponibile localmente. Occorre istituire un aiuto integrativo alla macellazione, nonché un aiuto allo smercio dei bovini maschi in eccedenza che non trovano sbocchi normali nell'arcipelago e devono essere spediti verso il resto della Comunità con notevoli costi supplementari di trasporto data la situazione geografica eccezionale della regione.

    Un programma globale di sostegno alle attività locali nei settori dell'allevamento e dei prodotti lattiero-caseari dovrebbe consentire alle filiere di definire e mettere in atto strategie adeguate ai contesti locali di sviluppo economico, di organizzazione territoriale della produzione e di professionalizzazione degli operatori, per consentire una mobilitazione efficace del sostegno comunitario.

    (20) L'attività agricola nell'arcipelago delle Azzorre dipende fortemente dalla produzione lattiero-casearia. Questa dipendenza, associata ad altri svantaggi connessi alla situazione ultraperiferica della regione e all'assenza di alternative valide nell'attività produttiva, nuoce al suo sviluppo economico. Occorre prendere in considerazione il fabbisogno del consumo locale di queste isole coperto dalla produzione locale e derogare, per un periodo di quattro campagne a partire dalla campagna 1999/2000, a talune disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in materia di contenimento della produzione, in modo da tener conto dello stato di sviluppo e delle condizioni di produzione locali. Benché questa misura costituisca una deroga all'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma del trattato, essa si limita ai produttori di latte dell'arcipelago ed è marginale rispetto alla dimensione economica delle quota lattiera portoghese. Nel periodo di applicazione della misura sarebbe pertanto possibile proseguire la ristrutturazione del settore nell'arcipelago, senza interferenze sul mercato dei prodotti lattiero-caseari e senza ripercussioni di rilievo sul funzionamento armonioso del regime dei prelievi, sia a livello del Portogallo che a livello comunitario.

    (21) Per quanto riguarda le colture vegetali nelle Azzorre, occorre considerare che la superficie coltivabile ridotta, le piccole dimensioni e la frammentazione delle aziende e lo scarso livello di intensificazione generano alti costi di produzione; il mantenimento di tali colture (barbabietola, cicoria, patata, tabacco, ananasso, vino, tè, ...) costituisce un'alternativa vitale alla produzione predominante dell'allevamento locale. Per garantire la continuazione e lo sviluppo di tale colture, è stato istituito un sostegno alle industrie locali di trasformazione, che dev'essere mantenuto.

    (22) È opportuno, inoltre, proseguire la fabbricazione dei vini liquorosi nelle Azzorre secondo i metodi tradizionali, accordando un aiuto per l'invecchiamento del vino "verdello".

    (23) La situazione fitosanitaria delle produzioni agricole di Madera incontra particolari difficoltà dovute alle condizioni climatiche e all'insufficienza dei mezzi di lotta finora impiegati. Occorre pertanto introdurre programmi di lotta, anche mediante metodi biologici, contro gli organismi nocivi e precisare la partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione dei suddetti programmi.

    (24) Il regolamento (CE) n. 1257/1999(4) definisce le misure di sviluppo rurale che possono beneficiare di un sostegno comunitario e le condizioni per ottenere tale sostegno.

    (25) Il presente regolamento è finalizzato a ovviare agli svantaggi dovuti alla lontananza e all'insularità di tali regioni.

    (26) Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nelle regioni in questione presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. Occorre pertanto poter derogare, per taluni tipi di investimenti, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

    (27) Quanto al sostegno al settore forestale, l'articolo 29, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1257/1999 ne limita la concessione alle foreste e alle superfici boschive che siano proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Una parte delle foreste e delle superfici boschive situate sul territorio delle regioni in questione appartiene ad autorità pubbliche diverse dai comuni. Occorre pertanto rendere più flessibili le condizioni previste in detto articolo.

    (28) La partecipazione finanziaria della Comunità a tre delle misure di accompagnamento di cui all'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 può raggiungere, nelle regioni ultraperiferiche, l'85 % del costo totale ammissibile. La partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali, quarta misura di accompagnamento, è invece limitata al 75 % nelle zone dell'obiettivo 1, a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999. Data l'importanza attribuita all'agroambiente nel quadro dello sviluppo rurale, occorre armonizzare il tasso di partecipazione finanziaria della comunità per tutte le misure di accompagnamento nelle regioni ultraperiferiche.

    (29) L'articolo 24, paragrafo 2 e l'allegato del regolamento (CE) n. 1257/1999 stabiliscono gli importi annui massimi ammissibili a titolo dell'aiuto agroambientale comunitario. Per tenere conto della situazione ambientale specifica di talune zone di pascolo molto sensibili nelle Azzorre e della salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli, segnatamente i terrazzamenti di Madera, è opportuno prevedere la possibilità, per quanto riguarda alcune misure determinate, di aumentare tali importi fino a raddoppiarli.

    (30) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999(5), ciascun piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo e documento unico di programmazione copre un periodo di sette anni e il periodo di programmazione ha inizio il 1o gennaio 2000. A fini di coerenza e per evitare discriminazioni tra i beneficiari dello stesso programma, le deroghe previste dal presente regolamento devono potersi applicare, in via eccezionale, all'intero periodo di programmazione.

