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Document 32001D0415

    2001/415/CE: Decisione della Commissione, del 1° giugno 2001, che modifica per la seconda volta la decisione 2001/356/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1556]

    GU L 149 del 2.6.2001, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/10/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/415/oj

    32001D0415

    2001/415/CE: Decisione della Commissione, del 1° giugno 2001, che modifica per la seconda volta la decisione 2001/356/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1556]

    Gazzetta ufficiale n. L 149 del 02/06/2001 pag. 0038 - 0039


    Decisione della Commissione

    del 1o giugno 2001

    che modifica per la seconda volta la decisione 2001/356/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica nel Regno Unito

    [notificata con il numero C(2001) 1556]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2001/415/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10,

    vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

    considerando quanto segue:

    (1) A seguito della denuncia di focolai dell'afta epizootica nel Regno Unito, la Commissione ha adottato la decisione 2001/356/CE, del 4 maggio 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito e che abroga la decisione 2001/172/CE(4), modificata dalla decisione 2001/372/CE(5).

    (2) La direttiva 85/511/CEE del Consiglio(6), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, stabilisce misure comunitarie contro l'afta epizootica.

    (3) La direttiva 90/426/CEE del Consiglio(7), modificata da ultimo dalla decisione 2001/298/CE della Commissione(8), concerne le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.

    (4) Poiché la situazione della malattia sta migliorando, è opportuno attenuare alcune limitazioni dei movimenti di equidi, che non sono sensibili all'afta epizootica.

    (5) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 5-6 giugno 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.

    (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'articolo 12, paragrafo 4, della decisione 2001/356/CE è sostituito dal testo seguente: "4. Il Regno Unito provvede affinché gli equidi spediti dal proprio territorio in altri Stati membri siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato C della direttiva 90/426/CEE del Consiglio. Il certificato è rilasciato esclusivamente per gli equidi provenienti da un'azienda non soggetta a un divieto ufficiale in conformità dell'articolo 4 o dell'articolo 5 della direttiva 85/511/CEE.

    Inoltre, qualora l'animale debba essere certificato secondo le disposizioni di cui al primo comma, il veterinario ufficiale che procede alla certificazione deve:

    - ispezionare e certificare l'animale soltanto se è governato in maniera da rimuovere, per quanto possibile, feci, sporcizia e residui visibili e se i suoi zoccoli sono puliti e disinfettati nel modo ritenuto soddisfacente dal veterinario ufficiale, e

    - accertarsi che il proprietario dell'animale o il suo rappresentante abbia trasmesso una dichiarazione scritta attestante che l'animale rimarrà nell'azienda fino al momento della spedizione al luogo di destinazione indicato nel certificato sanitario, senza fermate in aziende soggette a divieti ufficiali in conformità dell'articolo 4 o dell'articolo 5 della direttiva 85/511/CEE.

    Il certificato sanitario che accompagna gli equidi spediti dal Regno Unito in altri Stati membri secondo le disposizioni di cui al primo comma reca la seguente dicitura:

    'Equidi conformi alla decisione 2001/356/CE della Commissione, del 4 maggio 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito.'"

    Articolo 2

    Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2001.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

    (3) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

    (4) GU L 125 del 5.5.2001, pag. 46.

    (5) GU L 130 del 12.5.2001, pag. 47.

    (6) GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.

    (7) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

    (8) GU L 102 del 12.4.2001, pag. 63.

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