    (31) Può essere accordata una deroga alla politica costante della Commissione di non autorizzare aiuti di Stato al funzionamento nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, al fine di ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola delle Azzorre e di Madera, connesse alla lontananza, all'insularità, all'ultraperifericità, alla superficie ridotta, al rilievo, al clima e alla dipendenza economica da pochi prodotti.

    (32) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento istituisce misure specifiche per taluni prodotti agricoli intese ad ovviare alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità delle Azzorre e di Madera.

    TITOLO I

    REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO

    Articolo 2

    È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli elencati negli allegati I e II, essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli nelle regioni delle Azzorre e di Madera.

    Un bilancio previsionale quantifica il fabbisogno annuo di approvvigionamento dei prodotti elencati negli allegati I e II. La valutazione delle necessità delle industrie di trasformazione o di condizionamento dei prodotti destinati al mercato locale, esportati, a determinate condizioni, verso i paesi terzi o spediti tradizionalmente verso il resto della Comunità, può essere oggetto di un bilancio previsionale distinto.

    Articolo 3

    1. Non si applica alcun dazio doganale all'importazione diretta nelle Azzorre e a Madera dei prodotti compresi nel regime specifico di approvvigionamento, originari di paesi terzi, limitatamente ai quantitativi stabiliti nel bilancio di approvvigionamento.

    Ai fini dell'applicazione del presente titolo, i prodotti che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o deposito doganale nel territorio doganale della Comunità si considerano importati direttamente.

    2. Per soddisfare, sul piano qualitativo e quantitativo nonché sotto il profilo dei prezzi, le necessità accertate a norma dell'articolo 2, provvedendo nel contempo a preservare la parte degli approvvigionamenti proveniente dalla Comunità, è concesso un aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti comunitari detenuti nei pubblici ammassi, in applicazione di misure d'intervento, o disponibili sul mercato comunitario.

    L'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto dei costi supplementari di trasporto verso i mercati delle Azzorre e di Madera e dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi, nonché, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione o di fattori di produzione agricoli, dei costi supplementari dovuti all'insularità e all'ultraperifericità.

    3. Il regime specifico di approvvigionamento si applica tenendo conto, in particolare:

    - delle necessità specifiche delle Azzorre e di Madera e, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione o di fattori di produzione agricoli, dei rispettivi requisiti qualitativi,

    - dei flussi di scambio con il resto della Comunità,

    - e delle implicazioni economiche degli aiuti previsti.

    4. Il beneficio del regime specifico di approvvigionamento di cui al presente titolo è subordinato alla ripercussione effettiva, fino allo stadio dell'utilizzatore finale, del vantaggio economico risultante dall'esenzione dal dazio d'importazione, ovvero dall'aiuto, in caso di approvvigionamento a partire dal resto della Comunità.

    5. I prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento non possono essere riesportati verso i paesi terzi né rispediti verso il resto della Comunità. Il divieto di cui al presente paragrafo non si applica ai flussi di scambio tra le Azzorre e Madera.

    In caso di trasformazione dei suddetti prodotti nelle Azzorre o a Madera, il divieto di cui sopra non si applica alle esportazioni dalle Azzorre o da Madera verso i paesi terzi dei prodotti ottenuti da tale trasformazione, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

    In caso di trasformazione dei suddetti prodotti nelle Azzorre o a Madera, il divieto di cui sopra non si applica alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità dei prodotti ottenuti da tale trasformazione.

    Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione.

    6. Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2. Esse comprendono in particolare quanto segue:

    - la determinazione degli aiuti per l'approvvigionamento a partire dalla Comunità,

    - le disposizioni atte ad assicurare che i vantaggi concessi si ripercuotano effettivamente fino all'utilizzatore finale,

    - ove necessario, la creazione di un sistema di titoli d'importazione o di consegna.

    La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2, determina i bilanci di approvvigionamento. Secondo la stessa procedura, essa può rivedere i suddetti bilanci, nonché l'elenco dei prodotti di cui agli allegati I e II, in funzione dell'evolversi delle necessità delle Azzorre e di Madera.

    Per l'approvvigionamento delle Azzorre in zucchero greggio, il fabbisogno viene valutato prendendo in considerazione l'andamento della produzione locale di barbabietole da zucchero. I quantitativi che fruiscono del regime di approvvigionamento vengono calcolati in modo che il volume totale annuo di zucchero raffinato nelle Azzorre non sia superiore a 10000 tonnellate.

    L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2038/1999(7) non si applica alle Azzorre.

    TITOLO II

    MISURE A FAVORE DELLE PRODUZIONI LOCALI

    CAPITOLO I

    MISURE COMUNI A ENTRAMBE LE REGIONI

    SEZIONE 1

    Allevamento

    Articolo 4

    1. Nel settore dell'allevamento sono concessi aiuti per la fornitura alle Azzorre e a Madera di animali di razze pure o di razze commerciali e dei prodotti originari della Comunità, ad esclusione dei bovini di razze pure delle Azzorre.

    2. Le condizioni per poter beneficiare degli aiuti sono fissate tenendo conto, in particolare, delle necessità di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera per l'avvio delle filiere e il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico, nonché in funzione delle razze più adeguate alle condizioni locali. Gli aiuti sono erogati per la consegna di merci che soddisfano i requisiti della normativa comunitaria.

    3. Gli aiuti sono fissati tenendo conto dei seguenti elementi:

    - le condizioni ed in particolare i costi di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera, determinati dalla loro posizione geografica,

    - i prezzi delle merci sul mercato comunitario e sul mercato mondiale,

    - l'eventuale franchigia dai dazi all'importazione in provenienza dai paesi terzi,

    - le implicazioni economiche degli aiuti previsti.

    4. L'articolo 3, paragrafi 4 e 5, si applica alle merci che beneficiano degli aiuti concessi a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

    5. L'elenco dei prodotti e gli importi degli aiuti di cui al paragrafo 1, nonché le modalità di applicazione del presente articolo, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

    SEZIONE 2

    Ortofrutticoli, piante e fiori

    Articolo 5

    1. È concesso un aiuto per gli ortofrutticoli, i fiori e le piante vive di cui ai capitoli 6, 7 e 8 della nomenclatura combinata, nonché per il tè di cui al codice NC 0902, il miele di cui al codice NC 0409 00 e i pimenti di cui al codice NC 0904, raccolti o prodotti sul posto e destinati all'approvvigionamento dei mercati delle rispettive regioni di produzione. Tale aiuto non è concesso per le banane di Madera.

    L'aiuto è accordato per i prodotti conformi alle norme comuni stabilite dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza di tali norme, a specifiche tecniche previste dai contratti di fornitura.

    La concessione dell'aiuto è subordinata alla conclusione di contratti di fornitura stipulati per la durata di una o più campagne tra produttori individuali o associati od organizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96(8), da un lato, e industrie agroalimentari od operatori del settore della distribuzione e della ristorazione o collettività, dall'altro.

    L'aiuto è versato ai produttori individuali o associati o alle organizzazioni di produttori di cui sopra entro il limite delle quantità annue stabilite per categoria di prodotti.

    L'importo dell'aiuto è fissato, su base forfettaria, per ognuna delle categorie di prodotti da determinare, in funzione del valore medio dei prodotti in questione. Esso è differenziato a seconda che il beneficiario sia o no una delle organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96.

    2. Il presente articolo non si applica alla produzione degli ananassi nelle Azzorre.

    3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura si determinano le categorie di prodotti e gli importi dell'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    Articolo 6

    1. È concesso un aiuto per la stipulazione di contratti di campagna aventi per oggetto la commercializzazione dei prodotti freschi o trasformati compresi fra i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Per quanto riguarda le piante e i fiori, l'aiuto non è subordinato alla conclusione di contratti di campagna.

    Detto aiuto viene erogato nei limiti di un volume di scambi di 3000 tonnellate annue per prodotto, per ciascuna delle due regioni.

    I suddetti contratti sono stipulati tra produttori individuali o associati, ovvero organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, stabiliti negli arcipelaghi in questione, da un lato, e persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, dall'altro.

    2. L'importo dell'aiuto è pari al 10 % del valore della produzione commercializzata, franco zona di destinazione.

    3. L'aiuto è concesso al venditore che ha stipulato un contratto con un operatore stabilito nel resto della Comunità in forza dei contratti di cui al paragrafo 1.

    4. Se le azioni di cui al paragrafo 1 sono realizzate da consorzi costituiti, allo scopo di commercializzare i prodotti delle regioni in questione, da produttori delle regioni stesse o dalle relative associazioni o unioni e da persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, e se i partecipanti s'impegnano a mettere in comune l'esperienza e le cognizioni tecniche necessarie per la realizzazione dell'obiettivo dell'impresa durante un periodo minimo di tre anni, l'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 2 è portato al 13 % del valore della produzione commercializzata annualmente in comune.

    5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

    Articolo 7

    1. La Comunità partecipa, per un massimo di 100000 EUR, al finanziamento di due studi economici di analisi e prospezione relativi al settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati, soprattutto tropicali, in ognuna delle due regioni.

    Tale studio traccia un bilancio economico e tecnico del settore per ciascuna regione. Esso analizza in particolare i dati relativi all'approvvigionamento ed i costi di trasformazione e prospetta le condizioni e le possibilità di sviluppo e di smercio su scala regionale e internazionale, in funzione dei fattori di concorrenza sul mercato mondiale.

    2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

    SEZIONE 3

    Vino

    Articolo 8

    Il titolo II, capo II, e il titolo III, capi I e II del regolamento (CE) n. 1493/1999(9) e il capo III del regolamento (CE) n. 1227/2000(10) non si applicano alle Azzorre e a Madera.

    Articolo 9

    1. È concesso un aiuto forfettario all'ettaro per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d. nelle zone di produzione tradizionali.

    L'aiuto è accordato per le superfici:

    a) coltivate a varietà di vite incluse nella classificazione, compilata dagli Stati membri, delle varietà idonee alla produzione di ciascuno dei vini v.q.p.r.d. sul loro territorio, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e

    b) aventi una resa per ettaro inferiore a un massimale, espresso in quantità di uve, di mosto di uve o di vino, fissato dallo Stato membro interessato secondo le condizioni di cui al punto I dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1493/1999.

    2. L'importo annuo dell'aiuto è pari a 650 EUR per ettaro. L'aiuto è erogato alle associazioni o alle organizzazioni di produttori. Tuttavia, per un periodo transitorio esso è concesso anche ai singoli produttori. Durante tale periodo, tutti gli aiuti sono versati tramite l'Istituto del vino di Madera e la Commissione vitivinicola delle Azzorre, secondo condizioni da stabilire a norma dell'articolo 35, paragrafo 2.

    3. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

    Articolo 10

    1. In deroga all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999, le uve provenienti dalle varietà di viti ibridi produttori diretti delle quali è vietata la coltura (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont) raccolte nelle regioni delle Azzorre e di Madera possono essere utilizzate per la produzione di vino destinato ad essere commercializzato esclusivamente in tali regioni.

    2. Entro il 31 dicembre 2006 il Portogallo procede all'eliminazione progressiva della coltura degli appezzamenti coltivati a varietà di viti ibridi produttori diretti delle quali è vietata la coltura con, se del caso, i sostegni di cui al capo III, titolo II del regolamento (CE) n. 1493/1999.

    3. Il Portogallo informa ogni anno la Commissione sulla situazione dei lavori di riconversione e ristrutturazione delle superfici coltivate a varietà di viti ibridi produttori diretti delle quali è vietata la coltura.

    SEZIONE 4

    Simbolo grafico

    Articolo 11

    1. Le condizioni di utilizzazione del simbolo grafico, istituito allo scopo di favorire la conoscenza ed il consumo dei prodotti agricoli di qualità, come tali o trasformati, tipici delle Azzorre e di Madera in quanto regioni ultraperiferiche, sono proposte dalle organizzazioni professionali. Le autorità portoghesi sottopongono queste proposte, accompagnate da un parere, all'approvazione della Commissione.

    L'impiego del simbolo viene controllato dai pubblici poteri o da un organismo riconosciuto dalle competenti autorità portoghesi.

    2. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

    CAPITOLO II

    MISURE A FAVORE DELLE PRODUZIONI DI MADERA

    SEZIONE 1

    Allevamento e prodotti lattiero-caseari

    Articolo 12

    1. Finché la mandria locale di giovani bovini maschi non raggiunga un livello sufficiente al mantenimento della produzione di carne tradizionale ed entro il limite del bilancio previsto all'articolo 13:

    a) i dazi doganali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1254/1999(11) non vengono applicati all'importazione, a fini d'ingrasso sul posto, di bovini originari dei paesi terzi e destinati al consumo nell'arcipelago;

    b) è concesso un aiuto per la fornitura degli animali di cui alla lettera a) originari del resto della Comunità, limitatamente a 1000 capi, destinati in via prioritaria ai produttori che detengono almeno un 50 % di animali da ingrasso di origine locale.

    L'articolo 3, paragrafi 4 e 5 si applica alle merci che beneficiano delle misure di cui al primo comma del presente paragrafo.

    2. I quantitativi di animali che beneficiano delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo vengono determinati, nell'ambito di un bilancio previsionale periodico, in modo da tener conto dello sviluppo della produzione locale. Tali quantitativi, l'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1, lettera b), nonché le modalità di applicazione del presente articolo, comprendenti in particolare la durata minima del periodo d'ingrasso, sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

    Articolo 13

    1. Gli aiuti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono concessi per il sostegno delle attività tradizionali e il miglioramento qualitativo della produzione di carni bovine, limitatamente al fabbisogno di consumo dell'arcipelago, valutato nel quadro di un bilancio periodico. Tale bilancio è stabilito prendendo in considerazione anche gli animali riproduttori forniti in applicazione dell'articolo 4 e gli animali che fruiscono del regime di approvvigionamento di cui all'articolo 12.

    2. È versata ai produttori un'integrazione del premio alla macellazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999 per animale macellato, ingrassato localmente. L'importo di tale integrazione è pari a 25 EUR per capo di bestiame. L'integrazione del premio è concessa ogni anno entro un limite di 2500 animali macellati.

    3. Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è pari a 50 EUR per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.

    4. Le disposizioni relative:

    a) al massimale regionale stabilito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999, per quanto riguarda il premio speciale;

    b) al massimale individuale di animali detenuti nell'azienda, stabilito all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999, per il premio di base a favore delle vacche nutrici;

    c) al massimale nazionale stabilito all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999, per quanto riguarda il premio di base alla macellazione,

    non si applicano a Madera per quanto riguarda il premio speciale, il premio a favore delle vacche nutrici, il premio alla macellazione e i premi integrativi previsti ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

    5. I premi di base e i premi integrativi di cui al paragrafo 3 sono concessi ogni anno entro i limiti rispettivamente di 2000 bovini maschi, 1000 vacche nutrici e 6000 animali macellati.

    6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2. Esse comprendono la definizione dei bilanci di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le eventuali revisioni degli stessi in base all'evolversi del fabbisogno; inoltre,

    a) per quanto riguarda il premio speciale per i bovini maschi, prevedono:

    - il "congelamento", all'interno del massimale regionale di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999, del numero di animali per i quali è stato concesso il premio speciale a Madera per l'anno 2000,

    - la concessione dei premi entro il limite di novanta animali per fascia d'età, per anno civile e per azienda;

    b) per quanto riguarda il premio per le vacche nutrici, tali modalità:

    - prevedono le disposizioni per garantire, nei necessari limiti, i diritti dei produttori a cui è stato concesso un premio a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999,

    - possono prevedere la creazione di una riserva specifica per Madera e condizioni particolari di assegnazione o di riassegnazione dei diritti, tenuto conto degli obiettivi perseguiti nel settore dell'allevamento; il volume di tale riserva è fissato in funzione del massimale di cui al paragrafo 5 e del numero di premi concessi per l'anno 2000;

    c) per quanto riguarda il premio speciale alla macellazione, prevedono:

    - il "congelamento", all'interno del massimale di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2342/1999(12), del numero di animali per i quali è stato concesso il premio speciale alla macellazione per l'anno 2000.

    Le modalità di applicazione possono comportare condizioni supplementari per la concessione dei premi integrativi.

    La Commissione può, secondo la stessa procedura, rivedere i massimali di cui al paragrafo 5.

    Articolo 14

    1. Nel periodo 2002-2006 è concesso un aiuto per realizzare un programma globale di sostegno alle attività di produzione e commercializzazione dei prodotti locali nei settori dell'allevamento e dei prodotti lattiero-caseari a Madera.

    Il programma può includere misure quali la realizzazione di azioni incentivanti per il miglioramento della qualità e dell'igiene, la commercializzazione, la strutturazione delle filiere, la razionalizzazione delle strutture di produzione e di commercializzazione, la comunicazione locale relativa alle produzioni di qualità, nonché l'attuazione di assistenza tecnica. Esso non può comportare la concessione di aiuti complementari ai premi versati in applicazione degli articoli 13 e 15.

    Il programma è elaborato ed eseguito in stretta concertazione tra le autorità competenti designate dallo Stato membro e le associazioni od organizzazioni di produttori più rappresentative dei settori economici interessati.

    2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2. I progetti di programma di una durata massima di cinque anni, sono presentati alla Commissione dalle autorità competenti; la Commissione li approva secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

    3. Le autorità portoghesi presentano ogni anno una relazione sull'esecuzione del programma. Entro la fine del 2005, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione della misura prevista al presente articolo corredandola, se necessario, delle proposte appropriate.

    Articolo 15

    1. L'aiuto di cui ai paragrafo 2 è concesso per il sostegno delle attività tradizionali e il miglioramento qualitativo della produzione di latte di vacca, limitatamente al fabbisogno di consumo di Madera, valutato nel quadro di un bilancio periodico. Tale bilancio è stabilito prendendo in considerazione i prodotti lattiero-caseari che beneficiano del regime di approvvigionamento di cui all'articolo 2.

    2. È concesso un aiuto al consumo umano di prodotti freschi a base di latte di vacca fabbricati sul posto, limitatamente al fabbisogno di consumo dell'arcipelago, valutato periodicamente.

    L'importo dell'aiuto è di 12 EUR per 100 kg di latte intero consegnato alle latterie, onde garantire uno smercio regolare dei suddetti prodotti sul mercato locale. L'aiuto viene versato alle latterie.

    3. Il regime del prelievo supplementare a carico dei produttori di latte di vacca previsto dal regolamento (CEE) n. 3950/92(13) non si applica a Madera, limitatamente ad una produzione locale di 4000 tonnellate di latte.

    4. In deroga agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2597/97(14) e limitatamente al fabbisogno di consumo locale, è autorizzata a Madera la produzione di latte UHT ricostituito a partire da latte in polvere di origine comunitaria a condizione che tale misura garantisca la raccolta e lo smercio della produzione del latte ottenuto sul posto. Tale prodotto è destinato esclusivamente al consumo locale.

    5. La Commissione modifica l'aiuto di cui al paragrafo 2 del presente articolo e adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2. Tali modalità determinano, in particolare, la quantità di latte fresco ottenuto sul posto che dev'essere contenuta nel latte UHT ricostituito di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

    SEZIONE 2

    Patata

    Articolo 16

    1. È concesso un aiuto all'ettaro per la coltura delle patate alimentari di cui ai codici NC 0701 90 50 e 0701 90 90.

    L'importo annuo dell'aiuto è pari a 596,9 EUR per ettaro.

    L'aiuto è concesso per la coltivazione e la raccolta delle patate su una superficie non superiore a 2000 ettari all'anno.

    2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

    SEZIONE 3

    Filiera canna-zucchero-rum

    Articolo 17

    1. È concesso un aiuto forfettario annuale all'ettaro per i coltivatori di canna da zucchero.

    2. L'importo annuo dell'aiuto è pari a 500 EUR per ettaro di superficie coltivata e sottoposta a raccolta. L'aiuto è versato per una superficie massima di 100 ettari.

    Articolo 18

    1. È concesso un aiuto per la trasformazione diretta della canna prodotta a Madera in sciroppo di zucchero ("mel de cana") o in rum agricolo, secondo la definizione data all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1576/89(15).

    L'aiuto è versato, a seconda dei casi, al fabbricante di sciroppo di zucchero o al distillatore, a condizione che sia stato pagato al produttore di canna un prezzo minimo da determinare.

    2. L'aiuto è accordato per la produzione di una quantità annua di 250 tonnellate per lo sciroppo di zucchero e di 2500 ettolitri di alcole a 71,8° per il rum agricolo.

    Articolo 19

    Gli importi degli aiuti di cui agli articoli 17 e 18, il prezzo minimo da pagare al produttore e le modalità di applicazione dei suddetti articoli sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

    SEZIONE 4

    Vino

    Articolo 20

    1. Gli aiuti previsti al presente articolo sono concessi per sostenere la fabbricazione dei vini liquorosi di Madera, nei limiti delle necessità corrispondenti ai metodi tradizionali di tale regione.

    2. È concesso un aiuto per l'acquisto, nel resto della Comunità, di mosti concentrati rettificati da utilizzare nel processo di vinificazione al fine di dolcificare i vini liquorosi di cui sopra.

    3. È concesso un aiuto per l'acquisto di alcole vinico.

    Le condizioni di tale smercio specifico vengono stabilite in modo da non perturbare i mercati dell'alcole e delle bevande spiritose nella Comunità.

    4. L'importo degli aiuti viene fissato prendendo in considerazione gli elementi seguenti:

    a) le condizioni ed in particolare i costi di approvvigionamento di Madera, determinati dalla sua posizione geografica;

    b) i prezzi dei prodotti sul mercato comunitario e sul mercato mondiale;

    c) le implicazioni economiche dell'aiuto.

    Non sono concesse restituzioni per l'esportazione di mosti e alcole vinico a partire da Madera.

    5. È concesso un aiuto per l'invecchiamento dei vini liquorosi di Madera, limitatamente a un quantitativo massimo annuo di 20000 ettolitri. L'aiuto è accordato per vini liquorosi il cui invecchiamento non sia inferiore a cinque anni; per ogni partita, esso viene versato per la durata di tre campagne.

    L'importo dell'aiuto è di 0,040 EUR per ettolitro al giorno.

    6. È concesso a titolo temporaneo un aiuto annuale per la spedizione e la commercializzazione del vino di Madera sui mercati comunitari.

    L'importo di tale aiuto è pari a 0,2 EUR per bottiglia, limitatamente a 2,5 milioni di litri per anno.

    7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

    SEZIONE 5

    Vimini

    Articolo 21

    1. È concesso ogni anno un aiuto forfettario all'ettaro per i coltivatori di vimini.

    2. L'importo dell'aiuto è pari a 575 EUR per ettaro di superficie seminata e sottoposta a raccolta, entro il limite di 200 ettari.

    3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

    CAPITOLO III

    MISURE A FAVORE DELLE PRODUZIONI DELLE AZZORRE

    SEZIONE 1

    Allevamento e prodotti lattiero-caseari

    Articolo 22

    1. Gli aiuti previsti al presente articolo sono concessi per il sostegno delle principali attività economiche tradizionali delle Azzorre nel settore delle carni bovine e nel settore lattiero-caseario.

    2. È versata ai produttori un'integrazione del premio alla macellazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999, per animale macellato. L'importo di tale integrazione è pari a 25 EUR per capo di bestiame.

    3. Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è pari a 50 EUR per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.

    4. Le disposizioni relative:

    a) al massimale regionale stabilito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999, per quanto riguarda il premio speciale;

    b) al massimale nazionale stabilito all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999, per quanto riguarda il premio di base alla macellazione,

    non si applicano alle Azzorre per quanto riguarda il premio speciale, il premio alla macellazione e il premio integrativo previsto al paragrafo 2 del presente articolo.

    5. I premi di base, e i premi integrativi di cui al paragrafo 2 sono concessi ogni anno entro i limiti rispettivamente di 40000 bovini maschi e di 33000 animali macellati.

    6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2. Esse comprendono le eventuali revisioni degli stessi in base all'evolversi del fabbisogno e prevedono:

    a) per quanto riguarda il premio speciale per i bovini maschi:

    - il "congelamento", all'interno del massimale regionale di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999, del numero di animali per i quali è stato concesso il premio speciale nelle Azzorre per l'anno 2000;

    b) per quanto riguarda il premio speciale alla macellazione:

    - il "congelamento", all'interno del massimale di cui all'articolo 38, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2342/1999, del numero di animali per i quali è stato concesso il premio speciale alla macellazione per l'anno 2000.

    Le modalità di applicazione possono comportare condizioni supplementari per la concessione dei premi integrativi.

    La Commissione può, secondo la stessa procedura, rivedere i massimali di cui al paragrafo 5.

    7. È concesso un premio specifico per il mantenimento della mandria lattiera, limitatamente a un massimo di 78000 capi.

    Il premio è versato all'allevatore; il suo importo è pari a 96,6 EUR per vacca detenuta dall'allevatore il giorno di presentazione della domanda.

    8. È concesso un aiuto per l'ammasso privato dei seguenti formaggi di fabbricazione tradizionale:

    - São Jorge di almeno tre mesi d'età,

    - Ilha di almeno 45 giorni d'età.

    L'importo dell'aiuto viene fissato secondo la procedura di cui al paragrafo 10.

    9. È istituito un aiuto per lo smercio, in un'altra regione della Comunità, di giovani bovini maschi nati nelle Azzorre.

    L'aiuto, il cui importo è pari a 40 EUR per capo spedito, è concesso limitatamente a 20000 animali ai produttori che hanno allevato tali animali per almeno tre mesi prima della spedizione.

    10. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

    Articolo 23

    1. Per un periodo transitorio comprendente le campagne 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003, ai fini della ripartizione del prelievo supplementare tra i produttori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, seconda frase del regolamento (CEE) n. 3950/92, si considera che abbiano contribuito al superamento soltanto i produttori definiti all'articolo 9, lettera c), del regolamento suddetto, stabiliti ed operanti nelle Azzorre, i cui quantitativi commercializzati superano il rispettivo quantitativo di riferimento aumentato della percentuale di cui al terzo comma del presente paragrafo.

    Il prelievo supplementare è dovuto per i quantitativi che superano il quantitativo di riferimento così aumentato, previa la ridistribuzione tra i produttori di cui al primo comma, in proporzione al quantitativo di riferimento di cui ciascuno di essi dispone, dei quantitativi rimasti inutilizzati all'interno del margine di tale aumento.

    La percentuale di cui al primo comma è pari al rapporto tra il quantitativo di 73000 t e la somma dei quantitativi di riferimento disponibili in ciascuna azienda al 31 marzo 2000. Essa si applica per ciascun produttore esclusivamente ai quantitativi di riferimento di cui disponeva al 31 marzo 2000.

    2. Le quantità di latte o equivalente latte commercializzate superando i quantitativi di riferimento, ma entro la percentuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, dopo la ridistribuzione ivi prevista, non vengono prese in considerazione per constatare un eventuale superamento del Portogallo calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, prima frase del regolamento (CEE) n. 3950/92.

    Articolo 24

    La Repubblica portoghese comunica alla Commissione, prima della loro entrata in vigore, le disposizioni adottate a norma dell'articolo 23.

    Articolo 25

    Se necessario, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2, le misure di applicazione dell'articolo 23.

    Articolo 26

    1. Nel periodo 2002-2006 è concesso un aiuto per realizzare un programma globale di sostegno alle attività di produzione e commercializzazione dei prodotti locali nei settori dell'allevamento e dei prodotti lattiero-caseari nelle Azzorre.

    Il programma può includere misure quali la realizzazione di azioni incentivanti per il miglioramento della qualità e dell'igiene, la commercializzazione, e la comunicazione locale relativa alle produzioni di qualità nonché l'attuazione di assistenza tecnica. Esso non può comportare la concessione di aiuti complementari ai premi versati a norma dell'articolo 22.

    Il programma è elaborato ed eseguito in stretta concertazione con le autorità competenti designate dallo Stato membro e con le associazioni od organizzazioni di produttori più rappresentative dei settori economici interessati.

    2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2. I progetti di programma di una durata massima di cinque anni sono presentati alla Commissione dalle autorità competenti. La Commissione li approva secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

    3. Le autorità portoghesi presentano ogni anno una relazione sull'esecuzione del programma. Entro la fine del 2005 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione della misura prevista al presente articolo corredandola, se necessario, delle proposte appropriate.

    SEZIONE 2

    Ananassi

    Articolo 27

    È concesso un aiuto per la produzione di ananassi di cui al codice NC 0804 30 00, limitatamente a un quantitativo massimo di 2000 tonnellate all'anno.

    L'importo dell'aiuto è pari a 1,20 EUR per kg.

    Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

    SEZIONE 3

    Zucchero

    Articolo 28

    1. È concesso un aiuto forfettario all'ettaro per lo sviluppo della produzione di barbabietole da zucchero, limitatamente a una superficie corrispondente a una produzione annua di 10000 tonnellate di zucchero bianco.

    L'importo dell'aiuto è pari a 800 EUR per ettaro di superficie seminata e sottoposta a raccolta.

    2. È concesso un aiuto specifico per la trasformazione in zucchero bianco delle barbabietole raccolte nelle Azzorre, limitatamente a una produzione globale annua di 10000 tonnellate di zucchero raffinato.

    L'importo dell'aiuto è di 27 EUR per 100 kg di zucchero raffinato. Esso può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

    3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

    SEZIONE 4

    Tabacco

    Articolo 29

    1. È concesso un premio integrativo del premio previsto al titolo I del regolamento (CEE) n. 2075/92(16), per la raccolta di tabacco in foglia della varietà Burley P., limitatamente a 250 tonnellate. L'importo del premio integrativo è pari a 0,24 EUR per kg di tabacco in foglia.

    Salvo deroghe specifiche stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2, valgono per il premio integrativo le modalità di applicazione del regime di premi istituito dal regolamento (CE) n. 2848/98(17).

    2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

    SEZIONE 5

    Patate da semina, cicoria e tè

    Articolo 30

    1. È concesso un aiuto per la produzione di patate da semina di cui al codice NC ex 0701 10 00, limitatamente a una superficie di 200 ettari.

    L'importo dell'aiuto è pari a 596,9 EUR per ettaro.

    2. È concesso un aiuto per la produzione di cicoria di cui al codice NC 1212 99 10, limitatamente a una superficie di 200 ettari.

    L'importo dell'aiuto è pari a 596,9 EUR per ettaro.

    3. Alle stesse condizioni definite all'articolo 6, è concesso un aiuto per la stipulazione di contratti di campagna aventi per oggetto la commercializzazione delle patate di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    4. È concesso un aiuto all'ettaro per la coltura del tè.

    L'importo annuo dell'aiuto è pari a 800 EUR per ettaro di superficie sottoposta a raccolta.

    L'aiuto è versato per una superficie massima di 100 ettari.

    5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

    Articolo 31

    È concesso un aiuto per l'invecchiamento del vino "verdello" delle Azzorre limitatamente a un quantitativo massimo annuo di 4000 ettolitri. L'aiuto è accordato per il vino "verdello" il cui invecchiamento non sia inferiore a tre anni; per ogni partita esso viene versato per la durata di tre campagne.

    L'importo dell'aiuto è di 0,08 EUR per ettolitro al giorno.

    TITOLO III

    MISURE FITOSANITARIE

    Articolo 32

    1. Le autorità competenti presentano alla Commissione programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Detti programmi precisano in particolare gli obiettivi perseguiti, le azioni da realizzare, la loro durata ed il loro costo. I programmi presentati a norma del presente articolo non riguardano la protezione delle banane.

    2. La Comunità contribuisce al finanziamento di tali programmi sulla base di un'analisi tecnica della situazione regionale.

    3. La partecipazione finanziaria della Comunità e l'importo dell'aiuto sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura vengono definite le misure che possono beneficiare del finanziamento comunitario.

    4. Questa partecipazione può raggiungere il 75 % delle spese sovvenzionabili. Il pagamento è effettuato in base alla documentazione fornita dalle autorità competenti. Se necessario, la Commissione può organizzare indagini e farle condurre per proprio conto dagli esperti di cui all'articolo 21 della direttiva 2000/29/CE(18).

    TITOLO IV

    MISURE DEROGATORIE IN MATERIA STRUTTURALE

    Articolo 33

    1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75 % per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nelle aziende di dimensioni economiche ridotte, da definire nel complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

    2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 65 % per gli investimenti in imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale e che rientrano in settori da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999. Per le piccole e medie imprese, il valore totale dell'aiuto è fissato, nelle stesse condizioni, a un massimo del 75 %.

    3. La limitazione di cui all'articolo 29, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste e alle superfici boschive situate nel territorio delle Azzorre e di Madera.

    4. In deroga all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali di cui agli articoli da 22, 23 e 24 di detto regolamento ammonta all'85 %.

    5. In deroga all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli importi annui massimi ammissibili a titolo dell'aiuto comunitario previsti nell'allegato di detto regolamento possono essere aumentati fino al doppio per quanto riguarda la misura di protezione dei laghi nelle Azzorre e la misura di salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli, in particolare la conservazione dei muretti di pietra di sostegno delle terrazze a Madera.

    6. Le misure previste dal presente articolo sono descritte nel quadro dei programmi operativi relativi a tali regioni di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

    TITOLO V

    DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

    Articolo 34

    Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

    Articolo 35

    1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei cereali istituito dall'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1766/92(19) o dai comitati di gestione istituiti dai regolamenti recanti organizzazioni comuni dei mercati per i prodotti interessati.

    Per i prodotti agricoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 827/68(20), nonché per i prodotti che non sono oggetto di un'organizzazione comune dei mercati, la Commissione è assistita dal comitato di gestione per il luppolo istituito dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1696/71(21).

    Per quanto concerne il simbolo grafico e negli altri casi previsti dal presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi istituito dal regolamento (CE) n. 2200/96.

    Per l'attuazione del titolo III, la Commissione è assistita dal comitato fitosanitario permanente di cui alla decisione 76/894/CEE(22).

    Per l'attuazione del titolo IV, la Commissione è assistita dal comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e dal Comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale istituiti rispettivamente dall'articolo 48 e dall'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Tuttavia, per quanto riguarda il titolo III, si applica la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 2000/29/CE.

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

    3. I comitati adottano i loro regolamenti interni.

    Articolo 36

    Per i prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, ai quali si applicano gli articoli da 87 a 89 del trattato stesso, la Commissione può autorizzare, nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione, una serie di aiuti al funzionamento volti ad ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle Azzorre e a Madera, connesse alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità.

    Articolo 37

    Le misure previste dal presente regolamento, eccettuato l'articolo 33, costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999(23).

    Articolo 38

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare in materia di controlli e di sanzioni amministrative, e ne informano la Commissione.

    Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

    Articolo 39

    1. Il Portogallo presenta alla Commissione una relazione annuale relativa all'attuazione delle misure previste dal presente regolamento.

    2. Al più tardi al termine del quinto anno di applicazione del regime, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale che illustri l'impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento corredata, se del caso, delle proposte appropriate.

    Articolo 40

    Il regolamento (CEE) n. 1600/92(24) è abrogato. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 1600/92 s'intendono come riferimenti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza che figura all'allegato III.

    Articolo 41

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    L'articolo 33 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2001.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. Rosengren

    (1) Parere espresso il 14 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2) GU L 171 del 29.6.1991, pag. 10.

    (3) Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1256/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 73).

    (4) Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

    (5) Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

    (6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (7) Regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 906/2001 della Commissione (GU L 127 del 9.5.2001, pag. 28).

    (8) Regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

    (9) Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

    (10) Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo (GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1).

    (11) Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21).

    (12) Regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi (GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 192/2001 della Commissione (GU L 29 del 31.1.2001, pag. 7).

    (13) Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1256/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 73).

    (14) Regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13).

    (15) Regolamento CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione ed alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1).

    (16) Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1336/2000 (GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2).

    (17) Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 385/2001 della Commissione (GU L 57 del 27.2.2001, pag. 18).

    (18) Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/33/CE della Commissione (GU L 127 del 9.5.2001, pag. 42).

    (19) Regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 181 dell'1o.7.1992, pag. 21). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).

    (20) Regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato (GU L 151 del 30.6.1968, pag. 16). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).

    (21) Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 191/2000 (GU L 23 del 18.1.2000, pag. 4).

    (22) Regolamento (CEE) n. 894/76 del Consiglio, del 23 novembre 1976, che istituisce un comitato fitosanitario permanente (GU L 340 del 9.12.1976, pag. 25).

    (23) Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103).

    (24) Regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992 relativo a misure specifiche in favore di Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

    ALLEGATO I

    Elenco dei prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento di cui all'articolo 3 per la regione delle Azzorre

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    Elenco dei prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento di cui all'articolo 3 per la regione di Madera

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    Tabella di corrispondenza

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Začiatok